Mar. Ago 6th, 2024

Nuove attività, scelta del regime contabile 2018

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I soggetti che vogliono avviare un’attività nel 2018 saranno chiamati a scegliere quale regime contabile adottare in relazione alle loro caratteristiche soggettive ed in base a quello che, secondo le previsioni, può essere il regime più conveniente. Questa scelta andrà ponderata preventivamente in quanto, comporterà degli adempimenti da porre in essere già nel momento in cui verrà avviata l’attività. I regimi contabili tra cui scegliere nel 2018 saranno: forfettario; semplificato; ordinario “non IRI”; ordinario “IRI”.

Normalmente la scelta tra un regime e l’altro avviene per comportamento concludente che verrà comunicato in un secondo momento all’Agenzia delle Entrate attraverso la dichiarazione relativa al primo anno di effettivo esercizio dell’opzione, come previsto dal D.P.R. 442/1997.

Di seguito i regimi da optare:

Regime forfetario

I requisiti di applicazione di questo regime sono quelli di aver rispettato delle limitazioni su:

-Ricavi/compensi ragguagliati ad anno e suddivisi per categoria di attività;

-Spesa per l’impiego di lavoratori inferiore ad Euro 5.000;

-Costo per l’acquisto di beni strumentali inferiore ad Euro 20.000.

I soggetti che decideranno di applicare questo regime, sconteranno un’imposta sostitutiva applicata sul reddito determinato forfetariamente del 15%, che sarà ridotta al 5% nei primi 5 anni di attività.

Regime semplificato

A seguito della modifica dell’articolo 66 del TUIR il regime semplificato ha subito un forte rinnovamento a partire dal 1° gennaio 2017. Infatti, da questa data questo regime invece di applicare il principio della competenza, applica un principio di cassa “mitigato”.

Questo regime è applicabile, ai sensi del nuovo articolo 18 del D.P.R. 600/1973, a:

-persone fisiche esercenti attività d’impresa ex art. 55, TUIR;

-imprese familiari / aziende coniugali;

-società di persone (snc / sas);

– società di armamento / società di fatto;

-enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;

Ai fini del computo del limite, si considerano ricavi quelli previsti dagli articoli 57 ed 85 del TUIR. A titolo esemplificativo:

-corrispettivi derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi derivanti dall’attivitàd’impresa;

-corrispettivi derivanti dalla cessione di materie prime e merci;

-le assegnazioni di beni ai soci o l’autoconsumo del titolare;

-i contributi in conto esercizio;

Regime ordinario

Il regime ordinario è applicabile da tutte le tipologie di attività, a prescindere dall’importo dei ricavi conseguito. Però, nel caso in cui si decida di aderire a questo regime in via opzionale e non obbligatoria, è obbligatorio mantenerlo per 3 anni consecutivi, ai sensi del comma 8 dell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973.

Questo regime comporta l’applicazione del principio della competenza economica e la tenuta di una serie di libri e registri contabili che si vanno ad aggiungere a quelli previsti per i soggetti semplificati. Infatti, tra l’altro, diventa obbligatoria la tenuta del libro giornale e del libro inventari.

Opzione I.R.I.

I soggetti che applicano il regime ordinario, anche in via opzionale, a partire dal 1° gennaio 2018 potranno esercitare la scelta per il regime dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI). Dal punto di vista pratico questa opzione, prevista dall’articolo 55-bis del TUIR, comporta che gli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa non prelavati dai soci saranno tassati con la stessa aliquota prevista per l’IRES, ovvero il 24%. Nel caso in cui vi siano dei prelevamenti, questi saranno assoggettati alla tassazione progressiva IRPEF del socio o dell’imprenditore individuale, all’atto del prelievo.

Uno dei problemi che si sono posti relativamente all’applicazione dell’IRI è quello di stabilire, per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali che vogliano esercitare la scelta, se la liquidità già esistente possa appartenere, o meno, all’impresa in regime IRI.

 

Studio Consulenza del Lavoro e Fiscale

Dott. Giuseppe Ascioti

C.so Vitorio Emanuele, 30  Siderno (RC)

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