Mar. Lug 16th, 2024

Si è svolta oggi, dinanzi al Giudice per l’Udienza Prelimnare (dr. Claudio Paris), quale giudice del rito abbreviato, il processo per la “rapina Sicurtransport” avvenuta in Catanzaro il 4 dicembre 2016.
Il PM, dr.Paolo Sirleo, ai sensi dell’art. 441 co. 5 c.p.p. ha chiesto, ad inizio udienza, l’acquisizione di documentazione attinente alle dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustiza, Cerminare Annamaria, e e verbali di riconoscimento fotografico, indispensabili ai fini del decidere.La parte civile Sicurtransport, assistita dall’Avv. Nunzio Raimondi, si è associata alla richiesta del P.M..
I difensori degli imputati (fra gli altri Aldo Casalinuovo, Luigi Falcone, Stefano Nimpo, Domenico Pietragalla)si sono opposti alla predetta acquisizione per violazione del diritto di difesa, soprattutto in relazione alla scelta del rito.
Il Giudice, ritenendo indispensabile la documentazione, l’ha acquisita nei termini di legge indicati.
Indi il PM ha proceduto con le proprie repliche; lo stesso ha fatti il difensore della PC ed i difensori degli imputati Passalacqua, Ladogana, Mancino, Mannolo e Morra. hanno, di nuovo, controreplicato.

Continua dopo la pubblicità...


futura
JonicaClima
amacalabria
Calura
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
FEDERICOPUBB
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

Hanno poi reso spontanee dichiarazioni gli imputati Morra e Pazienza.

All’esito della camera di consiglio il Giudice ha emesso sentenza con la quale ha condannato gli imputati
Passalacqua Giovanni e Mannolo Dante in ordine ai reati loro ascritti alla pena di anni 14 di reclusione ed € 2.000,00 di multa;
Ha altresì condannato – previa esclusione dell’aggravante mafiosa -:
Morra Alessandro alla pena di anni 12 di reclusione ed € 2.000,00 di multa;
Ladogana Matteo, Fratepietro Carmine, Pazienza Pasquale e Passalacqua Leonardo alla pena di anni 10 anni e mesi 8 di reclusione ed € 1.867,00;
Cerminara Annamaria alla pena di anni 2 di reclusione ed € 500,00 di multa, concedendo a quest’ultima la sospensione condizionale della pena.

Ha assolto per non aver commesso il fatto l’imputato Mancino Mario.

Ha quindi condannato tutti gli imputati in solido – ad eccezione del Mancino – al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da liquidarsi in separato giudizio, riconoscendo, a titolo di provvisionale, la somma di € 9.800.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali dalla stessa sostenute da liquidarsi in € 8.000,00.

Ha riservato in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.

Print Friendly, PDF & Email