Delibera N. 72 Reg. Del. del 23/03/2018
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
L’articolo 11 del D.L. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 ha apportato importanti modifiche alla legge n. 475/1968 recante le principali disposizioni in materia di servizio farmaceutico e ciò con l’obiettivo di favorire una maggiore e capillare presenza del servizio sul territorio;
la riforma del 2012 oltre a consentire e favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche nei limiti imposti dallo stesso legislatore, ha rafforzato la competenza dei Comuni in merito all’adozione della pianta organica delle farmacie; l’intenzione del legislatore di rafforzare le competenze comunali in materia viene tanto più pacificamente riconosciuta anche in sede di giurisprudenza amministrativa che con la sentenza CDS n. 4525 del 27/10/2016, e con la recente sentenza CDS n. 652 del 14/2/2017 ha statuito che l’attribuzione in via esclusiva ai Comuni del procedimento di revisione della P.O. si risolve con tutta evidenza in un nuovo principio fondamentale introdotto dal legislatore statale che come tale rende caducate di diritto tutte le disposizioni nazionali e regionali precedenti al decreto Cresci Italia (n. 1/2012);
Richiamato pertanto in tal senso il parere del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria , n. 394225 del 19/12/2017, che, mutuando l’orientamento ormai consolidato dei Giudici Amministrativi, ha evidenziato come la L.R. n. 18/90 che disciplina la competenza dell’ASP e della Regione in materia di trasferimento/adozione Pianta Organica di farmacie, seppur non formalmente abrogata, deve essere ragionevolmente coordinata con l’art. 11 del D.L. n. 1/2012,convertito in legge n. 27/2012; in virtù del parere sopra richiamato l’Amministrazione Comunale, sulla base del combinato disposto dell’articolo 11 , comma 1, del D.L. 24/01/2012 n. 1 , convertito in legge n. 27/2012 con la L.R. 18/90 e la legge n. 362/91, non espressamente abrogate, è competente in via esclusiva alla formazione e revisione della Pianta Organica delle farmacie;
Atteso altresì che la pianta organica delle farmacie del Comune di Siderno è risalente nel tempo giusto provvedimento della Regione Calabria del 28/09/1990 n. 5027
Considerato necessario provvedere alla revisione della pianta organica delle farmacie anche in virtù del DPR 56/2016, al fine di valutare ed assicurare un’equa distribuzione delle stesse sul territorio comunale e di facile accessibilità per tutti i cittadini soprattutto delle zone c.d. periferiche al centro; Considerato altresì che le P.O. come evidenziato dal legislatore con il D.L. 1/2012 e mutuato dalla giurisprudenza amministrativa devono individuare un territorio astrattamente di pertinenza delle farmacie,; difatti si parla di “zone” non più di “sedi”; in questa logica il potere – dovere di pianificazione territoriale del Comune deve essere e può essere esercitato ogni qual volta ci sia la necessità di opportuni aggiornamenti al fine di garantire la presenza sul territorio dei presidi farmaceutici in maniera omogenea e soprattutto avendo riguardo alle zone c.d. disagiate e lontane dai centri abitati;
Considerato che
L’esercizio del potere discrezionale attribuito alla Amministrazione Comunale nella valutazione delle scelte in ordine alla distribuzione del servizio farmaceutico sul proprio territorio , debba prescindere da qualsiasi considerazione di ordine economico o meramente imprenditoriale legata alla vantaggiosità delle scelte a favore di singoli esercenti atteso che l’interesse economico di singoli esercenti, seppur apprezzabile, non può che risultare secondario rispetto all’interesse pubblico
generale volto alla più larga accessibilità al servizio farmaceutico e soprattutto volto a garantire il servizio farmaceutico in zone del territorio marginali o disagiate in quanto servizio essenziale per la cura e la tutela della salute;
Tanto premesso,
Vista la relazione del settore n. 5 “Politiche del Territorio” avente ad oggetto: Individuazione dei limiti del centro abitato del Comune di Siderno anche in considerazione del DPR 56/2016 e dell’aggiornamento della Pianta Organica delle farmacie” che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;
Considerato che da quanto esposto nella suddetta relazione l’ambito urbano di Siderno “Marina” è individuabile nella parte di Città delimitata a Sud-Est dal Lungomare, a Sud-Ovest dalla Via Carrera, a Nord-Ovest dalla Via Dromo Sud Via Circonvallazione Sud Via F. Macrì e infine a Nord-Est dal Torrente Lordo e che alla luce di queste considerazioni è necessario aggiornare la pianta organica delle farmacie presenti sul territorio al fine di assicurare l’assenza di c.d. spazi vuoti o
sovrapposizioni in ossequio alla consolidata giurisprudenza amministrativa in materia;
Che in questo contesto si andrà ad operare per la revisione della Pianta Organica delle Farmacie, per come previsto dalla vigente normativa in materia, si individueranno le Sedi per ogni farmacia presente sul territorio Comunale ad ogni sede verrà indicativamente e astrattamente assegnata una zona.
Che Sul territorio comunale di Siderno insistono n. 5 sedi farmaceutiche:
1. Farmacia Antico, situata in Corso della Repubblica n. 41 Urbana;
2. Farmacia Centrale Galea, situata in Corso della Repubblica n. 16 C Urbana;
3. Farmacia Ruffo, situata in Corso della Repubblica n. 2 C Urbana;
4. Farmacia Gagliardi, situata in via Toronto Urbana;
5. Farmacia Pedullà, alla Via S. Caterina 55 – Rurale.
Che alle su citate farmacie si assegnano delle Zone in modo da soddisfare le esigenze dell’intero territorio comunale.
Che le Sedi farmaceutiche, a questo punto, possono essere così aggiornate e indicativamente
delimitate (vedi allegato elaborato grafico Pianta Organica Farmacie)
N. 1 Farmacia Antico: parte di territorio compreso tra la Via Dromo Sud sino all’incrocio con la Via Dromo Inferiore e da questa fino all’incrocio con Via Portosalvo. Da Via Portosalvo fino all’incrocio con Corso della Repubblica e da questa proseguendo fino alla Via Savonarola, da via Savonarola fino alla via Cristoforo colombo. A questi limiti si aggiungono quelli imposti dalla Fiumara Novito (Sud-Ovest) e dalla Spiaggia.
N. 2 Farmacia Centrale Galea: parte di territorio compreso tra la delimitazione della sede precedente, a sud e, dagli altri lati, da parte di Via Dromo sud proseguendo in via Circonvallazione fino all’incrocio con Via dei Colli e da questa fino all’incrocio con Corso Garibaldi fino all’incrocio con Via Telesio e da questo fino all’incrocio con via Cristoforo Colombo. A questi limiti si aggiungono quelli imposti dalla Spiaggia.
n. 3 Farmacia Ruffo: parte di territorio compreso tra la delimitazione della sede precedente, a sud e, dagli altri lati, da Via F. Macrì fino al Torrente Lordo e da questo sino al limite imposto dalla spiaggia.
N. 4 Farmacia Gagliardi: parte del territorio compreso tra il Torrente Lordo, il margine Sud-Est e Nord-Est dell’invaso della Diga sul Lordo, il Vallone S. Antonio, il Confine comunale con il Comune di Mammola e quello con il Comune di Grotteria. A detti limiti si aggiunge quello imposto dalla spiaggia.
N. 5 Farmacia Pedullà: parte del territorio compreso tra il confine comunale con i Comuni di Gerace, Agnana Calabra e Mammola fino al Vallone S. Antonio, dal Vallone S. Antonio fino al margine Nord-Ovest dell’invaso della Diga Sul Lordo, dal margine Sud-Ovest della Stessa, dal Torrente lordo Fino alla Via F. Macri, dalla Via Macrì continuando su Via Circonvallazione e poi su Via Dromo Sud fino alla Fiumara Novito.
Considerato altresì che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’Ente né sul patrimonio dell’ente.
Acquisito il parere favorevole solo in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del
Tuel 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli;
D E L I B E R A
Quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto
Di prendere atto della relazione del settore n. 5 “Politiche del Territorio” avente ad oggetto: Individuazione dei limiti del centro abitato del Comune di Siderno anche in considerazione del DPR 56/2016 e dell’aggiornamento della Pianta Organica delle farmacie” che si allega al presente atto perfarne parte integrante e sostanziale ;
Di aggiornare ai sensi del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 la pianta organica delle farmacie presenti sul territorio comunale astrattamente ed indicativamente assegnato a ciascuno di esse una zona per come indicato e per come meglio specificato nella relazione tecnica allegata:
N. 1 Farmacia Antico: parte di territorio compreso tra la Via Dromo Sud sino all’incrocio con la Via Dromo Inferiore e da questa fino all’incrocio con Via Portosalvo. Da Via Portosalvo fino all’incrocio con Corso della Repubblica e da questa proseguendo fino alla Via Savonarola, da via Savonarola fino alla via Cristoforo colombo. A questi limiti si aggiungono quelli imposti dalla Fiumara Novito (Sud-Ovest) e dalla Spiaggia.
N. 2 Farmacia Centrale Galea: parte di territorio compreso tra la delimitazione della sede precedente, a sud e, dagli altri lati, da parte di Via Dromo sud proseguendo in via Circonvallazione fino all’incrocio con Via dei Colli e da questa fino all’incrocio con Corso Garibaldi fino all’incrocio con Via Telesio e da questo fino all’incrocio con via Cristoforo Colombo. A questi limiti si aggiungono quelli imposti dalla Spiaggia.
n. 3 Farmacia Ruffo: parte di territorio compreso tra la delimitazione della sede precedente, a sud e, dagli altri lati, da Via F. Macrì fino al Torrente Lordo e da questo sino al limite imposto dalla spiaggia.
N. 4 Farmacia Gagliardi: parte del territorio compreso tra il Torrente Lordo, il margine Sud-Est e Nord-Est dell’invaso della Diga sul Lordo, il Vallone S. Antonio, il Confine comunale con il Comune di Mammola e quello con il Comune di Grotteria. A detti limiti si aggiunge quello imposto dalla spiaggia.
N. 5 Farmacia Pedullà: parte del territorio compreso tra il confine comunale con i Comuni di Gerace, Agnana Calabra e Mammola fino al Vallone S. Antonio, dal Vallone S. Antonio fino al margine Nord-Ovest dell’invaso della Diga Sul Lordo, dal margine Sud-Ovest della Stessa, dal Torrente lordo Fino alla Via F. Macri, dalla Via Macrì continuando su Via Circonvallazione e poi su Via Dromo Sud fino alla Fiumara Novito
N. 4 Farmacia Gagliardi: parte del territorio compreso tra il Torrente Lordo, il margine Sud-Est e NordEst dell’invaso della Diga sul Lordo, il Vallone S. Antonio, il Confine
Di trasmettere copia della presente al Responsabile del SUAP (Sportello Unico per le attività produttive) e al Responsabile del settore 5 per gli adempimenti di competenza;
Di trasmettere altresì copia della presente alla Regione Calabria e all’ASP di Reggio Calabria, nonché all’Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000
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