Mar. Lug 16th, 2024

I consiglieri del gruppo di minoranza “Scelgo Locri”, Vincenzo Carabetta, Michele Ratuis, Anna Garreffa, Sofia Passafaro e Carlo Previte, hanno inviato al presidente del consiglio comunale, al sindaco e all’assessore al Bilancio, un’interrogazione con risposta scritta e orale, in merito al contenuto della determinazione n. 303 del 20 agosto 2018 a firma del Responsabile del servizio Sergio Marasco, relativa la concessione di un contributo straordinario di 3.550,00  euro a favore dell’istituto “Figlie Maria SS. Assunta di Locri, per il pagamento della fornitura elettrica.

DI SEGUITO PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE L’INTERROGAZIONE IN OGGETTO:

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Il gruppo consiliare “Scelgo Locri”

                         premesso che:

  • con determinazione n. 303 del 20 agosto 2018, a firma del dirigente dott. Sergio Marasco, sentito il vice sindaco e assessore al Bilancio Sig. Raffaele Sainato, è stata disposta l’erogazione di un prestito di € 3.550,00 a favore dell’Istituto Figlie Maria SS. Assunta di Locri per il pagamento della fornitura elettrica dell’Istituto;
  • certamente non è in alcun modo discussa la meritoria e insostituibile funzione sociale che da moltissimi anni detto Istituto Religioso e Scolastico svolge nè, tanto meno, il doveroso sostegno che ad esso deve prestare l’Amministrazione Comunale nei modi e con le forme previste dalla legge; inerendo, quindi, la presente interrogazione, solo ed esclusivamente alla legittimità, alla correttezza della procedura amministrativa adottata e alla conformità alla legge della determinazione richiamata;
  • la circostanza che la determinazione in parola sia munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, e che di essa sia a conoscenza l’assessore al Bilancio non è certo sufficiente a sopire le rilevanti perplessità sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto e sul legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, nonché, più specificamente, sulla conformità alla legge del detto atto;
  • il Comune di Locri è in dissesto finanziario, giusta deliberazione del C.C. n. 20 del 31.05.2017 e che allo stato ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che risulta ancora all’esame del Ministero; a riguardo, l’art. 259 comma 5 del D.lgs 267/2000 vieta qualsiasi spesa che non sia rivolta all’assolvimento di servizi essenziali e indispensabili;
  • parimenti si rileva che il legislatore, in tema di “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, detta una disciplina che ha valenza di principio generale dell’ordinamento giuridico. In particolare, “le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni” (Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere 20 aprile 2016, n. 260/2016).

Nel dettaglio, la legge sul procedimento amministrativo, Legge n. 241/1990, all’art. 12 sotto la rubrica “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, al primo comma stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; il secondo comma poi aggiunge che “ l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

  • il D.Lgs. n. 33/2013 ha fissato stringenti “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”. In particolare, all’art. 26 ha stabilito che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” (comma 1). Detto principio è finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni, a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e a scongiurare la violazione dei principi di uguaglianza. L’obbligo di pubblicazione riguarda qualsiasi provvedimento attributivo di un vantaggio economico di importo superiore a mille euro e ne costituisce condizione legale di efficacia, l’importo va considerato complessivamente in capo al medesimo soggetto beneficiario, a prescindere che le diposizioni attributive del vantaggio economico siano frazionate in più provvedimenti. Più nello specifico, l’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 “rafforza ulteriormente gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 12 della legge n. 241/1990, esprimendo l’esigenza di una pubblicità erga omnes, nei limiti ivi indicati: esigenza che si ricollega alla verifica prioritaria nell’ambito del Piano anticorruzione, dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, del monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione (art. 1 comma 9, legge n. 190/2012);
  • il legislatore, per gli Enti locali, ha “puntellato” la materia relativa alla concessione di contributi e sussidi “di particolari cautele e garanzie procedimentali: ogni “elargizione” di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell’Ente”.
  • E’ evidente che l’ente sia aduso ad adottare simili atti elargitori di emolumenti, con esercizio illegittimo del credito, in quanto gia’ in passato lo stesso sindaco e l’assessore al Bilancio (che detenevano le medesime deleghe e funzioni oggi rivestire) non hanno assunto nessuna iniziativa (che pur loro competeva) allorquando il responsabile pro-tempore dell’Area Finanziaria adottava la determinazione n. 42 del 17.12.2013 e la determinazione n. 63 del 07.08.2014 con cui, di fatto, venivano erogate anticipazioni di denaro a soggetti privati (ancorché in questo caso dipendenti comunali), nonostante il divieto espresso della legge e la circostanza che il comune avesse aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
  • corre l’obbligo, infine, ricordare l’insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui “In ogni operazione di finanziamento a carico della mano pubblica, il beneficio economico è riferibile ad un obbiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa). Il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, cioè, pur implicandolo, l’interesse dei destinatari; vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell’organismo che l’elargisce, il quale a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale. Logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamenti devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore”.

Tanto premesso i consiglieri del gruppo di opposizione “Scelgo Locri” interrogano il sindaco e l’assessore competente per sapere:

A) quali sono le motivazioni giuridiche, amministrative e pubbliche che hanno comportato l’adozione della determinazione n. 303/3018 citata e l’erogazione di € 3.550,00 a favore all’Istituto Figlie Maria SS. Assunta di Locri;

B) quale istituto giuridico è stato utilizzato per la concessione di detto prestito che con oggetto apparente viene qualificato come contributo;

C) se è legittima e compatibile tale erogazione di denaro con le norme in materia di dissesto finanziario e quelle di contabilità degli enti locali;

D) se è stato stipulato un contratto di prestito o dettagliate le modalità del rimborso tra l’amministrazione comunale, in persona del legale rappresentante protempore, e l’Istituto Figlie Maria SS. Assunta, al fine di determinare le modalità di restituzione della somma di € 3.550,00 erogata;

E) se la determina è stata inviata alla commissione per il piano di dissesto e alla Corte dei Conti circa l’indagine di legittimità sugli atti relativi alla finanza pubblica;

F) se la possibilità di ricorrere a tale strumento meritoria è stata preventivamente diffusa nei confronti di tutti i cittadini locresi affinché anche questi ultimi possano utilizzare lo stesso strumento qualora dovessero versare nelle stesse difficoltà economiche dell’Istituto, tali da non consentire di far fronte al pagamento delle fatture delle forniture dei servizi essenziali.

I consiglieri del gruppo di minoranza chiedono, infine, se l’amministrazione comunale intenda far abitualmente ricorso a tale forma di solidarietà sociale.

Qualora fosse sufficiente protocollare una richiesta di prestito, presso il preposto ufficio comunale, e ottenere, nello stesso giorno, l’erogazione, senza interessi, e con il mero impegno di restituire la somma “ non appena ci sarà la disponibilità economica sul conto dell’Ente”, questo gruppo consiliare, chiede che siano resi pubblici i requisiti per poter accedere a tale forma di solidarietà da parte di tutti i cittadini più bisognosi. Il tutto alla luce del rispetto dell’art. 3 della Costituzione, secondo cui, lo ricordiamo a noi stessi, “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni personali e sociali”.

Si chiede il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa alla concessione del beneficio di cui alla determina n. 303 del 20 agosto 2018.

I consiglieri del gruppo consiliare di minoranza “ Scelgo Locri”:

Vincenzo Carabetta

Michele Ratuis

Anna Garreffa

Sofia Passafaro

Carlo Previte

fonte: lentelocale.it

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