Sab. Ago 10th, 2024

L’On.le Jole Santelli, alla quale va un sincero ringraziamento, ha presentato una interpellanza parlamentare, indirizzata al Ministro dell’Interno, con la quale segnala la presunta illegittimità del D.P.R. 05.04.2019, con cui è stato prolungato il commissariamento del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, per ulteriori sei mesi. Si tratterebbe, infatti, di un provvedimento adottato oltre i termini stabiliti dalla legge. È evidente che ciò costituisce un fatto grave, perché in gioco c’è un diritto costituzionale fondamentale, quale è quello all’esercizio libero e democratico del voto per la scelta degli amministratori pubblici.

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La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell’interno, per sapere – premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2017 – serie generale, n. 301, è stato sciolto, per la durata di diciotto mesi, a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) con contestuale affidamento della gestione del comune alla commissione straordinaria composta da: dott. Sergio Mazzia viceprefetto; dott. Marco Oteri – viceprefetto aggiunto; dott.ssa Maria Talarico – funzionario economico finanziario. Tale provvedimento veniva assunto previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017. Il successivo 27 novembre la nominata commissione straordinaria si insediava presso il disciolto ente;

tenuto conto delle suddette date, a norma del menzionato decreto del Presidente della Repubblica il commissariamento del comune di Marina di Gioiosa Ionica si sarebbe dovuto concludere il 24 maggio 2019;

gli ex amministratori, avverso il provvedimento dissolutorio, proponevano ricorso dinanzi al Tar Lazio-Roma, che con la sentenza n. 2388/2019 lo definiva, annullando gli atti dello scioglimento. In conseguenza di ciò, in data 26 febbraio 2019, si insediava nuovamente l’amministrazione interessata dai provvedimenti di scioglimento;

la suddetta pronuncia veniva appellata, il 21 marzo 2019, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’interno e dalla prefettura di Reggio Calabria;

il 22 marzo il presidente della terza sezione del Consiglio di Stato emetteva, inaudita altera parte, un decreto di sospensione della esecutorietà della sentenza, decisione che veniva confermata dal collegio, all’esito della camera di consiglio tenutasi l’11 aprile 2019;

nelle more di quanto sopra, si insediava nuovamente la commissione straordinaria;

occorre precisare che il mandato dell’amministrazione disciolta si sarebbe comunque concluso in questa primavera, essendo stata eletta il 22 novembre 2013, tant’è che il prefetto di Reggio Calabria, con proprio decreto del 25 marzo 2019, convocava i comizi per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica;

nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, però, veniva deliberata la proroga del commissariamento del comune di Marina di Gioiosa Ionica e il giorno successivo risulterebbe essere stato adottato il relativo provvedimento, che non risulta comunque ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

l’articolo 143, comma 10, ultimo periodo del Tuel stabilisce che: «L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4». Il precedente comma 4 della norma in argomento, chiarisce che: «Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere»;

da quanto sopra affermato, emerge, con evidenza, che la procedura si deve perfezionare entro e non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data di scadenza dello scioglimento stesso;

ebbene, nel caso di Marina di Gioiosa Ionica pare all’interpellante che tale atto sia stato compiuto fuori termine. Infatti, il commissariamento si sarebbe dovuto concludere il 24 maggio (allo scadere del diciottesimo mese dalla data di firma del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento, 24 novembre 2013), quindi il decreto del Presidente della Repubblica di proroga avrebbe dovuto essere adottato il 4 aprile 2019 e non, come sarebbe avvenuto, il 5 aprile;

nella presente materia, che coinvolge diritti di rango costituzionale, quali quello all’elettorato attivo e passivo, demandando al voto popolare la scelta degli organi di Governo di un ente locale, il rispetto delle procedure è di assoluto rilievo, al fine di garantire la democraticità del sistema istituzionale –:

se il Ministro interpellato confermi quanto esposto in premessa;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere in ordine allo svolgimento delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica il prossimo 26 maggio. 
(2-00358) «Santelli».

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