Mer. Ago 7th, 2024

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, presieduta dal dott.  Giancarlo Bianchi,  nell’udienza odierna ha deliberato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza:

Continua dopo la pubblicità...


CAMPAGNA-ANTINCENDIO-2024_6x3mt-4_page-0001
futura
JonicaClima
amacalabria
Calura
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

Visti gli art.592 e 605 c.p.p.

In riforma della sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 1.3.2021 appellata da Archinà Michelangelo, Cerisano Domenico, Filippone Bruno, Filippone Francesco , Futia Cosimo, Muià Vincenzo 4.10.1969 e Muià Vincenzo 6.11.1969

ASSOLVE

Cerisano Domenico, Filippone Bruno, Filippone Francesco, Muià Vincenzo 4.10.1969 e Muià Vincenzo 6.11.1969 dal reato loro ascritto al capo A perchè il fatto non sussiste;

conferma nel  resto l’appellata sentenza rideterminando la pena:

nei confronti di Muià Vincenzo 6.11.1969 , per i reati di cui ai capi B,C,D,E,H,M ed O, unificati gli stessi per il vincolo della continuazione sotto quello più grave di cui al capo M, ed esclusa per tutti la circostanza aggravante di cui all’art.416 bis 1 c.p. , in anni 5 di reclusione ed euro 8.000 di multa;

nei confronti di Futia Cosimo in anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa

nei confronti di Archinà Michelangelo , previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis 1 c.p. , in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa.

Concede ad Archinà Michelangelo il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta.

Revoca le  pene accessorie nei confronti di Archinà Michelangelo , Cerisano Domenico, Filippone Bruno, Filippone Francesco,Muià Vincenzo 4.10.1969 nonchè le misure di sicurezza nei confronti di Cerisano Domenico, Filippone Bruno, Filippone Francesco, Muià Vincenzo 4.10.1969 e Muià Vincenzo 6.11.1969

Revoca le statuizioni civili di condanna

Ordina l’immediata scarcerazione di Cerisano Domenico, Filippone Bruno, Filippone Francesco e Muià Vincenzo 6.10.1969 se non detenuti per altra causa.

Dichiara la cessazione dell’efficacia misura cautelare in corso di esecuzione nei confronti di Archinà Michelangelo.

Revoca la misura cautelare nei confronti di Futia Cosimo , ordinando l’immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altra causa.

Revoca la misura cautelare nei confronti di Muià Vincenzo 6.11.1969 limitatamente al capo A della rubrica.

Riserva in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione con sospensione per egual periodo dei termini cautelari di fase.

«I giudici hanno ripristinato quella dispersa verità processuale affermando quei sacrosanti principi di diritto che nonostante siano tutelati e salvaguardati dalla nostra Carta Costituzionale vengono quotidianamente calpestati da una produzione giurisdizionale marcatamente giustizialista – ha espresso l’avvocato Eugenio Minniti (foto sotto), difensore di Domenico Cerisano unitamente all’avvocato Angelica Commisso -. I giudici distrettuali hanno pedissequamente applicato in ordine alla contestata condotta partecipativa mafiosa quei rinnovati criteri giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Cassazione che pretendono “la messa a disposizione permanente dell’asserito sodale attraverso un patto reciprocamente vincolante con la consorteria” che, nel caso di specie, è stato ritenuto assolutamente insussistente».

Print Friendly, PDF & Email