Dom. Set 29th, 2024

Onorevoli Colleghi! – Oggi la gestione delle emergenze extra-ospedaliere è programmata e coordinata a più livelli, consentendo efficacia e rapidità nei soccorsi ed un razionale impiego delle risorse disponibili. Eppure questo è il risultato di un lungo percorso che ha portato alla sua trasformazione tra la fine degli anni Settanta e il principio degli anni Novanta, con la nascita del servizio 118. Prima degli anni Novanta, infatti, chiamare i soccorsi in caso di emergenza sanitaria non era affatto semplice; è sufficiente ricordare che nel caso in cui il paziente o il soccorritore si trovasse in strada, la prima difficoltà era rappresentata dalla disponibilità di un telefono, in un’epoca in cui i cellulari erano strumenti inimmaginabili e bisognava correre alla ricerca di una cabina telefonica. Dopo aver trovato un telefono, subentrava l’ulteriore problema della conoscenza del numero da comporre per chiedere l’intervento di un’ambulanza, che costituiva un vero e proprio impedimento nel caso in cui la persona non fosse del luogo. In quegli anni ogni città aveva un proprio numero di telefono per i soccorsi, segnalato soprattutto nei cartelli stradali o pubblicato negli elenchi telefonici. L’assenza di forme di coordinamento causava situazioni di difficile gestione, dal mancato arrivo dell’ambulanza all’arrivo di più mezzi di soccorso. Superati tali problemi di natura logistica, subentravano, poi, quelli di natura sanitaria.
  L’unico obiettivo delle ambulanze era il trasporto rapido del paziente in ospedale. Vigeva quindi la cultura dello «scoop and run», una sorta di «taxi sanitario» finalizzato a condurre in tempi celeri il paziente all’ospedale più vicino. A bordo delle ambulanze, costituite da semplici furgoni dotati di barella e poco altro, erano presenti i portantini, o barellieri, che arrivavano sul luogo dell’emergenza, caricavano il paziente e si recavano in ospedale. Sul posto non era prevista alcun’altra azione: nessun inquadramento diagnostico, nessuna stabilizzazione, nessun tipo di trattamento. Anche per questo motivo, spesso il soccorritore era un privato cittadino che aveva un’auto e si rendeva disponibile a portare il paziente direttamente in ospedale, senza coinvolgere i servizi di emergenza, limitandosi al semplice gesto di sventolare un fazzoletto bianco dal finestrino e a suonare il clacson all’impazzata per segnalare la necessità di avere la precedenza sugli altri automobilisti. L’ospedale scelto dalle ambulanze o dai soccorritori privati era quello più vicino, anche se poteva essere una struttura non idonea al trattamento del paziente, il quale spesso doveva essere trasferito in un’altra struttura più idonea, determinando un notevole aumento dei tempi di gestione dell’emergenza. In tale contesto era difficile prestare soccorso in caso di emergenze mediche e di piccoli incidenti nonché, ovviamente, impossibile gestire in modo efficace, dal punto di vista medico e chirurgico, le emergenze maggiori. Tenuto conto di tali circostanze, unitamente ad un aumento costante del numero e della gravità dei traumi da incidenti stradali, ci fu una forte spinta verso l’evoluzione dei servizi di emergenza. Il disastro del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti che si susseguirono nel decennio successivo (Belice 1968, Friuli 1970, Campania 1980) indussero radicali cambiamenti nella cultura del soccorso.
  Sulla scorta dei tragici eventi sopra richiamati si produsse un radicale cambiamento del sistema di soccorso extra-ospedaliero.
  La rivoluzione doveva basarsi necessariamente su quattro pilastri:

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   1. la creazione di una rete integrata fra le varie realtà territoriali coinvolte nel primo soccorso, in primis gli ospedali, la Croce Rossa Italiana e le pubbliche assistenze, tramite la stipulazione di convenzioni;

   2. l’attivazione di una centrale operativa unificata per il coordinamento delle risorse;

   3. la definizione di un nuovo concetto di primo intervento, con il passaggio dalla cultura dello «scoop and run» a quella dello «stay and play», ossia dell’intervento sul posto per stabilizzare le funzioni vitali del paziente;

   4. il miglioramento del livello assistenziale fornito nell’ambulanza, con presenza a bordo di infermieri e di medici.

  Il nuovo sistema in corso di realizzazione fu messo duramente alla prova in occasione della strage di Bologna del 2 agosto 1980. In quella drammatica situazione il Centro di pronto intervento sanitario (CePIS) presso l’Ospedale Maggiore, sorto su indicazione dell’amministrazione degli Ospedali di Bologna, divenne il punto di riferimento per tutti i mezzi di soccorso nonché preambolo definitivo alla creazione della Centrale unica bolognese per il soccorso ed il trasporto. Successivamente, sulla base di un contratto stipulato il 1° giugno 1990 in occasione dei campionati mondiali di calcio tra l’allora società telefonica Sip e il Ministero della sanità, nacque il primo nucleo del servizio «118» quale evoluzione del nucleo indipendente Bologna soccorso che aveva già attivato il numero telefonico 118. Allo stesso tempo, nel 1991, il servizio 118 venne attivato a Udine mentre a Gorizia nacque il primo servizio destinato all’intera provincia. La regione Friuli Venezia Giulia, che diventerà un laboratorio sperimentale del nuovo servizio, e la regione Emilia-Romagna rappresenteranno, pertanto, le prime realtà territoriali ad aver attivato il servizio.
  L’istituzione di un vero e proprio servizio «118» avviene per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosiddetto «decreto De Lorenzo», a seguito del quale, sulla base delle innovazioni introdotte a Bologna, furono costituite centrali operative «118» anche in altre città. A livello nazionale si affermarono importanti princìpi quali: l’integrazione del servizio pubblico con l’attività di volontariato, l’identificazione dell’infermiere come responsabile operativo della centrale, l’attribuzione della responsabilità ad un medico responsabile e l’identificazione delle tipologie e dei tempi d’intervento per il soccorso.
  Con la legge regionale 3 agosto 2004, n. 9, la regione Lazio procede all’istituzione dell’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118 che rappresenta la prima azienda sanitaria pubblica dedicata al soccorso extra-ospedaliero, nella quale la direzione delle attività dei servizi 118, precedentemente delegate a ciascuna azienda sanitaria provinciale, è unificata e l’organigramma interno è assimilabile a quello delle strutture ospedaliere. Successivamente, il 2 aprile 2008 con deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6994 in attuazione della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, in Lombardia viene istituita l’Azienda regionale emergenza urgenza AREU, operante in una prima fase come struttura di coordinamento dei servizi 118 a livello provinciale. Da ultimo, all’AREU, trasformata da Azienda in Agenzia, sono stati attribuiti compiti di coordinamento della sperimentazione del servizio 112 in Italia.
  I punti di forza del sistema riguardavano principalmente la coordinazione delle diverse associazioni di volontariato, i cui interventi erano gestiti da un centro unico che evitava le sovrapposizioni nell’esecuzione degli interventi e consentiva il superamento delle difficoltà di comunicazione; la gestione delle emergenze fu affidata a personale infermieristico appositamente preparato, con competenze in materia di telecomunicazioni e di informatica nonché in materia sanitaria, mentre l’assistenza medica del servizio venne affidata ad un medico responsabile.
  La modernizzazione del sistema di soccorso attuata negli anni Duemila grazie all’evoluzione delle nuove tecnologie, in particolare la diffusione della rete internet e dei telefoni cellulari, diventa un fattore di ulteriore sviluppo delle centrali operative 118. La conoscenza del territorio, la dotazione di risorse, l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, l’interconnessione con associazioni e istituzioni, l’adozione del numero unico, la possibilità di disporre di notizie, di trasferire le informazioni, di comunicare in tempo reale e di coordinare i mezzi di soccorso, costituiranno i punti di forza del sistema che dimostrerà grandi capacità di flessibilità e di adattabilità, fondamentali per intervenire in caso di eventi catastrofici e straordinari quali i terremoti.
  Tuttavia, negli ultimi anni il sistema oramai radicato in tutto il territorio nazionale ha subìto un sistematico depotenziamento, dapprima attraverso la chiusura del 31 per cento delle centrali operative, poi con l’affermazione di modelli gestionali che hanno sostituito, con costi molto maggiori, il governo sanitario del sistema e, infine, con il progressivo ridimensionamento della presenza di personale sanitario medico e infermieristico a bordo dei mezzi di soccorso. Sulla base delle richiamate esigenze, il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli, ha ripetutamente sollevato la necessità di intervenire per attuare un’ulteriore riforma del sistema di emergenza territoriale, con particolare attenzione al ruolo «salvavita» dei medici e degli infermieri presenti a bordo dei mezzi di soccorso: «quando il paziente è in imminente pericolo di vita abbiamo il dovere di garantire che, nei tempi previsti dall’attuale normativa, arrivi un mezzo di soccorso con un equipaggio sanitario in grado di effettuare, in modo pertinente e integrato, diagnosi e terapia potenzialmente salvavita, e quindi con medico e infermiere a bordo». Nelle situazioni di estrema gravità e urgenza, come, ad esempio, l’arresto cardiaco improvviso, la presenza di medici e infermieri a bordo dei mezzi di soccorso può fare la differenza tra la vita e la morte. Il personale sanitario è indispensabile in tutte le condizioni cliniche di emergenza, medica e chirurgica, in cui il ragionamento clinico diagnostico-differenziale precoce, conseguente alla valutazione obiettiva del paziente e non riferita tramite telefono, unitamente alla terapia medica di emergenza precoce, assumono un comprovato ruolo salvavita.
  È fondamentale assicurare mezzi di soccorso avanzato nel territorio nazionale che possano fornire ai cittadini un’assistenza di alto livello articolandolo, secondo quanto previsto in un rapporto della FNOMCeO, su una serie di punti come l’attivazione di percorsi formativi e di aggiornamento, l’equità d’accesso e l’innovazione tecnologica. Anche il mezzo di soccorso avanzato non costituisce più soltanto un mezzo utile a trasportare il paziente nella struttura ospedaliera più idonea, bensì rappresenta una «cellula» dell’ospedale stesso che giunge nel territorio insieme al medico e all’infermiere che lavorano congiuntamente nell’ambito delle loro specifiche competenze. A tale fine, inoltre, è auspicabile che si garantiscano lo sviluppo continuo delle competenze di tutti i professionisti operanti nel sistema di soccorso e la stabilizzazione lavorativa di tanti operatori. Comprendere l’importanza del lavoro dei medici e dei professionisti è il primo passo per valorizzare tale settore mediante la realizzazione di contesti organizzativi adeguati, in termini di appropriatezza, di efficacia e di efficienza nonché di sicurezza degli operatori stessi, i quali si trovano troppo spesso esposti a infezioni, come è accaduto durante la pandemia di COVID-19, ad aggressioni e al burnout. Oggi, il servizio 118 rappresenta uno strumento di garanzia nei casi di imminente pericolo di vita dei cittadini, in quanto contempla non soltanto l’arrivo di un mezzo di soccorso, ma con esso anche di un team sanitario in grado di effettuare, in modo pertinente e integrato, la diagnosi e la terapia potenzialmente salvavita, grazie al medico e all’infermiere a bordo degli stessi mezzi. La presenza di tali figure professionali adeguatamente preparate costituisce un valore discriminante nelle condizioni cliniche di emergenza, medica e chirurgica, in cui il ragionamento clinico diagnostico differenziale precoce, conseguente alla valutazione obiettiva del paziente, e non riferita tramite telefono, unitamente alla terapia medica di emergenza precoce, possono garantire un comprovato ruolo salvavita, come nel citato esempio di arresto cardiaco improvviso. Non è più accettabile che i tagli alla sanità vadano a inficiare questa garanzia e che si risparmi a scapito della sicurezza dei cittadini. Nello stato attuale, invece, i mezzi di soccorso avanzato non sempre e non in ogni realtà hanno a bordo la miglior squadra possibile per un’assistenza efficace e tempestiva, ossia il medico che può fare la diagnosi e prescrivere la terapia, l’infermiere cui compete l’assistenza del malato e l’autista soccorritore. Si tratta di tre professionalità che, lavorando in sinergia, garantiscono la migliore probabilità di ripresa del paziente, riuscendo, in alcuni casi, ad evitare accessi inappropriati in ospedale, posto che la terapia inizia e a volte esaurisce i suoi effetti direttamente sul posto, per poi continuare a domicilio. La situazione attuale nelle diverse regioni è molto diversificata a livello di procedure e di organizzazioni. L’assistenza deve, invece, essere uniforme in tutto il territorio nazionale, da Bolzano alla Sicilia, e il paziente, ovunque si trovi, deve essere trattato nella maniera migliore e nel minor tempo possibile affinché sia assicurata la sua sopravvivenza grazie a trattamenti di qualità, dando concreta attuazione alla tutela dei diritti alla salute e all’eguaglianza che i medici sono chiamati a garantire. Con la presente proposta di legge si intende affrontare, inoltre, l’ulteriore tema del precariato che interessa gran parte degli operatori del servizio 118. Anche dietro sollecitazione della FNOMCeO che segnala la carenza di professionisti nel settore dell’emergenza-urgenza appare opportuno intervenire principalmente sulla stabilizzazione dei contratti di lavoro. Non dobbiamo mai dimenticare la storia recente degli eroi con il camice che in piena pandemia di COVID-19 hanno salvato migliaia di vite umane, anche grazie a una rete territoriale che ha affrontato l’emergenza nel migliore modo possibile, nonostante le criticità dovute al contesto emergenziale e alle carenze strutturali ed economiche. Con la presente proposta di legge, pertanto, si conferisce nuova centralità alla rete di emergenza e urgenza sanitaria, attraverso il riconoscimento delle figure professionali del soccorritore e dell’autista soccorritore. Si tratta di un atto dovuto, denso di significato nei riguardi degli operatori che nel periodo precedente alla pandemia di COVID-19 non venivano considerati fondamentali nel sistema sanitario e che, invece, si sono dimostrati indispensabili.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. Al fine di assicurare la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, ai livelli essenziali di assistenza in emergenza e urgenza preospedaliera e ospedaliera, anche ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, in raccordo con l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, la presente legge reca misure volte a garantire a tutti i cittadini l’equo e sostenibile accesso alle cure, secondo princìpi di congruenza clinico-organizzativa e assistenziale, e di personalizzazione e umanizzazione delle cure stesse.

Art. 2.
(Oggetto)

  1. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria è il servizio che garantisce ai cittadini il soccorso sanitario in risposta alle emergenze e alle urgenze che avvengono in ambito extra-ospedaliero, che coordina la loro ospedalizzazione al fine di garantire a ogni utente la risposta più appropriata e che ne garantisce il ricovero presso la sede più adeguata.
  2. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria eroga le prestazioni di soccorso mediante una rete di mezzi ed équipe, coordinati da sale operative integrate a livello regionale che garantiscono prestazioni caratterizzate da:

   a) organizzazione del soccorso per livello di complessità dell’intervento attraverso l’invio dei mezzi di soccorso più appropriati, secondo specifici protocolli;

   b) appropriatezza clinica e assistenziale, uniformità e qualità delle prestazioni erogabili;

   c) tempestività dell’intervento di soccorso in relazione al livello di criticità;

   d) efficacia ed efficienza organizzativa nel rispetto dell’appropriatezza dell’impiego delle risorse;

   e) monitoraggio delle attività effettuate e controllo della qualità degli interventi di soccorso.

  3. Il sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria è costituito dalla rete di strutture di emergenza e urgenza pubbliche e private accreditate e a contratto, programmata per livelli di intensità di presa in carico e specificità di bisogni, con la presenza di specialisti idonei ad assicurare, per bacini di popolazione e tenuto conto delle specificità territoriali, appropriati dimensionamenti per patologie neie presìdi ospedalieri attivi.

4. Il pronto soccorso di cui al comma 3, è ubicato in un ospedale della rete dell’emergenza urgenza ed è garantito con organico composto da personale medico appartenente alla struttura di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, e dallo stesso personale operante fino all’attuazione della presente legge, nel servizio di 118. Tale struttura è dotata di postazioni di osservazione breve intensiva e garantisce attività propria per ventiquattro ore sia per pazienti in età adulta che pediatrica:

a) attività di chirurgia generale e di urgenza, compresa la chirurgia vascolare;

b) attività di medicina interna e di urgenza;

c) diagnostica di laboratorio;

d) diagnostica per immagine leggera e pesante;

e) attività di rianimazione;


  5. Il Ministro della salute, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e i princìpi per l’istituzione del Dipartimento per l’innovazione e la valorizzazione del personale del sistema regionale di emergenza e urgenza sanitaria, competente a valutare le innovazioni sotto il profilo prestazionale ed economico. Rientrano nel sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria tutti i soggetti erogatori di servizi sanitari pubblici e privati accreditati e a contratto, compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, mono e polispecialistici.


  6. La rete di strutture di emergenza e urgenza garantisce l’adozione dei moduli di osservazione breve domiciliare attraverso sistemi da remoto e ospedalizzazione domiciliare, avvalendosi di piattaforme integrate con la medicina territoriale.

Art. 3.
(Organizzazione e struttura del sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria)

  1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, negli atti di programmazione sanitaria, definiscono gli assetti organizzativi e gestionali del sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, su base regionale, interprovinciale o di provincia autonoma, nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) appropriatezza, uniformità e qualità delle prestazioni erogate nell’intero territorio regionale;

   b) integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria per garantire la condivisione delle competenze specialistiche e dei protocolli di cura;

   c) gestione unitaria delle risorse in caso di emergenze nel territorio regionale e nazionale, in sinergia con altri sistemi regionali e con le istituzioni nazionali preposte;

   d) creazione o consolidamento di servizi di elisoccorso regionali e interregionali che, integrando con il soccorso su gomma, garantiscano l’omogeneità del servizio su base nazionale.

  2. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria è organizzato per ambiti territoriali, sulla base degli standard minimi normativi nazionali di riferimento, degli indirizzi e della programmazione regionale.
  3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, si avvale delle seguenti strutture:

   a) una direzione organizzativa;

   b) le sale operative;

   c) la rete dei mezzi di soccorso e delle relative équipe dislocati in postazioni distribuite nell’intero territorio nazionale.

 4. La direzione organizzativa opera a livello regionale o di provincia autonoma con funzione di centro di responsabilità e direzione del sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria. I ruoli direzionali sono caratterizzati dalla presenza di un direttore regionale, che coordina il sistema preospedaliero di emergenza urgenza sovraintendendo il lavoro dei coordinatori provinciali che hanno contezza delle aree predefinite in rapporto alla gestione degli ospedali hub e spoke.

4-bis. La durata dell’incarico di direttore regionale della direzione organizzativa è di 5 anni con valutazione dei risultati e delle prestazioni ogni trenta mesi.   La direzione organizzativa opera di concerto con il servizio di Protezione Civile in casi di emergenze e/o calamità naturali, secondo le linee guida dettate a livello nazionale e algoritmi emergenziali già determinati e valutati annualmente.

5. Le sale operative operano a livello re­gionale, interprovinciale o di provincia auto­noma, attraverso personale medico, infermie­ristico nonché operatore di interesse sanitario che può essere preposto alla ricezione e alla classificazione delle ri­chieste di soccorso, all’attivazione di mezzi ed équipe in base alla priorità e alla criticità stabilita in fase di ricezione della richiesta. L’erogazione della prestazione sanitaria e la definizione del codice di urgenza, viene definita sul posto. L’operatore della centrale, che monitora costantemente le disponibilità e i flussi di accesso alle strutture, sulla base dei dati trasmessi dai dipartimenti di emergenza e ac­cettazione (DEA), coordina il trasporto del paziente in tempi rapidi nella struttura più idonea in relazione dei elementi clinici rilevati sul posto dall’intervento dell’operatore


  6. Al personale sanitario che opera presso le sale operative sono attribuiti compiti di analisi e di interpretazione clinica dei dati trasmessi dalla rete territoriale di emergenza e urgenza, al fine di supportare l’equipe e gestire con appropriatezza gli interventi di soccorso di cui al comma 5.

 7. Le sale operative:

   a) ricevono dalle centrali uniche di risposta (CUR) del numero unico europeo di emergenza 112 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le richieste di soccorso sanitario provenienti dal territorio di competenza con la localizzazione del chiamante e le informazioni relative al luogo e alla tipologia di soccorso;

   b) adottano modalità e procedure clinico-assistenziali e organizzative adeguate, al fine di offrire al cittadino un soccorso tempestivo ed efficace, attraverso la corretta ed efficiente gestione delle chiamate di soccorso, l’attivazione dei mezzi più appropriati e il trasferimento dei pazienti alla struttura ospedaliera più idonea, nel minor tempo e con la migliore assistenza possibile;

   c) coordinano i trasferimenti secondari tra strutture ospedaliere dei pazienti acuti afferenti alle reti di patologia tempo dipendenti;

   d) assicurano la risposta adeguata alle situazioni di emergenza e urgenza sanitaria, ordinaria e in maxi-emergenza;

   e) dispongono della tecnologia informatica e di comunicazione necessaria per l’espletamento delle funzioni a esse attribuite, della geolocalizzazione e della traduzione multilingue fornita dalle CUR del numero di emergenza unico europeo 112 e garantiscono la continuità del servizio, in casi di possibili black-out tecnici o di calamità, mediante la predisposizione di sistemi di vicariamento con altre sale operative regionali o extraregionali;

   f) mantengono il contatto con i servizi di emergenza ospedalieri per comunicare tempestivamente l’arrivo di pazienti con patologie che richiedono l’attivazione di uno o più team specialistici.

  8. Nel caso di bacini di utenza esigui, le sale operative operano a livello interregionale e sono integrate tra loro per garantire il vicariamento reciproco.
  9. La rete dei mezzi e delle équipe di soccorso è stabilita dalla programmazione regionale sulla base dell’orografia, della densità abitativa, della rete viaria e di altre variabili ritenute rilevanti, nonché delle caratteristiche della rete ospedaliera di riferimento, con particolare attenzione all’offerta delle unità operative specialistiche per la cura delle patologie tempo dipendenti.
  10. La rete dei mezzi e delle équipe di soccorso è costituita da personale di La rete dei mezzi e delle équipe di soccorso è costituita da personale cui all’articolo 6, da mezzi idonei al soccorso e al trasporto,, presìdi e attrezzature sanitarie dislocati strategicamente sul territorio, e opera in modo integrato con il servizio regionale di elisoccorso o di idrosoccorso che, in base ai dati di attività e alle aree di riferimento, agisce anche su ambiti interregionali. Il numero e la tipologia dei mezzi di soccorso sono definiti tenendo conto del livello di risposta adeguato da erogare con modalità differenziate in funzione delle competenze, compresi i mezzi con soli autisti-soccorritori e soccorritori.


  11. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, può adottare programmi e protocolli per l’impiego di mezzi militari destinati ai servizi di elisoccorso o di idrosoccorso o a garantire il soccorso e il trasporto con mezzi ritenuti idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge.
  12. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria è dotato di tecnologie radio, telefoniche e informatiche in grado di assicurare l’interoperatività e il collegamento fra le sue varie componenti e con i sistemi informativi ospedalieri per la gestione comune delle informazioni, dei dati sanitari, dei flussi di attività e dei flussi informativi ministeriali. È dotato altresì di tecnologie e apparati di trasmissione sui mezzi di soccorso necessari alla corretta gestione dei pazienti per garantire la trasmissione e la ricezione di dati, nonché le informazioni e le immagini utili ai sanitari delle sale operative e delle strutture di emergenza e urgenza ospedaliere.
  13. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria garantisce, a tutto il personale impegnato nell’emergenza, un adeguato sostegno psicologico al fine di ridurre lo stress derivante dalla specifica attività professionale e prevenire la sindrome da burnout.
  14. Al fine di garantire la progressiva interconnessione delle centrali operative e dei sistemi preospedalieri di emergenza e urgenza sanitaria regionali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard tecnici operativi per il funzionamento della rete interregionale delle centrali operative medesime nonché gli standard tecnici uniformi delle strumentazioni utilizzate nei mezzi di soccorso.

Art. 4.
(Modifiche agli articoli 8 e 8-
octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:

   «m-quinquies) prevedere gli assetti organizzativi e gestionali dell’emergenza-urgenza preospedaliera, secondo princìpi di appropriatezza, uniformità e qualità delle prestazioni, nonché l’integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria per garantire la condivisione delle competenze specialistiche e dei protocolli di cura, la previsione di un meccanismo di premialità in favore del personale sanitario, socio-sanitario e tecnico ivi operante, la gestione unitaria delle risorse in caso di emergenze, la creazione o il consolidamento di servizi di elisoccorso o idrosoccorso integrati con il soccorso su gomma»;

   b) all’articolo 8-octies, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, stipula una convenzione con un soggetto pubblico o privato ai fini della definizione di un sistema unico integrato Stato-regioni di valutazione del servizio sanitario erogato volto alla qualificazione e contrattualizzazione dei soggetti erogatori del servizio di emergenza-urgenza preospedaliero e ospedaliero e delle relative premialità e penalità, nonché alla valutazione, al monitoraggio e alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità delle prestazioni erogate, dei servizi sanitari regionali e della digitalizzazione del servizio dell’emergenza sanitaria, anche in termini di effettiva disponibilità dei posti letto in terapia intensiva, osservazione breve intensiva e di primo intervento, secondo livelli essenziali di ammodernamento digitale in ambito preospedaliero, ospedaliero e territoriale e innovazione delle strutture in termini di processi di infrastruttura tecnologica e strumenti informatici. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministro della salute individua un soggetto in possesso dei seguenti requisiti, diretti ad assicurare l’immediata operatività del sistema di rating prestazionale e una omogeneità dei servizi su tutto il territorio nazionale:

   a) integrità e trasparenza;

   b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche;

   c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito;

   d) elevata professionalità e competenza;

   e) riconoscimento in ambito europeo e internazionale;

   f) assenza di conflitto di interesse.

   4-ter. Il sistema di monitoraggio di cui al comma 4-bis è organizzato nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) efficacia nella tutela della salute e garanzia dei livelli di assistenza dell’emergenza e urgenza preospedaliera e ospedaliera;

   b) efficienza nell’impiego delle risorse economico-finanziarie;

   c) tutela dei diritti, garantendo la soddisfazione degli utenti e la partecipazione dei cittadini;

   d) equità, in termini di contrasto delle diseguaglianze degli interventi di emergenza e urgenza».

Art. 5.
(Integrazione tra centrali uniche di risposta, sistema di emergenza e urgenza sanitaria preospedaliero, ospedaliero e del territorio)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero unico europeo di emergenza (NUE) 112, costituisce livello essenziale di assistenza dell’emergenza e urgenza preospedaliera.
  2. Al fine di garantire l’uniformità del NUE 112 a livello nazionale, è istituita l’Agenzia nazionale 112 presso il Ministero dell’interno, quale struttura di supporto e coordinamento che svolge attività tecnico-operative di interesse nazionale al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali, titolari delle funzioni del NUE 112. L’Agenzia nazionale 112 supporta altresì l’operatività di tutte le centrali uniche di risposta, attive e da attivare, garantendo l’integrazione e l’omogeneità a livello nazionale dei sistemi operativi, l’uniformità delle azioni istituzionali, regolamentari e di comunicazione connesse all’esercizio del modello di centrale unica di risposta (CUR) e consentendo lo svolgimento di progetti di ricerca e di sviluppo dei relativi sistemi informativi, gestionali e organizzativi. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero unico europeo 112, di cui all’articolo 1, comma 982, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.


  3. Al fine di consentire una corretta e tempestiva gestione della domanda assistenziale a bassa priorità e di ridurre l’accesso inappropriato al sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, è istituito il numero europeo armonizzato (NEA) 116117 quale numero unico nazionale per l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari quali i distretti socio-sanitari e i servizi di psicologia del territorio. Il NEA 116117 è attivo su tutto il territorio nazionale, con centrali operative di livello regionale, secondo modalità definite con i protocolli di intesa adottati ai sensi dell’articolo 98-vicies semel, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Per le finalità di cui al presente comma, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo unico a sostegno dell’operatività del NEA 116117, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
  4. Le centrali uniche di risposta del NUE 112 operative a livello regionale gestiscono tutte le richieste di soccorso, identificando in tempo reale il numero telefonico e la localizzazione del chiamante e dell’evento, i quali sono automaticamente inseriti in una scheda contatto in formato digitale. La scheda contatto, integrata con le informazioni sulla tipologia di soccorso necessario, è quindi trasferita alla sala operativa di secondo livello cui compete l’intervento.
  5. Qualora la richiesta dell’utente non sia classificabile come emergenza o urgenza, la sala operativa di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), mette in contatto l’utente con il NEA 116117. Le centrali NEA 116117 individuano prontamente il medico di medicina generale o di continuità assistenziale dell’utente e forniscono al medesimo le informazioni necessarie sull’accesso ai servizi territoriali.
  6. In previsione di possibili emergenze epidemiologiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare le regolazioni contrattuali e convenzionali con i soggetti erogatori di servizi sanitari e socio-sanitari e con i medici di continuità assistenziale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli psicologi di cui al comma 3, secondo protocolli di sorveglianza attiva e di cure domiciliari adottate dal Ministero della salute, di concerto con l’Istituto superiore di sanità e con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel quadro del piano nazionale di sorveglianza attiva e di monitoraggio delle interazioni con il sistema immunitario e con i farmaci, da aggiornare con cadenza annuale per la prevenzione di eventuali pandemie e corrispondendo alla necessità di:

   a) potenziare la capacità diagnostica al fine di garantire un tempo massimo per l’accertamento virologico e la comunicazione del risultato di ogni possibile contagio entro ventiquattr’ore, in tutto il territorio nazionale;

   b) sistematizzare le aggregazioni funzionali sia mediche sia pediatriche, anche in piccoli team, al fine di disporre di personale amministrativo, infermieristico e ostetrico, nonché di psicologi di comunità, e garantire un servizio con copertura oraria dalle 8 alle 20, atto a marginalizzare l’accesso inappropriato ai pronto soccorso ospedalieri;

   c) rafforzare l’integrazione operativa tra le aggregazioni funzionali territoriali della medicina generale e il sistema di emergenza e urgenza preospedaliero attraverso la condivisione di piattaforme informatiche o telematiche e la realizzazione di ambulatori anche mobili, secondo le specificità territoriali, per potenziare il filtro diagnostico e ridurre gli accessi inappropriati ai pronto soccorso ospedalieri;

   d) istituire unità mobili dotate di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e telemedicina anche via satellite e 5G per il supporto specialistico di diagnostica, con possibilità di diversa allocazione in presenza di emergenze epidemiche o per campagne di vaccinazione;

   e) creare un servizio Second Opinion Supporting (SOS) di teleassistenza e supporto consulenziale tra medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialisti ospedalieri e di IRCCS, al fine di valutare l’opportunità di disporre accertamenti e ridurre le visite specialistiche non necessarie;

   f) istituire, in sinergia con la medicina territoriale, la figura dell’infermiere di famiglia, nonché dell’ostetrica, dello psicologo e del fisioterapista di comunità, nei rispettivi ambiti di competenza, per i pazienti fragili del territorio, al fine di monitorare i pazienti assistiti.

Art. 6.
(Personale del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenzasanitaria)

  1. Presso il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria operano il personale medico e infermieristico nonché gli operatori di interesse sanitario preposti alla ricezione e alla classificazione delle richieste di soccorso in possesso dei requisiti formativi e professionali definiti ai sensi del presente articolo, nonché di formazione specifica nell’attività extra-ospedaliera che afferiscono, per la componente medica, alle discipline di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza e di rianimazione.
  2. Il personale di cui al comma 1:

   a) opera in équipe multiprofessionali secondo linee guida internazionali e nazionali, nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali validate dalle società scientifiche;

   b) garantisce la corretta attività di soccorso, partecipa ai percorsi di integrazione con i DEA, anche al fine di consentire il mantenimento delle competenze professionali specifiche indispensabili per il soccorso sanitario attraverso percorsi di attività sia ospedaliere che extra ospedaliere;

   c) partecipa ai percorsi di formazione, aggiornamento e addestramento per l’ingresso e la permanenza del personale nel sistema di soccorso sanitario;

   d) supporta la formazione e la certificazione dei soccorritori e dei cittadini nei percorsi di educazione sanitaria, formazione alle manovre di primo soccorso e all’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e, in generale, per lo sviluppo della cultura del soccorso nella cittadinanza.

  3. Il personale medico di cui al presente articolo è individuato tra le seguenti professionalità:

   a) personale medico in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e urgenza (MCAU) o in anestesia e rianimazione;

   b) personale medico non in possesso della specializzazione in MCAU o in anestesia e rianimazione ma stabilmente ed esclusivamente assegnato da oltre cinque anni continuativi ai DEA;

   c) personale medico con comprovata e specifica formazione regionale, ivi inclusi i medici specializzandi in MCAU e in anestesia e rianimazione;

   d) personale medico in possesso di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, qualora non sia possibile dotarsi del personale di cui alle lettere a), b) e c) e nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4.

  4. Il personale medico con anzianità di servizio superiore a cinque anni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi nel sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e che intenda continuare a operare nel sistema, può accedere al ruolo di dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale previa presentazione di titoli idonei e il periodo di attività svolto in qualità di medico in con­venzione concorre a maturare anzianità per le suddette finalità.


  5. Al personale medico di cui al comma 4 è riservato, a domanda e previa selezione, l’accesso in sovrannumero ai percorsi di formazione specialistica in MCAU o in anestesia e rianimazione. Gli oneri connessi ai relativi percorsi di specializzazione sono a carico delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede, secondo la normativa vigente, all’adeguamento, ove necessario, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’area sanità e dell’accordo collettivo nazionale relativo alla disciplina dei rapporti convenzionali con i medici di emergenza territoriale che preveda, nel limite dei livelli remunerativi fissati dal medesimo accordo, i criteri di transizione progressiva al CCNL dell’area sanità dei medici in convenzione a tempo indeterminato, nonché i termini temporali e le modalità di permanenza in forma residuale nel rapporto convenzionale.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regime giuridico del personale medico nel sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria di cui al comma 3 è regolato dal CCNL dell’area sanità. L’accesso avviene mediante le procedure concorsuali previste per la dirigenza medica e il personale medico è inquadrato come lavoratore dipendente presso un ente del Servizio sanitario nazionale.
  7. Il personale infermieristico di cui al comma 1 opera sia nel soccorso sanitario preospedaliero sia all’interno del dipartimento emergenza accettazione, assicurando una risposta adeguata ai bisogni di salute del cittadino in integrazione e collaborazione con le altre figure professionali del sistema.
  8. Il personale infermieristico di cui al comma 1 è, altresì, in possesso di formazione specifica per l’attività di emergenza e urgenza, acquisita mediante specifica formazione post laurea, e accede al sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria previa maturazione di esperienza professionale, di durata non inferiore a due anni, nell’area dell’emergenza e urgenza ospedaliera o nei pronto soccorso e nelle terapie intensive.
  9. Il personale infermieristico che opera sui mezzi di soccorso avanzati infermieristici è responsabile dell’équipe di soccorso e opera avvalendosi di algoritmi clinico-assistenziali elaborati sulla base delle linee guida e delle evidenze scientifiche più recenti validati dalle società scientifiche e le associazioni tecnico professionali delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco come previsto dal DM 2 agosto 2017. Gli algoritmi prevedono attività effettuabili in autonomia. Per le prestazioni non proceduralizzate, l’infermiere si avvale della consulenza del medico di sala operativa. Gli algoritmi sono sono finalizzati alla gestione dei percorsi delle patologie tempo dipendenti, al trattamento del dolore e alla stabilizzazione delle condizioni dei pazienti assistiti garantendo efficacia, sicurezza e tempestività dei trattamenti.
  10. Il personale infermieristico che opera nelle sale operative è in possesso di conoscenza dello specifico sistema di soccorso in cui opera e della rete ospedaliera di riferimento e deve avere maturato una esperienza lavorativa sui mezzi di soccorso.
  11. Al personale infermieristico è affidata la gestione sanitaria dell’evento, secondo protocolli definiti dai responsabili clinici delle sale operative, in accordo con le società scientifiche e le associazioni tecnico professionali delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco come previsto dal DM 2 agosto 2017, che è svolta attraverso:

   a) il supporto agli operatori della ricezione effettuato mediante la rivalutazione delle chiamate che meritano un approfondimento;

   b) il coordinamento delle attività di soccorso degli equipaggi dei mezzi di soccorso di base;

   c) l’assegnazione del codice di gravità alla persona soccorsa sulla base delle informazioni e dei riscontri oggettivi e strumentali da parte delle équipe presenti sul luogo del soccorso;

   d) la destinazione ospedaliera più appropriata per il paziente, definita all’interno dei percorsi delle reti di patologia;

   e) la capacità di utilizzare correttamente le tecnologie disponibili.

  12. Il personale tecnico che opera nelle sale operative è chiamato a svolgere funzioni operative strettamente connesse con il modello organizzativo della struttura, quali in particolare:

   a) risposta telefonica all’utente mediante l’impiego di sistemi codificati per eseguire l’intervista del chiamante;

   b) assegnazione del codice di priorità dell’evento e invio dei primi mezzi di soccorso secondo uno schema precodificato;

   c) allerta degli enti non sanitari;

   d) monitoraggio delle fasi del soccorso;

   e) supporto logistico agli equipaggi.

  13. Il personale tecnico in possesso della certificazione di soccorritore di cui all’articolo 7 e dei requisiti previsti, può operare anche sui mezzi di soccorso territoriali.
  14. L’ente sanitario privato accreditato e a contratto con il Servizio sanitario nazionale può partecipare al servizio preospedaliero di emergenza e urgenza, se specificatamente contrattualizzato per tale servizio, attraverso il contributo professionale dei medici dipendenti, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, e degli infermieri dipendenti che abbiano i requisiti previsti dai commi 8 e 10.
  15. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, conformemente all’articolo 37-sexies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si avvale della collaborazione del personale tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico per lo svolgimento delle attività di soccorso in ambienti previsti dal medesimo articolo e per le funzioni per le quali sono richieste specifiche competenze tecnico-operative, o della collaborazione di altro personale militare specializzato per interventi ritenuti opportuni.
  16. Ai fini della selezione del personale medico e infermieristico e degli operatori di interesse sanitario di cui al presente articolo, si tiene conto del possesso di competenze in tecniche dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi e percorsi clinici e telemedicina. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare un inquadramento giuridico ed economico differenziato al personale in possesso delle competenze di cui al primo precedente anche in attuazione del sistema degli incarichi professionali previsti dai rispettivi CCNL.

17. Per il predetto personale i contributi per le prestazioni previdenziali sono versati all’ Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza medici.

Art. 7.
(Personale soccorritore e
autista soccorritore)

  1. Il personale soccorritore e autista soccorritore svolge attività di soccorso sui mezzi, di base e avanzati, del sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria in collaborazione con gli altri membri dell’equipaggio e in collegamento funzionale con la sala operativa di riferimento. Il medesimo personale può svolgere la propria attività in qualità di dipendente di aziende sanitarie, di volontario o di dipendente di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale
  2. Il soccorritore è un operatore che, a seguito del conseguimento di un attestato di qualifica rilasciato al termine di un percorso specifico di formazione, svolge attività di soccorso di base nel sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria.
  3. L’autista soccorritore è l’operatore che, previo conseguimento dell’attestato di qualifica di soccorritore è abilitato alla guida dei mezzi di soccorso. Svolge attività di conduzione di mezzi di soccorso, di base e avanzati, di trasporto sanitario e di supporto tecnico-logistico, finalizzata alla gestione dei mezzi, delle attrezzature e delle postazioni di soccorso, e di esecuzione di manovre di soccorso di base in collaborazione con le équipe di soccorso nelle diverse fasi dell’intervento.
  4. Il soccorritore e l’autista soccorritore sono considerati operatori di interesse sanitario ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
  5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, sono adottate le disposizioni di esecuzione del presente articolo e sono definiti i percorsi formativi e i requisiti necessari per svolgere le funzioni di soccorritore e di autista soccorritore.

Art. 8.
(Formazione continua del personale del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le rispettive esigenze formative e di aggiornamento specifiche per singolo profilo professionale del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, e ne danno comunicazione al Ministero della salute.
  2. Tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, il Ministro della salute, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri minimi per la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, al fine di garantire l’uniformità dei percorsi formativi, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere iniziative specifiche, adeguate e funzionali alle realtà locali, nel rispetto dei criteri minimi individuati.

Art. 9.
(Affidamento del servizio a enti del Terzo settore)

  1. Le attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere svolte anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, avvalendosi di personale con qualifica e preparazione certificata, secondo quanto stabilito dall’articolo 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 10.
(Regolazione delle attività ospedaliere di emergenza e urgenza)

  1. In via sperimentale, per il quinquennio 2023-2027, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i contratti con i soggetti erogatori di servizi sanitari pubblici e privati accreditati, in misura proporzionata al budget a loro assegnato e secondo il principio di aderenza territoriale, regolano l’erogazione delle attività ospedaliere di emergenza e urgenza.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso forme di coordinamento a livello nazionale, in caso di emergenze nel territorio regionale e nazionale gestiscono in forma unitaria le risorse umane, comprese quelle operanti in strutture ospedaliere private sede di università e IRCCS, in sinergia con altri sistemi regionali e con le istituzioni nazionali preposte, e sono tenute a rendere disponibili posti letto, risorse strumentali e tecnologiche rispondenti alle urgenze e necessità terapeutiche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure di raccordo per l’immediato e sicuro trasporto dei pazienti critici a bordo di ogni tipo di vettore, compresi l’elicottero sanitario o altri mezzi idonei all’espletamento dei servizi di idrosoccorso, nonché il trasporto su ala fissa ordinariamente utilizzato per le attività di prelievo e trasporto di organi e tessuti e di équipe.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle specifiche linee di indirizzo nazionali emanate dal Ministero della salute, di concerto con le medesime regioni e province autonome, provvedono alla riorganizzazione dei pronto soccorso e dei dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) mediante lo sviluppo delle funzioni di triage e di osservazione breve intensiva (OBI), l’attivazione di percorsi rapidi di See and Treat e di Fast Track, la realizzazione di percorsi per le patologie tempo dipendenti e per le condizioni particolari di fragilità e vulnerabilità, e provvedono altresì alla definizione dei piani di sovraffollamento. L’organizzazione dell’area See and Treat è dedicata a condizioni cliniche urgenti riferibili ai codici minori, anche al fine di ridurre i tempi di attesa nel pronto soccorso, e prevede la gestione dell’intero percorso assistenziale da parte di personale infermieristico esperto e specificatamente formato.
  4. Nel corso di maxiemergenze, non affrontabili con le soluzioni organizzative definite dai piani di sovraffollamento, le unità mobili dotate delle adeguate tecnologie dell’informazione e della comunicazione, possono condurre attività di triage preospedaliero attraverso il costante riferimento specialistico con le sale operative, al fine di ridurre l’utilizzo inappropriato dei pronto soccorso e di facilitare l’accesso ai servizi sanitari territoriali.

Art. 11.
(Digitalizzazione e riqualificazione delle strutture sanitarie del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenzasanitaria)

  1. Le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli enti privati accreditati e a contratto rispondono in termini di processi, infrastrutture tecnologiche e strumenti informatici a livelli essenziali di ammodernamento digitale in ambito preospedaliero e ospedaliero. La digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali è compresa nei livelli essenziali di assistenza ed è garantita dal Servizio sanitario nazionale.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le modifiche ai livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di adeguarli a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l’adeguamento delle dotazioni di pronto soccorso, dell’osservazione breve intensiva e dei punti di primo intervento, possono intervenire anche attraverso la riqualificazione dell’edilizia sanitaria e socio-sanitaria di strutture e attrezzature destinate in origine alla gestione di eventuali situazioni emergenziali pandemiche.
  4. Al fine di garantire una risposta omogenea del sistema preospedaliero e ospedaliero territoriale di emergenza e urgenza sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il periodo sperimentale di cui all’articolo 1, ad apportare modificazioni al provvedimento generale di programmazione della dotazione dei posti letto accreditati a carico del servizio sanitario regionale in modo da garantire un livello ottimale di dotazione in base al fabbisogno standard comprensivo del sistema sanitario di emergenza e urgenza e di continuità assistenziale integrata tra ospedale e territorio.
  5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 12.
(
Rating dei soggetti erogatori e delle relative premialità e penalità e monitoraggio delle prestazioni)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute è affidato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali l’incarico di sviluppare, in via sperimentale, per il quinquennio 2023-2027, un sistema unico integrato Stato-regioni di rating di qualificazione e contrattualizzazione dei soggetti erogatori di servizi sanitari del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria e delle relative premialità e penalità, nonché di valutazione, monitoraggio e verifica dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità delle prestazioni erogate e dei servizi sanitari regionali e di digitalizzazione del servizio dell’emergenza sanitaria, anche in termini di effettiva disponibilità dei posti letto di emergenza, terapia intensiva, osservazione breve intensiva e di primo intervento, secondo livelli essenziali di ammodernamento digitale in ambito ospedaliero e in novazione delle strutture, sia in termini di processi che di infrastruttura tecnologica e strumenti informatici, da sottoporre a preventiva valutazione e approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Il sistema di rating di cui al comma 1 si fonda sui seguenti princìpi:

   a) efficacia e appropriatezza clinica, in termini di tutela della salute e garanzia dei livelli di assistenza preospedaliera e ospedaliera di emergenza e urgenza;

   b) efficienza organizzativa, in termini di appropriatezza dell’impiego delle risorse economico-finanziarie;

   c) sicurezza delle cure, in termini di garanzia della sicurezza dei cittadini sottoposti ai trattamenti;

   d) tutela dei diritti, garantendo la soddisfazione degli utenti e la partecipazione dei cittadini;

   e) equità, in termini di contrasto delle diseguaglianze degli interventi di emergenza e di urgenza.

  3. Il sistema di rating di cui al comma 1 prevede altresì il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, tenuto conto delle specifiche categorie di bisogni e delle condizioni di salute, della misura della qualità percepita e dell’umanizzazione delle cure.
  4. Il sistema di rating di cui al comma 1 è strutturato in modo da coniugare il monitoraggio e la valutazione dei percorsi operati in modo oggettivo e la valutazione operata sulla base di indicatori di soddisfazione dei pazienti.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono agire nella ridefinizione del budget previsto per i soggetti erogatori di servizi sanitari in caso di verificati casi di inadempienza e di non conformità rilevanti in termini di violazione degli obblighi contrattuali.

Art. 13.
(Responsabilità civile)

  1. Per quanto non previsto dalla normativa vigente, le regioni e le province auto nome di Trento e di Bolzano, attraverso i contratti con i soggetti erogatori dei servizi sanitari pubblici e privati accreditati, definiscono le forme di responsabilità e l’eventuale onere risarcitorio derivanti dalla mancata ottemperanza alle obbligazioni previste dai medesimi contratti.

Art. 14.
(Modalità di finanziamento)

  1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, sono definiti a regime i criteri per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e delle funzioni assistenziali del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, della continuità assistenziale integrata con la medicina territoriale e della domiciliazione tecnologicamente assistita delle cure, basati su adeguati standard qualitativi uniformi a livello nazionale.
  2. Per il quinquennio 2023-2027, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in tema di emergenza e urgenza preospedaliera e ospedaliera di cui alla presente legge, nel quadro delle risorse assegnate in ragione del livello del finanziamento netto del fabbisogno sanitario nazionale standard, come definito dalla normativa vigente, e comunque per un importo non inferiore a 2.000 euro pro capite.