In merito alla notizia diffusa ieri dal Sappe, relativa all’ operazione degli agenti della Polizia Penitenziaria, intervenuti in tutela della sicurezza pubblica e della salute del detenuto P.S., che ha accusato un malore sull’A2, riceviamo e pubblichiamo la replica dei difensori di fiducia del detenuto. I legali Roberta Milasi e Giuseppe Spadaro prendono pubblicamente le distanze dalla ricostruzione dei fatti fornita dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria in merito alla “brillante operazione posta in essere dagli uomini del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Messina, che ha donato lustro e prestigio al Corpo di Polizia Penitenziaria”. I legali inoltre fanno presente che il P.S. è soggetto sofferente di documentato enfisema polmonare bilaterale da oltre 10 anni, con asma bronchiale allergico, agorafobia e claustrofobia. Da ciò deriva che il riferito malessere riportato dal Sappe “non aveva di certo alcun secondo fine illecito”. Tuttavia ai difensori di fiducia non risulta sia stata redatta una relazione di Servizio nel senso di attribuire a P.S. una condotta di reato (nella specie tentata evasione), anche se- dichiarano- “sarà cura degli stessi richiedere l’accesso al fascicolo del detenuto assistito al fine di verificare che ciò non sia effettivamente avvenuto“. Secondo quanto riportato dai legali, durante il tragitto, il P.S. ha realmente accusato un malore, per tali ragioni è stato soccorso dagli agenti della Polizia Penitenziaria e, su disposizione dei Sanitari intervenuti in primo soccorso, è stato condotto presso il nosocomio più vicino. Il detenuto è quindi stato sottoposto ad esami, ma ha rifiutato il ricovero, chiedendo di essere ricondotto in carcere a Messina. “Cosa che– dichiarano gli avvocati- è avvenuta regolarmente e senza alcuna problematica di sorta“. I legali pertanto dichiarano di non riuscire a comprendere quale “possibilità di fuga” sia stata sventata, né in cosa sarebbero consistite le “papabili e disastrose conseguenze per gli uomini addetti alla scorta” . Gli avvocati ritengono dunque che “Nessuna condotta può e deve essere attribuita al P.S., il quale si riserva di adire le competenti Autorità Giudiziarie nei confronti della relativa fonte (Sappe)“- che ha attribuito “intenzioni e volontà di evasione allo stesso senza alcun fondamento e senza e con evidente intento diffamatorio“.
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