Mer. Lug 17th, 2024

DI SEGUITO LA RISPOSTA DEL VICE SINDACO DI LOCRI ALL’INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
In merito all’interrogazione promossa dai Consiglieri facenti capo il Gruppo di minoranza, concernente il contenuto della determinazione N° 303 DEL 20 AGOSTO 2018, in oggetto

Continua dopo la pubblicità...


futura
JonicaClima
amacalabria
Calura
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
FEDERICOPUBB
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

premesso che:

– la concessione ed erogazione di contributi finanziari ad enti pubblici o privati non aventi finalità di lucro, è un istituto previsto dalla normativa vigente in tutti i Comuni italiani;

– l’Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione degli istituti presenti sul territorio che favoriscano e consentano l’istruzione scolastica, il diritto allo studio (art. 34, co. 3°), l’accoglienza delle persone in difficoltà, la tutela dei diritti inviolabili quali l’elevazione sociale e culturale, indipendentemente dalle condizioni economiche e dalle famiglia di appartenenza;

– la libera istituzione di scuole da parte enti o privati è parificata (art. 33, co. 3° e 4°), conseguentemente la funzione pubblica sociale, svolta dagli istituti pubblici ovvero da quelli parificati, si pone in una posizione perfettamente sovrapponibile, ed è volta alla tutela effettiva dell’istruzione, dell’uguaglianza sociale, del sostegno caritatevole, nella garanzia generale di un interesse di tutta la collettività;

– gli artt. 33 e 34 Cost. demandano tale compito di garanzia e tutela sociale, allo Stato in prima persona, quindi direttamente anche alle soggettività diretta espressione di esso, quali le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni;

– il principio sotteso alla concessione dell’erogazione in oggetto, ha come finalità primaria quella di consentire l’immediato ed urgente ripristino della fornitura di energia elettrica, già interrotta e il proseguo del fondamentale servizio di utilità pubblica, rappresentato dall’ assistenza ed accoglienza educativa e morale alla gioventù. L’istituto del convitto, non dimentichiamolo, è uno strumento insostituibile di lotta alla dispersione scolastica e opportunità formative, per le famiglie con figli, ai quali offre un percorso di vita e convivenza comune che si identifica come un interesse legittimo dell’intera Città e non solo;

– l’Amministrazione Comunale può concedere l’erogazione di somme in denaro a copertura degli oneri relativi alle seguenti spese vitali (come quelle spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali sede dell’attività o dell’iniziativa di utilità sociale e carattere pubblico);

– la responsabile dell’Istituto Figlie Maria SS Assunta , con nota n° 17907 del 20 agosto 2018, faceva presente l’impossibilità di garantire il servizio di assistenza sociale nonchè il grave disagio causato dall’interruzione nella fornitura di energia elettrica, a causa della morosità pari a E. 3.550,00;

– sussisteva la disponibilità di spesa al Cap. 9250 cod. 01.04.22.1.10 del corrente Bilancio;

Si relaziona quanto segue:

– nell’ambito della fattispecie dei “servizi pubblici essenziali” si ricomprendono – per definizione – le attività ed i servizi concernenti l’istruzione pubblica; i servizi socioculturali; produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità; la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture (servizio direttamente legato al Convitto). I servizi prestati dall’istituto religioso certamente rientrano nel concetto di prestazioni collettive a carattere essenziale ovvero indispensabile.

Nelle premesse è stato già richiamato il dovere costituzionale dello Stato a garantire e vigilare sull’effettiva tutela e fruibilità da parte dei Cittadini, di tali servizi pubblici, certamente essenziali e prioritari;

– la normativa ex art. 12 L. n° 241/1990 e art. 26 D. Lgs. n° 33/2013, contempla l’ipotesi delle attribuzioni di vantaggi economici “senza obbligo di restituzione” e pertanto non può reputarsi applicabile alla determinazione in oggetto, nella quale è espressamente previsto l’obbligo di restituzione di quanto corrisposto dall’ente comunale all’istituto Figlie Maria SS Assunta;

– trattandosi di erogazione con carattere di urgenza e di modesta entità, i criteri di erogazione sono quelli previsti dalla normativa preposta, nei casi di erogazione di contributi straordinari ad enti privati e pubblici senza finalità di lucro. Il criterio che ha consentito la liquidazione finale è avvenuto sulla base dell’effettivo riscontro del disagio, del diniego da parte dell’ente somministrante di proseguire nell’erogazione della fornitura elettrica e fatto premessa della necessaria comunicazione comprovata alla Casa comunale, dell’avvenuto pagamento del debito;

– in ottemperanza alla normativa dell’anticorruzione e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, tutti gli atti amministrativi ivi compresa la determinazione in oggetto, vengono scrupolosamente ed obbligatoriamente pubblicati on line, nel sito del Comune di Locri, al fine di garantire l’effettiva uguaglianza di tutti i Cittadini e dare garanzia certa di un esercizio attento e oculato delle operazioni amministrative;

– l’interesse dell’ente comunale affinchè, sul martoriato territorio locrideo, possano sopravvivere ed operare enti ed istituti di formazione, assistenza ed assistenza pubblica, offerta specialmente alle giovani famiglie e ai giovani, rappresentando al contempo un baluardo sicuro, nel quale crescere culturalmente e assicurarsi opportunità di formazione e lavoro, non possono che rappresentare un interesse diretto e irrinunciabile dell’ente, pur nell difficoltà nelle quali versa.

Ritengo di aver abbondantemente fornito condivisibili motivazioni, giuridiche (direttamente costituzionali), morali e di tutela dell’interesse pubblico, nell’ambito di un iter amministrativo scrupolosamente verificabile, previo accertamento del reale stato di difficoltà.

Un iter corroborato dall’espressa previsione della restituzione della somma di denaro, assunta dalla responsabile dell’Istituto Figlie Maria SS Assunta di Locri, nella persona di Suor Pasqua Tagiaferri, non attraverso la forma del conferimento come contributo a fondo perduto, bensì quale mera anticipazione di denaro, preordinata al godimento di un interesse legittimo da parte dei Cittadini.

Qualora ulteriori precisazioni dovessero essere reputati necessari, provvederò alle opportune integrazioni e precisazioni richieste, stante la disponibilità delle copie degli atti richiesti.

Porgo intanto Cordiali saluti

Il vice Sindaco,

Raffaele Sainato

Print Friendly, PDF & Email