E’ triste dover assistere alla macelleria sociale compiuta dal Comune di Reggio Calabria in riferimento al servizio di mensa e trasporto relativo all’anno scolastico 2019- 2020 , ma adesso anche il Tar Reggio lo certifica senza tema di smentita. Con sentenza n. 802 dell’ottobre 2021, di cui solo oggi le ricorrenti ritengono maturi i tempi per darne pubblica notizia, il Comune di Reggio è stato condannato all’illegittimità del silenzio serbato nei confronti dei sodalizi associativi d’infanzia reggini , su coraggiosa iniziativa del sindacato Scuole d’Infanzia Paritarie – Regione Calabria (S.I.F. RC) che da sempre si è distinto per l’intrapresa di azioni a tutela dei non comprimibili diritti sociali delle famiglie degli alunni frequentanti”.
E’ quanto afferma l’Avv. Pasquale Imbalzano, già Consigliere Comunale per diverse consiliature nel civico consesso reggino, da tempo immemore sensibile alla strenua difesa dei diritti economici e sociali delle famiglie reggine e dei loro piccoli.
“In questo senso, le ragioni si rintracciano negli artt. 42 e 45 del d.P.R. n. 616/1977 che stabiliscono come le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica sono destinate a favore degli alunni delle istituzioni pubbliche o private e che tali funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale di riferimento.
Nel contesto della Regione Calabria il riferimento è offerto dalla l.r. n. 27/1985.
Infatti, dalla emanazione testo di legge e nel corso degli anni scolastici , il Comune di Reggio Calabria ha costantemente provveduto all’attuazione delle disposizioni in tema di riconoscimento dei benefici di contribuzione economica derivante dall’offerta dei servizi mensa e trasporto (art. 4 comma 1), in particolare nei confronti delle istituzioni scolastiche non statali (art. 5 commi 3-4-5), e, dunque, nei confronti delle scuole paritarie d’infanzia che rientrano a pieno titolo in quest’ultima categoria, attraverso l’ineludibile attività di concertazione tra le parti sociali.
Il tutto finalizzato nel giungere alla stipula di apposita convenzione per le prestazioni di servizi resi a titolo di mensa e trasporto dalle istituzioni scolastiche paritarie a favore dei rispettivi alunni per periodi compresi tra il 1 settembre e il 30 giugno di ogni anno scolastico di riferimento, originariamente per un massimo di 180 giornate scolastiche”, aggiunge Pasquale Imbalzano.
“Tuttavia, nell’anno scolastico 2019-2020, il Comune di Reggio Calabria si è immotivatamente rifiutato di provvedere alla preliminare convocazione delle parti sociali, rappresentative degli interessi di categoria delle Scuole d’Infanzia Paritarie, in vista della sottoscrizione della Convenzione, il cui rinnovo è prescritto ex lege n. 27/1985 di anno in anno scolastico sulla scorta degli artt. 4 e 5 .
Nonostante i tentativi di dialogo intessuti nel tempo con l’Amministrazione al fine di ottenere quanto di diritto , le Scuole appartenenti alla S.I.F. RC si sono viste costrette ad assumere le inevitabili iniziative giudiziarie innanzi al Tar Reggio , che a seguito dell’istruttoria in camera di consiglio e preso atto della contumacia dello stesso Comune di Reggio Calabria, ha dichiarato illegittimo il silenzio tenuto dal Comune sull’istanza avanzata dalle ricorrenti relativamente alla stipula della convenzione dei servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2019-2020, ordinando al medesimo di provvedere alla convenzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza .
Tuttavia anche quest’ultima circostanza , è stata volontariamente disattesa da parte dell’ente di Palazzo S. Giorgio, il quale ha mantenuto un comportamento di pervicace lassismo, innescando il procedimento di ottemperanza alla sentenza con nomina del Commissario ad acta, e successivamente al relativo insediamento di quest’ultimo, beffardamente e con modalità subdole, infide e dilatorie, ha continuato a mantenere condotte che ne hanno impedito l’esercizio della discrezionale attività dell’ausiliario del giudice, peraltro quest’ultima circostanza sanzionata dallo stesso Tar Reggio in apposita e susseguente ordinanza n. 283 del 2022 “, aggiunge ancora Pasquale Imbalzano.
“Restano comunque sul tappeto diversi profili di grave e volontaria responsabilità.
Innanzitutto , la vicenda amministrativa che conferma come il Comune di Reggio agisce in dispregio delle regole di diritto , benché sia stato invitato ed esortato a conformarsi ai dettami della legge di riferimento, già prima della stessa sentenza n. 802/2021 Tar Reggio.
In secondo luogo, la questione contabile assume un profilo di rilevante preminenza , ciò se si considera che nell’anno scolastico 2019-20 sono stati liquidati a favore delle scuole reggine circa un 1/10 degli importi iscritti a bilancio previsionale per l’anno di riferimento che , in generale, hanno una destinazione vincolata di spesa: già che ci siamo, che fine hanno fatto le differenze economiche che non sono state erogate ?
Perché il Comune di Reggio Calabria , in tema di mensa e trasporto , eroga a bambino per pasto pro die solo 0,30 centesimi di euro o poco più, mentre in altre realtà della nostra Nazione le contribuzioni sono pari a una media superiore a 3 euro a bambino per pasto pro die?
Perché il Comune di Reggio Calabria , benchè percettore ogni anno come tanti comuni calabresi dei corposi finanziamenti del piano regionale di diritto allo studio (si badi bene: quest’anno è stato incrementato), eroga contributi di importo insignificante a confronto con le medie che sono invece garantite da comuni di medesima grandezza e ruolo come Catanzaro e Cosenza, pari a 3 euro a bambino per pasto pro die ?
Sono punti di domanda a cui le scuole e le famiglie dei bambini attendono risposta da tempo e non vorremo che sia una attesa invana. In questo senso risultano già trasmessi gli atti della vicenda presso la sezione regionale della Corte dei Conti, al fine che si faccia piena luce su modalità che lasciano aperte ipotesi di danno erariale.
Ulteriore ma non ultima vicenda, la compromissione dei diritti sociali: il Comune di Reggio fa strage delle conquiste sociali raggiunte, lasciando a terra tante famiglie bisognose di tutele previste dalla legge ed erogando loro quote di contribuzione ridicole e offensive rispetto alle reali difficoltà economiche esistenti.
Con questo provvedimento giurisdizionale , si squarcia definitivamente ogni velo di ipocrisia su una ingannatoria narrativa politica, propinata a ogni piè sospinto in questi lunghi e micidiali 8 anni di amministrazione, insinuando sempre di più nella mente dei cittadini l’idea che questa compagine agisca davvero contro gli interessi di Reggio” , cosi conclude Pasquale Imbalzano.
Continua....
Comunicato stampa dell’avv. Pasquale Imbalzano :
“SCUOLE PARITARIE D’INFANZIA:
SU SERVIZIO MENSA E TRASPORTO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019- 20 MACELLERIA SOCIALE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA.
ORA ANCHE IL TAR LO CERTIFICA.”
“E’ triste dover assistere alla macelleria sociale compiuta dal Comune di Reggio Calabria in riferimento al servizio di mensa e trasporto relativo all’anno scolastico 2019- 2020 , ma adesso anche il Tar Reggio lo certifica senza tema di smentita. Con sentenza n. 802 dell’ottobre 2021, di cui solo oggi le ricorrenti ritengono maturi i tempi per darne pubblica notizia, il Comune di Reggio è stato condannato all’illegittimità del silenzio serbato nei confronti dei sodalizi associativi d’infanzia reggini , su coraggiosa iniziativa del sindacato Scuole d’Infanzia Paritarie – Regione Calabria (S.I.F. RC) che da sempre si è distinto per l’intrapresa di azioni a tutela dei non comprimibili diritti sociali delle famiglie degli alunni frequentanti”.
E’ quanto afferma l’Avv. Pasquale Imbalzano, già Consigliere Comunale per diverse consiliature nel civico consesso reggino, da tempo immemore sensibile alla strenua difesa dei diritti economici e sociali delle famiglie reggine e dei loro piccoli.
“In questo senso, le ragioni si rintracciano negli artt. 42 e 45 del d.P.R. n. 616/1977 che stabiliscono come le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica sono destinate a favore degli alunni delle istituzioni pubbliche o private e che tali funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale di riferimento.
Nel contesto della Regione Calabria il riferimento è offerto dalla l.r. n. 27/1985.
Infatti, dalla emanazione testo di legge e nel corso degli anni scolastici , il Comune di Reggio Calabria ha costantemente provveduto all’attuazione delle disposizioni in tema di riconoscimento dei benefici di contribuzione economica derivante dall’offerta dei servizi mensa e trasporto (art. 4 comma 1), in particolare nei confronti delle istituzioni scolastiche non statali (art. 5 commi 3-4-5), e, dunque, nei confronti delle scuole paritarie d’infanzia che rientrano a pieno titolo in quest’ultima categoria, attraverso l’ineludibile attività di concertazione tra le parti sociali.
Il tutto finalizzato nel giungere alla stipula di apposita convenzione per le prestazioni di servizi resi a titolo di mensa e trasporto dalle istituzioni scolastiche paritarie a favore dei rispettivi alunni per periodi compresi tra il 1 settembre e il 30 giugno di ogni anno scolastico di riferimento, originariamente per un massimo di 180 giornate scolastiche”, aggiunge Pasquale Imbalzano.
“Tuttavia, nell’anno scolastico 2019-2020, il Comune di Reggio Calabria si è immotivatamente rifiutato di provvedere alla preliminare convocazione delle parti sociali, rappresentative degli interessi di categoria delle Scuole d’Infanzia Paritarie, in vista della sottoscrizione della Convenzione, il cui rinnovo è prescritto ex lege n. 27/1985 di anno in anno scolastico sulla scorta degli artt. 4 e 5 .
Nonostante i tentativi di dialogo intessuti nel tempo con l’Amministrazione al fine di ottenere quanto di diritto , le Scuole appartenenti alla S.I.F. RC si sono viste costrette ad assumere le inevitabili iniziative giudiziarie innanzi al Tar Reggio , che a seguito dell’istruttoria in camera di consiglio e preso atto della contumacia dello stesso Comune di Reggio Calabria, ha dichiarato illegittimo il silenzio tenuto dal Comune sull’istanza avanzata dalle ricorrenti relativamente alla stipula della convenzione dei servizi mensa e trasporto per l’anno scolastico 2019-2020, ordinando al medesimo di provvedere alla convenzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza .
Tuttavia anche quest’ultima circostanza , è stata volontariamente disattesa da parte dell’ente di Palazzo S. Giorgio, il quale ha mantenuto un comportamento di pervicace lassismo, innescando il procedimento di ottemperanza alla sentenza con nomina del Commissario ad acta, e successivamente al relativo insediamento di quest’ultimo, beffardamente e con modalità subdole, infide e dilatorie, ha continuato a mantenere condotte che ne hanno impedito l’esercizio della discrezionale attività dell’ausiliario del giudice, peraltro quest’ultima circostanza sanzionata dallo stesso Tar Reggio in apposita e susseguente ordinanza n. 283 del 2022 “, aggiunge ancora Pasquale Imbalzano.
“Restano comunque sul tappeto diversi profili di grave e volontaria responsabilità.
Innanzitutto , la vicenda amministrativa che conferma come il Comune di Reggio agisce in dispregio delle regole di diritto , benché sia stato invitato ed esortato a conformarsi ai dettami della legge di riferimento, già prima della stessa sentenza n. 802/2021 Tar Reggio.
In secondo luogo, la questione contabile assume un profilo di rilevante preminenza , ciò se si considera che nell’anno scolastico 2019-20 sono stati liquidati a favore delle scuole reggine circa un 1/10 degli importi iscritti a bilancio previsionale per l’anno di riferimento che , in generale, hanno una destinazione vincolata di spesa: già che ci siamo, che fine hanno fatto le differenze economiche che non sono state erogate ?
Perché il Comune di Reggio Calabria , in tema di mensa e trasporto , eroga a bambino per pasto pro die solo 0,30 centesimi di euro o poco più, mentre in altre realtà della nostra Nazione le contribuzioni sono pari a una media superiore a 3 euro a bambino per pasto pro die?
Perché il Comune di Reggio Calabria , benchè percettore ogni anno come tanti comuni calabresi dei corposi finanziamenti del piano regionale di diritto allo studio (si badi bene: quest’anno è stato incrementato), eroga contributi di importo insignificante a confronto con le medie che sono invece garantite da comuni di medesima grandezza e ruolo come Catanzaro e Cosenza, pari a 3 euro a bambino per pasto pro die ?
Sono punti di domanda a cui le scuole e le famiglie dei bambini attendono risposta da tempo e non vorremo che sia una attesa invana. In questo senso risultano già trasmessi gli atti della vicenda presso la sezione regionale della Corte dei Conti, al fine che si faccia piena luce su modalità che lasciano aperte ipotesi di danno erariale.
Ulteriore ma non ultima vicenda, la compromissione dei diritti sociali: il Comune di Reggio fa strage delle conquiste sociali raggiunte, lasciando a terra tante famiglie bisognose di tutele previste dalla legge ed erogando loro quote di contribuzione ridicole e offensive rispetto alle reali difficoltà economiche esistenti.
Con questo provvedimento giurisdizionale , si squarcia definitivamente ogni velo di ipocrisia su una ingannatoria narrativa politica, propinata a ogni piè sospinto in questi lunghi e micidiali 8 anni di amministrazione, insinuando sempre di più nella mente dei cittadini l’idea che questa compagine agisca davvero contro gli interessi di Reggio” , cosi conclude Pasquale Imbalzano.