Mar. Lug 16th, 2024
Giudicata incontestabile la norma sull’ineleggibilità
Prima seconda terza quarta quinta
 

Non c’è pace per l’Amministrazione comunale di Riace. Martedì prossimo si svolgerà la prima udienza davanti alla sezione civile del Tribunale di Locri per discutere il ricorso promosso dalla consigliera di opposizione Maria Caterina Spanò, per accertare ed eventualmente dichiarare l’ineleggibilità a sindaco di Antonio Trifoli.

Continua dopo la pubblicità...


futura
JonicaClima
amacalabria
Calura
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
FEDERICOPUBB
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

Maria Caterina Spanò, già candidata a sindaco della lista “Il Cielo sopra Riace” nella quale era candidato a consigliere comunale anche Domenico Lucano, rappresentata dall’avv. Francesco Rotundo, ha proposto ricorso contro l’attuale sindaco e contro il Comune di Riace e nei riguardi della Prefettura di Reggio richiamando il comma 1 numero 7 del decreto legislativo 267/2000 che recita “Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i dipendenti del Comune e della Provincia per i rispettivi consigli”, anche in considerazione dell’esistente divieto di messa in aspettativa del dipendente a tempo determinato. Il Comune di Riace è costituito in giudizio rappresentato dall’avv. Francesco Izzo, su procura del vicesindaco Francesco Salerno.

Nei giorni scorsi, come si ricorderà, si è appreso che il ministero dell’Interno ha espresso il suo orientamento ritenendo Trifoli, eletto sindaco nel maggio scorso, ineleggibile in quanto dipendente comunale a tempo determinato. Nella nota trasmessa nei giorni scorsi dalla Prefettura al presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale si richiamano le osservazioni del Viminale in cui si evidenzia che «il signor Trifoli, originariamente utilizzato dal Comune di Riace come Lavoratore di pubblica utilità (…) è stato poi assunto con contratto a tempo determinato, con qualifica di istruttore di vigilanza. Tale condizione lavorativa caratterizzata dalla sussistenza, in capo al sindaco di Riace, di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, a tempo parziale (26 ore settimanali) e determinato, rende applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui al combinato disposto del comma 1, n. 7 e comma 8 dell’art. 60 del D. Lgs n. 267/2000». Proprio la normativa richiamata nel ricorso al Tribunale della Spanò.

A sostegno, c’è poi l’articolo 60 del Testo Unico sugli enti locali che «pone l’accento sul dato formale della dipendenza, subordinando la ineleggibilità alla sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il Comune. Dunque – argomenta ancora il Viminale – come opinato anche in passato dalla Suprema Corte di Cassazione, la causa di ineleggibilità che colpisce i “dipendenti” del Comune riguarda i “dipendenti” come tali dell’ente, a prescindere dalla natura, pubblica o privata, del relativo rapporto e dalla durata, determinata o indeterminata, dello stesso, nonché dalla circostanza che il lavoratore sia in posizione di distacco presso altro ente, tenuto conto che il distacco agisce sull’aspetto funzionale e non sul rapporto di servizio».

(FONTE GAZZETTA DEL SUD)

Print Friendly, PDF & Email