Mar. Set 17th, 2024

“C’è il problema dell’ampiezza del controllo sulle attività della Pubblica Amministrazione. Questo è un aspetto che riguarda la risposta ad una domanda precisa, ossia se debba essere soltanto il diritto penale ad intervenire nel controllo delle situazioni disfunzionali della Pubblica Amministrazione”. Lo ha sostenuto il presidente della Commissione Giustizia del Senato Nico D’Ascola nel corso del suo intervento alla Scuola di cultura politica, alla presenza di Nicoletta Parisi, componente Anac. “E poi – ha aggiunto – c’è il problema delle connessioni della corruzione con tutta una serie di questioni che riguardano non soltanto il corretto assetto democratico della nostra nazione, ma l’economia, il patto tra cittadini e Stato. Il diritto penale si è rivelato sempre più come uno strumento inadeguato, incompleto a determinare un effettivo controllo sulle attività della Pubblica Amministrazione e questo per un aspetto tipico del diritto penale che è stato troppo spesso sottovalutato. Il diritto penale è un settore punitivo dell’ordinamento giuridico come tale interviene quando un evento si è verificato. Il diritto penale non può attribuirsi compiti della prevenzione, se non attraverso quella mitologica funzione preventiva della pena. Il controllo sulla Pubblica Amministrazione non può passare esclusivamente attraverso il diritto penale. Deve passare attraverso un sistema di prevenzione, per altro il diritto penale è costruito sulle responsabilità individuali. Le corruzioni nascono all’interno di contesti collettivi all’interno dei quali non tutto è diritto penale, perché la inefficienza della Pubblica Amministrazione è causativa anche di condotte illecite che non sono tutte qualificabili come tali alla stregua del diritto penale”. “I contesti collettivi – ha concluso D’Ascola – sono più facilmente regolabili attraverso sistemi legislativi del tipo della 231 del 2001, non necessariamente implicano l’intervento del diritto penale, ovvero il diritto penale è ciò che dovrebbe effettivamente essere, quella extrema ratio che interviene nel rispetto anche del principio di frammentarietà dell’intervento penalistico a colpire quelle che potremmo definire le isole maggiormente rappresentative del disvalore di diritto penale”.

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