Mer. Lug 17th, 2024

Città di Siderno
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Prot. n. 25759 ORDINANZA N. 1 del 10/09/2018 COPIA
OGGETTO: Impianto di trattamento RSU sito in C.da San Leo – Revoca ordinanza sindacale n. 11 del 13 luglio 2018 – Disposizioni per il conferimento della frazione organica della raccolta differenziata (FORD)
COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso
 che sul territorio comunale è presente un impianto di trattamento e valorizzazione dei rifiuti
solidi urbani facente parte del sistema regionale dei rifiuti solidi urbani;
 che tale impianto è autorizzato al trattamento della frazione indifferenziata, delle frazioni secche e
della frazione organica;
 che detto impianto non era stato progettato per la valorizzazione della frazione organica sicchè,
nel corso degli anni, sono stati realizzati lavori di adattamento per il trattamento di detta frazione;
 che per le aree, di detto impianto, dedicate alla valorizzazione della frazione organica sono stati
avviati dei lavori di miglioramento dell’impianto di depressurizzazione; Considerato
 che tali lavori si sono resi necessari perché il cattivo funzionamento dell’impianto di depressurizzazione nelle aree dello stesso dedicate alla valorizzazione della frazione organica provocava emissioni odorigine moleste;
 che in data 29.06.2016, a seguito di sopralluogo presso l’impianto necessari a verificare il corretto funzionamento dello stesso a conclusione dei lavori di cui sopra, veniva redatto verbale, sottoscritto da tutti gli enti partecipanti (Regione Calabria, Comune di Siderno, Ecologia Oggi spa, ArpaCal), e rilevato da parte dell’Amministrazione Comunale che l’aumento dei conferimenti della frazione organica di R.D. a 50 tonnellate/giorno creasse la produzione delle moleste emissioni odorigene;
 che, tale considerazione veniva condivisa anche dai funzionari dell’ArpaCal;
 che, dal momento del conferimento delle 50 tonnellate/giorno emergevano i problemi già riscontrati prima dei lavori di miglioramento tant’è che iniziavano le proteste e le dimostranze dei
cittadini residenti nelle zone adiacenti all’impianto; Rilevato che:

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 al fine di far fronte alla problematica odorigena, non tollerabile dalla popolazione insediata nelle immediate vicinanze dell’impianto e in tutta la parte Sud del territorio, con ordinanze sindacali (n. 29 del 28.06.2017 e 34.07.2017) si riduceva il quantitativo dei conferimenti della frazione organica da trattare e si imponevano nuove fasce orarie per il conferimento della stessa;
 con ordinanza n. 35 del 12.07.2017 si disponeva il divieto di trattare il conferimento totale della frazione organica (FORD) stante il perdurare della problematica odorigena, nonostante le limitazioni imposte con i provvedimenti di cui sopra;
 con successiva ordinanza n. 48 del 7 novembre 2017, l’Amministrazione – considerata la disponibilità manifestata dalla Regione Calabria nell’incontro tenutosi il 6 novembre 2017 circa la individuazione di un soggetto che provvedesse ad effettuare un’attività di monitoraggio ambientale relativo agli aspetti odorigeni dell’impianto di trattamento rifiuti di cui all’oggetto si revocava l’ordinanza n. 35 e si disponeva “il conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (FORD), per una quantità media di 20 t/g, intesa come media settimana fino ad un massimo di 120 tonnellate settimanali (sei giorni)”.
 analoga disposizione in ordine alla quantità di conferimento della frazione organica nell’impianto sito in c.da San Leo veniva stabilita con l’ordinanza sindacale n. 8 del 26 febbraio 2018;
 successivamente, con ordinanza n.11 del 13 luglio 2018, il Sindaco ha “ritenuto necessario al fine di tutelare la salute dei cittadini residenti in contrada San Leo, tenuto conto delle doglianze dagli stessi palesate (dai cittadini), adottare apposite misure per il conferimento della frazione organica della raccolta differenziata nell’impianto sopra citato” e ordinava all’ “impresa Ecologia Oggi S.p.A., (…)di provvedere al conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (FORD), per una quantità media di 5 t/g, intesa come media settimana fino ad un massimo di 35 tonnellate settimanali (sette giorni), dando priorità al conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Siderno”; col medesimo provvedimento si disponeva “di interdire ed escludere dal trattamento anche i rifiuti declassati”.
Dato atto che:
 con nota del 3 settembre 2018, prot. n. 292971, la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, comunicava di aver completato, il 9 agosto 2018, l’attività di sostituzione del cippato, provvedendo, altresì, entro il 4 settembre 2018, alla posa in opera del telo antiodore ai carboni attivi, così da produrre un “ulteriore potenziamento della capacità filtrante del biofiltro”;
 con la medesima nota, quindi, la Regione Calabria, alla luce delle motivazioni appena richiamate, invitava il Comune di Siderno “a revocare con effetto immediato l’ordinanza sindacale n. 11/2018”;
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, sussistono elementi idonei a suffragare la revoca dell’ordinanza sindacale n. 11 del 13 luglio 2018, considerato che i lavori eseguiti dovrebbero eliminare o, quantomeno, ridurre ogni forma di molestia odorigena;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 50, commi 4 e 5;
REVOCA l’ordinanza sindacale n. 11 del 13 luglio 2018 e, per l’effetto,
ORDINA
1. All’impresa Ecologia Oggi S.p.A., gestore dell’impianto sito in C.da San Leo nel territorio di
Siderno, con decorrenza immediata dalla data di notificazione della presente ordinanza e per i successivi 90 giorni, di provvedere al conferimento della frazione organica da raccolta differenziata (FORD), per una quantità media di 30 t/g, intesa come media settimana fino ad un massimo di 180 tonnellate settimanali (sei giorni), precisando che, qualora nel corso di tale periodo la problematica odorigena non si verifichi, saranno ripristinati i quantitativi di rifiuti da conferire nell’impianto previsti da progetto originario;
2. Di interdire ed escludere dal trattamento anche i rifiuti declassati. DISPONE
 che il settore 6 LLPP ed il Comando di Polizia Municipale vigilino sull’osservanza della presente ordinanza, con l’intervento, se del caso, della forza pubblica;
 che l’ufficio messi notifichi il presente atto all’ impresa Ecologia Oggi S.p.A.;
 che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Copia della presente ordinanza è trasmessa:
 alla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio;
 alla Polizia Municipale;
 al settore 6 “LL.PP.”;
 al Comando Stazione dei Carabinieri di Siderno;
 alla Stazione Carabinieri di Locri ex Corpo Forestale dello Stato;
 al Commissariato di Polizia di Stato di Siderno.
per la Commissione Straordinaria
f.to (Caracciolo-Mulè-Polito)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 39/1993

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