Mar. Lug 16th, 2024

Il tribunale civile di Locri ha rigettato la proposta del Ministro dell’Interno con la quale era stata chiesta la dichiarazione di incandidabilità dell’ex sindaco di Marina di Gioiosa, avv. Domenico Vestito. La proposta è stata invece accolta per l’ex assessore, ing. Francesco Lupis.
Lo scorso 24 novembre 2017 con decreto del Presidente della Repubblica, il comune di Marina di Gioiosa era stato sciolto per presunti collegamenti con la criminalità organizzata; a seguito di tale provvedimento, il Ministro dell’Interno, con atto del 4 gennaio, aveva chiesto alla sezione civile del Tribunale di Locri di pronunciare anche l’incandidabilità dei due amministratori. I giudici, con un denso e articolato provvedimento, dopo aver passato in rassegna le ragioni del Viminale, hanno rigettato la proposta di incandidabilità nei confronti dell’ex sindaco, mentre hanno ritenuto meritevole di accoglimento quella nei confronti dell’ex componente della Giunta in relazione al alcune sue condotte.
Quanto all’ex sindaco Domenico Vestito, le contestazioni a suo carico, secondo il collegio giudicante, non hanno trovato alcun riscontro nella documentazione allegata. In particolare, né nella relazione del Prefetto, né nella relazione del Ministro sono state indicate “condotte attive e/o omissive costituenti elementi concreti, univoci e rilevanti di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata. Non sono stati riscontrati – continua il Tribunale – rispetto alla persona del sindaco e del suo contesto familiare, rapporti di familiarità, frequentazioni e nemmeno mediata contiguità con esponenti della criminalità organizzata locale. Peraltro è risultato estraneo o quanto meno non risulta avere ricoperto un ruolo rilevante nelle vicende menzionate che hanno determinato lo scioglimento del comune”. Il collegio, inoltre, ha sottolineato che la Commissione di indagine in sede di conclusioni ha dato atto che “l’attività di competenza della Giunta e del Consiglio comunale letta attraverso le rispettive delibere acquisite, è apparsa invero dinamica e propulsiva”. Il tribunale quindi ha concluso che “con riguardo alla posizione del Vestito non sono ravvisabili condotte attive, costituenti chiara espressione del condizionamento dell’azione del Comune da parte della ‘ndrangheta, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità”.
Nei confronti dell’ex assessore Lupis, invece, ha pesato la sua partecipazione come calciatore amatoriale a un torneo di calcetto intitolato a un giovane scomparso qualche anno fa, “stretto congiunto di soggetti ritenuti legati alla criminalità organizzata”. Inoltre gli è stato addebitato di aver “seguito, da libero professionista, alcune pratiche edilizie, attività ritenuta incompatibile con il ruolo di pubblico amministratore”. Il collegio del tribunale locrese ha, quindi, provveduto a dichiarare l’incandidabilità dell’ex assessore alle prossime elezioni regionali, provinciali, comunale e circoscrizionali che si svolgeranno nella Regione”.
Il provvedimento, su istanza della difesa, ha affrontato anche il tema dell’illegitimità costituzionale delle leggi in materia. L’eccezione non è stata accolta su presupposto che i provvedimenti applicabili hanno una portata limitata sotto il profilo temporale e geografico e assolvono a una funzione in cui non è ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza e di elettorato passivo.

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