Mar. Lug 16th, 2024
N.  734/19 R.G.N.R. Mod. 21

 

Procura della Repubblica

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presso il Tribunale di L o c r i

INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI

– art. 375 c.p.p. –

 

Il Pubblico Ministero dr Ezio Arcadi,

 

Visti gli atti del procedimento   n. 734/19 Mod.21, iscritto nel Registro delle notizie di reato in data 09.04.2019, nei confronti di:

 

  1. SCURA Massimo 
  2. CALABRO’ Nicola
  3. CHIARINI Aldo
  4. COREA Giuseppe
  5. DE MARCO Massimiliano Aniello
  6. FALCONE Giuseppe
  7. GOZZI Andrea
  8. LEONARDELLI Paolo
  9. LUPPINO Fabio
  10. LUVARA’ Fortunato
  11. MESITI Pasquale 
  12. MINNITI Angela
  13. MORINI Angelo
  14. MOTTOLA DI AMATO 
  15. ORLANDO Girolama, 
  16. SCALI Vincenzo, 
  17. TRIPODI Elisabetta 
  18. TRIPODI Ermete, 
  19. VARTOLO Antonio

difensori d’ufficio:

 

per i primi tre: Avv. Paola Gargano del Foro di Locri

 

dal 4^ al 6^: Avv. Cinzia Lascala del Foro di Locri

 

dal 7^ al 9^: Avv. Giuseppe Iemma del Foro di Locri

 

dal 10^ al 12^: Avv. Itala Grazioso del Foro di Locri

 

dal 13^ al 15^: Avv. Giuseppe Gervasi del Foro di Locri

 

dal 16^ al 19^: Avv. Antonio Geracitano del Foro di Locri

 

INDAGATI

 

Capo A

110—117-323 c.p. per avere, in concorso tra loro e nella rispettiva qualità  :

SCURA Massimo, di Soggetto attuatore presso l’Asp di RC

MINNITI Angela di Dirigente l’Ufficio beni e servizi presso l’Asp di RC

 ORLANDO Girolama di Responsabile del procedimento

COREA Giuseppe di Dirigente l’Ufficio bilancio e programmazione presso la stessa Asp

TRIPODI Elisabetta di Direttore amministrativo presso l’Asp di RC

MESITI Pasquale di Direttore sanitario presso l’Asp di RC

DE MARCO Massimiliano Aniello e LUPPINO Fabio  (quali l.r. di Servizi ospedalieri spa) e MOTTOLA DI AMATO Maurizio (quale l.r. di Impremed spa), Privati interessati alla deliberazione,

agendo nello svolgimento delle rispettive qualifiche e funzioni, ed in ogni caso delle stesse abusando, concorso all’adozione della deliberazione n. 1033/18 del 08.11.18 con la quale, in maniera del tutto abnorme, si procedeva

  • per un verso a sostanziale “sanatoria” –non prevista da alcuna norma- dei rapporti economici per gli anni 2017 e 2018 pendenti con il RTI costituito dalla Servizi ospedalieri spa e Impremed spa ( affidatario del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’azienda sanitaria n. 9 di Locri e per l’ex Aias di Stignano);

 

  • per altro verso ad autorizzare una procedura negoziata per il servizio lavanolo (anche) presso il P.O. di Locri, e quindi una nuova gara ad evidenza pubblica, nonostante fossero già trascorsi molti anni dalla scadenza dell’originario contratto (scaduto il 31.07.2013) e fosse gia’ in corso in sede regionale (Stazione unica appaltante) una gara per l’affidamento del servizio a livello regionale

 

  • per altro verso ancora ad una c.d. “proroga tecnica” dell’originario contratto, nonostante fossero già trascorsi molti anni dalla scadenza ( 31.07.2013)

 

  • a creare artificiosamente i presupposti giuridici utili ai fini della liquidazione in favore del RTI interessato delle prestazioni rese nel corso degli anni 2017 e 2018 e di quelle ancora da rendere nel corso degli anni 2019 e 2020, tant’è che a distanza di breve tempo venivano messe a mani del RTI privato interessato eur 105,52 a copertura dei servizi dell’anno 2017 ed eur 636.754,60 a copertura dei servizi resi dal 1 gennaio al 31 ottobre 2018, tra l’altro prescindendo l’emissione dei mandati da una formale delibera di liquidazione (nella specie mai intervenuta), in effetti richiesta dalla normativa interna dell’Asp (DCA n. 33 del 08.03.016 a firma dello stesso Scura e del Subcommissario Urbani e allegate linee guida dal titolo “Gestione delle rilevazioni numerarie (procedure amministrativo contabili)-

 

Il tutto in violazione

  • Delle clausole del contratto originario (comprensivo di bando e disciplinare), che non prevedevano possibilità di proroghe o rinnovi alla scadenza;
  • del divieto legislativo di “rinnovi taciti del contratto”, procedura espressamente vietata dal comma 7 dell’articolo 57 del d.lgs. 163/2006 che dispone: “E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli;
  • della norma di cui all’articolo 63 comma 2, lettera c) del d,lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) in tema di procedura negoziata senza previa pubblicazione
  • della norma di cui all’art. 4 legge n. 222/2007, che prevedeva, con riferimento alla posizione dello Scura, una sua incompatibilità ad assumere la qualità di Direttore generale presso l’Asp di Rc , atteso che “ La nomina a commissario ad acta e’ incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento
  • delle deliberazioni Anac n. 86/11, 427/18 e 779/18, nonchè
  • delle osservazioni sull’atto formulate dal Collegio dei Sindaci

 

 

 

Il tutto, ancora

  • con evidente vantaggio patrimoniale della società affidataria del servizio, che ne manteneva la titolarità a dispetto della scadenza del rapporto già maturata da lungo tempo e senza passare attraverso la procedura di una nuova gara ad evidenza pubblica
  • con intuitivo danno delle imprese che avrebbero potuto concorrere alla nuova gara ad evidenza pubblica che l’ASP di Reggio Cal. (nel frattempo subentrata alla ASL n. 9 di Locri) avrebbe dovuto senza meno indire nell’imminenza della scadenza gara ad evidenza pubblica che avrebbe dovuto individuare e assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari.

Locri-Reggio C. 08.11.018

 che i pagamenti avvenivano in assenza –da parte dell’Ente- di un documento di programmazione economica-finanziaria, in quanto sia i bilanci di previsione che i consuntivi, per gli anni di competenza, non risultavano approvati dal superiore Ente Regione Calabria ed anzi non erano mai stati adottati;

 

Capo B

110—117-323 c.p. per avere, in concorso tra loro e nella rispettiva qualità:

TRIPODI ERMETE di Direttore generale Asp di RC f.f. e Direttore sanitario aziendale 

CALABRO’ Nicola di Dirigente l’Ufficio beni e servizi presso la stessa Asp

ORLANDO Girolama di Responsabile del procedimento

VARTOLO Antonio di Dirigente l’Ufficio bilancio e programmazione presso la stessa Asp

SCALI Vincenzo di Direttore amministrativo presso la stessa Asp

GOZZI Andrea e LEONARDELLI Paolo (quali l.r. di Servizi ospedalieri spa) e MOTTOLA DI AMATO Maurizio (quale l.r. di Impremed spa), Privati interessati alla deliberazione,

 

agendo nello svolgimento delle rispettive qualifiche e funzioni, ed in ogni caso delle stesse abusando, concorso all’adozione della deliberazione n. 829/14 del 30.10.014 con la quale si liquidavano  al RTI costituito dalla Servizi ospedalieri spa e Impremed spa, affidatario del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento  continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’azienda sanitaria n. 9 di Locri e per l’ex Aias di Stignano, le fatture n. 4603332-4602964-4602460-4602017-4601587-4601096-4600567-4600317/2014  per un importo complessivo di eur 509.403,68 per prestazioni successive al 31.07.013 in assenza di regolare gara d’appalto e relativo contratto, atteso  che il rapporto di fornitura dei servizi -aggiudicato in data 05.11.010 con del. n. 310 del Commissario straordinario dell’Asp di Reggio C.-  era andato a scadenza in data 31.07.2013 (come da contratto stipulato in data 27.01.011)

Il tutto in violazione

  • delle clausole del contratto originario (comprensivo di bando e disciplinare), che non prevedevano possibilità di proroghe o rinnovi alla scadenza;
  • del divieto legislativo di “rinnovi taciti del contratto”, procedura espressamente vietata dal comma 7 dell’articolo 57 del d.lgs. 163/2006 che dispone: “E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli;
  • della deliberazione Anac n. 86/11
  • della circostanza che i pagamenti avvenivano in assenza –da parte dell’Ente- di un documento di programmazione economica-finanziaria, in quanto sia i bilanci di previsione che i consuntivi, per gli anni di competenza, non risultavano approvati dal superiore Ente Regione Calabria ed anzi non erano mai stati adottati

 

Il tutto, ancora,

  • con evidente vantaggio patrimoniale della società affidataria del servizio, che ne manteneva la titolarità a dispetto della scadenza del rapporto già maturata da lungo tempo e senza passare attraverso la procedura di una nuova gara ad evidenza pubblica
  • con intuitivo danno delle imprese che avrebbero potuto concorrere alla nuova gara ad evidenza pubblica che l’ASP di Reggio Cal. (nel frattempo subentrata alla ASL n. 9 di Locri) avrebbe dovuto senza meno indire nell’imminenza della scadenza e che avrebbe dovuto individuare e assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari.

 

Locri-Reggio C. 30.10.014

Capo C

110—117-323 c.p. per avere, in concorso tra loro e nella rispettiva qualità di :

CALABRO’ Nicola di Dirigente l’Ufficio beni e servizi presso l’Asp di RC 

ORLANDO Girolama di Responsabile del procedimento

FALCONE Giuseppe di Funzionario addetto all’Ufficio bilancio e programmazione presso la stessa Asp

MINNITI Angela di Dirigente l’Ufficio bilancio e programmazione presso la stessa Asp

LEONARDELLI Paolo e DE MARCO Massimiliano Aniello (quali l.r. di Servizi ospedalieri spa) e MOTTOLA DI AMATO Maurizio (quale l.r. di Impremed spa), Privati interessati alla deliberazione,

agendo nello svolgimento delle rispettive qualifiche e funzioni, ed in ogni caso delle stesse abusando, concorso all’adozione dell’atto dirigenziale n. 449/15 del 23.06.015 con la quale si liquidavano al RTI costituito dalla Servizi ospedalieri spa e Impremed spa, affidatario del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento  continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’azienda sanitaria n. 9 di Locri e per l’ex Aias di Stignano, l’importo complessivo di eur 254.701,84 per prestazioni dal 01.08.14 al 31.12.14 in assenza di regolare gara d’appalto e relativo contratto, atteso  che il rapporto di fornitura dei servizi -aggiudicato in data 05.11.010 con del. n. 310 del Commissario straordinario dell’Asp di Reggio C.-  era andato a scadenza in data 31.07.2013 (come da contratto stipulato in data 27.01.011)

Il tutto in violazione

  • delle clausole del contratto originario (comprensivo di bando e disciplinare), che non prevedevano possibilità di proroghe o rinnovi alla scadenza;
  • del divieto legislativo di “rinnovi taciti del contratto”, procedura espressamente vietata dal comma 7 dell’articolo 57 del d.lgs. 163/2006 che dispone: “E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli;
  • della deliberazione Anac n. 86/11)
  • delle norme interne dell’ASP, che avrebbero richiesto che quelle liquidazioni fossero effettuate –sempre- con atti deliberativi dell’Organo di Direzione aziendale, a tenore del Capitolo II del Regolamento dei servizi amministrativi;
  • della circostanza che i pagamenti avvenivano in assenza –da parte dell’Ente- di un documento di programmazione economica-finanziaria, in quanto sia i bilanci di previsione che i consuntivi, per gli anni di competenza, non risultavano approvati dal superiore Ente Regione Calabria ed anzi non erano mai stati adottati

 

 Il tutto, ancora,

  • con evidente vantaggio patrimoniale della società affidataria del servizio, che ne manteneva la titolarità a dispetto della scadenza del rapporto già maturata da lungo tempo e senza passare attraverso la procedura di una nuova gara ad evidenza pubblica
  • con intuitivo danno delle imprese che avrebbero potuto concorrere alla nuova gara ad evidenza pubblica che l’ASP di Reggio Cal. (nel frattempo subentrata alla ASL n. 9 di Locri) avrebbe dovuto senza meno indire nell’imminenza della scadenza e che avrebbe dovuto individuare e assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari.

 

Locri-Reggio C. , 23.06.015

 

Capo D

110—117-323 c.p. per avere, in concorso tra loro e nella rispettiva qualità di :

CALABRO’ Nicola di Dirigente l’Ufficio beni e servizi presso l’Asp di RC

ORLANDO Girolama di Responsabile del procedimento

FALCONE Giuseppe di Dirigente l’Ufficio bilancio e programmazione presso la stessa Asp

MORINI Angelo e DE MARCO Massimiliano Aniello (quali l.r. di Servizi ospedalieri spa) e MOTTOLA DI AMATO Maurizio (quale l.r. di Impremed spa), Privati interessati alla deliberazione,

agendo nello svolgimento delle rispettive qualifiche e funzioni, ed in ogni caso delle stesse abusando, , concorso all’adozione dell’atto dirigenziale n. 746/15 del 09.11.2015 con il quale si liquidavano al RTI costituito dalla Servizi ospedalieri spa e Impremed spa, affidatario del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento  continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’azienda sanitaria n. 9 di Locri e per l’ex Aias di Stignano, , l’importo complessivo di eur 382.052,76 per prestazioni dal 01.01.15 al 30.06.15 in assenza di regolare gara d’appalto e relativo contratto, atteso  che il rapporto di fornitura dei servizi -aggiudicato in data 05.11.010 con del. n. 310 del Commissario straordinario dell’Asp di Reggio C.-  era andato a scadenza in data 31.07.2013 (come da contratto stipulato in data 27.01.011)

Il tutto in violazione

  • delle clausole del contratto originario (comprensivo di bando e disciplinare), che non prevedevano possibilità di proroghe o rinnovi alla scadenza;
  • del divieto legislativo di “rinnovi taciti del contratto”, procedura espressamente vietata dal comma 7 dell’articolo 57 del d.lgs. 163/2006 che dispone: “E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli;
  • della deliberazione Anac n. 86/11
  • delle norme interne dell’ASP, che avrebbero richiesto che quelle liquidazioni fossero effettuate –sempre- con atti deliberativi dell’Organo di Direzione aziendale, a tenore del Capitolo II del Regolamento dei servizi amministrativi
  • della circostanza che i pagamenti avvenivano in assenza –da parte dell’Ente- di un documento di programmazione economica-finanziaria, in quanto sia i bilanci di previsione che i consuntivi, per gli anni di competenza, non risultavano approvati dal superiore Ente Regione Calabria ed anzi non erano mai stati adottati

 

Il tutto, ancora

  • con evidente vantaggio patrimoniale della società affidataria del servizio, che ne manteneva la titolarità a dispetto della scadenza del rapporto già maturata da lungo tempo e senza passare attraverso la procedura di una nuova gara ad evidenza pubblica
  • con intuitivo danno delle imprese che avrebbero potuto concorrere alla nuova gara ad evidenza pubblica che l’ASP di Reggio Cal. (nel frattempo subentrata alla ASL n. 9 di Locri) avrebbe dovuto senza meno indire nell’imminenza della scadenza e che avrebbe dovuto individuare e assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari.

 

Locri-Reggio C. 09.11.015

Capo E

110—117-323 c.p. per avere, in concorso tra loro e nella rispettiva qualità di :

CALABRO’ Nicola di Dirigente l’Ufficio beni e servizi presso l’Asp di RC

ORLANDO Girolama di Responsabile del procedimento

MINNITI Angela di Dirigente l’Ufficio bilancio e programmazione presso la stessa Asp

MORINI Angelo e DE MARCO Massimiliano Aniello (quali l.r. di Servizi ospedalieri spa) e MOTTOLA DI AMATO Maurizio (quale l.r. di Impremed spa), Privati interessati alla deliberazione,

agendo nello svolgimento delle rispettive qualifiche e funzioni, ed in ogni caso delle stesse abusando, , concorso all’adozione dell’atto dirigenziale n. 279/16 del 24.03.2016 con il quale si liquidavano al RTI costituito dalla Servizi ospedalieri spa e Impremed spa, affidatario del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento  continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’azienda sanitaria n. 9 di Locri e per l’ex Aias di Stignano, , l’importo complessivo di eur 382.100,00 per prestazioni dal 01.07.15 al 31.12.15 in assenza di regolare gara d’appalto e relativo contratto, atteso  che il rapporto di fornitura dei servizi -aggiudicato in data 05.11.010 con del. n. 310 del Commissario straordinario dell’Asp di Reggio C.-  era andato a scadenza in data 31.07.2013 (come da contratto stipulato in data 27.01.011)

 Il tutto in violazione

  • delle clausole del contratto originario (comprensivo di bando e disciplinare), che non prevedevano possibilità di proroghe o rinnovi alla scadenza;
  • del divieto legislativo di “rinnovi taciti del contratto”, procedura espressamente vietata dal comma 7 dell’articolo 57 del d.lgs. 163/2006 che dispone: “E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli;
  • della deliberazione Anac n. 86/11
  • delle norme interne dell’ASP, che avrebbero richiesto che quelle liquidazioni fossero effettuate –sempre- con atti deliberativi dell’Organo di Direzione aziendale, a tenore del Capitolo II del Regolamento dei servizi amministrativi;
  • della circostanza che i pagamenti avvenivano in assenza –da parte dell’Ente- di un documento di programmazione economica-finanziaria, in quanto sia i bilanci di previsione che i consuntivi, per gli anni di competenza, non risultavano approvati dal superiore Ente Regione Calabria ed anzi non erano mai stati adottati

 

Il tutto, ancora

  • con evidente vantaggio patrimoniale della società affidataria del servizio, che ne manteneva la titolarità a dispetto della scadenza del rapporto già maturata da lungo tempo e senza passare attraverso la procedura di una nuova gara ad evidenza pubblica
  • con intuitivo danno delle imprese che avrebbero potuto concorrere alla nuova gara ad evidenza pubblica che l’ASP di Reggio Cal. (nel frattempo subentrata alla ASL n. 9 di Locri) avrebbe dovuto senza meno indire nell’imminenza della scadenza  e che avrebbe dovuto individuare e assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari.

 

Locri-Reggio C. 24.03.016

Capo F

110—117-323 c.p. per avere, in concorso tra loro e nella rispettiva qualità di :

CALABRO’ Nicola di Dirigente l’Ufficio beni e servizi presso l’Asp di RC

ORLANDO Girolama di Responsabile del procedimento

LUVARA’ Fortunato di Dirigente l’Ufficio bilancio e programmazione presso la stessa Asp

CHIARINI Aldo e DE MARCO Massimiliano Aniello (quali l.r. di Servizi ospedalieri spa) e MOTTOLA DI AMATO Maurizio (quale l.r. di Impremed spa), Privati interessati alla deliberazione,

 

agendo nello svolgimento delle rispettive qualifiche e funzioni, ed in ogni caso delle stesse abusando, , concorso all’adozione dell’atto dirigenziale n. 422/17 del 09.05.2017 con il quale si liquidavano al RTI costituito dalla Servizi ospedalieri spa e Impremed spa, affidatario del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento  continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’azienda sanitaria n. 9 di Locri e per l’ex Aias di Stignano, , l’importo complessivo di eur 764.105,52 per prestazioni effettuate nell’anno 2016 in assenza di regolare gara d’appalto e relativo contratto, atteso  che il rapporto di fornitura dei servizi -aggiudicato in data 05.11.010 con del. n. 310 del Commissario straordinario dell’Asp di Reggio C.-  era andato a scadenza in data 31.07.2013 (come da contratto stipulato in data 27.01.011)

Il tutto in violazione

  • delle clausole del contratto originario (comprensivo di bando e disciplinare), che non prevedevano possibilità di proroghe o rinnovi alla scadenza;
  • del divieto legislativo di “rinnovi taciti del contratto”, procedura espressamente vietata dal comma 7 dell’articolo 57 del d.lgs. 163/2006 che dispone: “E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli;
  • della deliberazione Anac n. 86/11, nonché, infine,
  • delle osservazioni sull’atto deliberato formulate dal Collegio dei Sindaci

 

 

  • delle norme interne dell’ASP, che avrebbero richiesto che quelle liquidazioni fossero effettuate –sempre- con atti deliberativi dell’Organo di Direzione aziendale, a tenore del Capitolo II del Regolamento dei servizi amministrativi;
  • della circostanza che i pagamenti avvenivano in assenza –da parte dell’Ente- di un documento di programmazione economica-finanziaria, in quanto sia i bilanci di previsione che i consuntivi, per gli anni di competenza, non risultavano approvati dal superiore Ente Regione Calabria ed anzi non erano mai stati adottati

 

Il tutto, ancora

  • con evidente vantaggio patrimoniale della società affidataria del servizio, che ne manteneva la titolarità a dispetto della scadenza del rapporto già maturata da lungo tempo e senza passare attraverso la procedura di una nuova gara ad evidenza pubblica
  • con intuitivo danno delle imprese che avrebbero potuto concorrere alla nuova gara ad evidenza pubblica che l’ASP di Reggio Cal. (nel frattempo subentrata alla ASL n. 9 di Locri) avrebbe dovuto senza meno indire nell’imminenza della scadenza  e che avrebbe dovuto individuare e assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari.

 

Locri-Reggio C. 09.05.017

INVITA

 

Gli stessi a presentarsi in qualità di persone sottoposte alle indagini per i predetti reati, davanti al Comandante la Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza in Sede i primi dieci e davanti al Comandante la Sezione di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato in Sede i restanti nove, nell’ora e nei giorni che detti Comandanti individueranno, e comunque entro e non oltre il 10 maggio p.v.

 per essere sottoposti ad interrogatorio sui fatti per i quali si procede, con l’assistenza del difensore di fiducia che eventualmente indicheranno.

AVVISA

che, in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento, potrà disporsi a norma dell’art. 132 c.p.p.  l’accompagnamento coattivo.

Delega per esecuzione il Comandante  la Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza in Sede per i primi dieci e il Comandante la Sezione di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato in Sede per i restanti nove, con potere di subdelega.

Locri, 09.04.2019                        

 

                                                                       Il Procuratore della Repubblica

                                                                                  Dr. Ezio Arcadi – Sost.-

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