Il Tar di Reggio Calabria con propria sentenza ha annullato la delibera della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il conseguente commissariamento dell’ ATC RC2 reintegrando così il vecchio Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Reggio Calabria 2 con sede a Siderno presieduto dal Dott. Domenico Tallarida
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Ecco la sentenza integrale del TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Domenico Tallarida in proprio e nella qualità di Presidente, Pietro Tassone,
Giuseppe Arone, Rocco Micò, Vincenzo Romano, Rocco Bruzzese e Francesco
Linarello, in proprio e nella qualità di componenti del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia RC 2 della Città Metropolitana di Reggio
Calabria, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Angelica Commisso, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) RC2, non costituito in
giudizio;
per l’annullamento
N. 00375/2022 REG.RIC.
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Delibera del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio
Calabria n. 44/2022 di Registro Generale adottata in data 22 aprile 2022 non
oggetto di notifica ai ricorrenti, a mezzo della quale è stato disposto lo scioglimento
del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Reggio Calabria 2
(ATC RC2) della Città Metropolitana di Reggio Calabria con sede in
Siderno (RC), con contestuale commissariamento del predetto Ambito Territoriale;
e di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente, anche ad oggi sconosciuto,
comunque lesivo ed incidente sulla posizione e sugli interessi dei ricorrenti, nella
loro qualità di componenti del Comitato di Gestione dell’ATC RC 2, previa
concessione di idonee misure cautelari;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tallarida Domenico il
14/10/2022:
del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 16.6.2022 avente ad oggetto
“Nomina Commissario Comitato di Gestione Ambito Territoriale Caccia RC2”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Caterina
Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso notificato il 20 giugno 2022 e depositato il 18 luglio 2022 i ricorrenti
impugnavano la delibera, meglio in epigrafe indicata, con la quale il Sindaco
Metropolitano disponeva lo scioglimento del Comitato di Gestione ATC RC2 della
Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il commissariamento del relativo Ambito
territoriale di caccia, con conseguente nomina del Commissario da attuare con
N. 00375/2022 REG.RIC.
successivo decreto.
Avverso la predetta delibera parte ricorrente deduceva: 1) violazione di legge ed
eccesso di potere, carenza dei presupposti; 2) insufficienza della motivazione; 3)
violazione della l.n. 241/90. - Si costituiva la Città metropolitana che, con successiva memoria difensiva,
quanto alle esigenze cautelari evidenziava che, al fine di garantire provvisoriamente
l’ordinario funzionamento dell’Ambito Territoriale di Caccia RC2, in attesa della
ricostituzione dell’organismo, con Decreto del Sindaco metropolitano n. 26 del
16/06/2022 (che provvedeva ad allegare), era stato nominato il Commissario
dell’ATC; nel merito replicava alle censure avversarie, deducendone l’infondatezza
e concludendo così per l’integrale rigetto del ricorso. - Alla camera di consiglio del 7 settembre 2022 la parte ricorrente rinunciava alla
domanda cautelare. - Con atto notificato il 15 settembre e depositato il 14 ottobre 2022 parte ricorrente
impugnava con motivi aggiunti il decreto n. 26/2022 di nomina del Commissario
nella persona di Rosario Rocca. - In vista della trattazione del merito della controversia, in data 10 gennaio e 21
febbraio 2023, la Città Metropolitana provvedeva a depositare documentazione e
all’udienza pubblica del 22 febbraio 2023 la causa è stata chiamata e posta in
decisione. - Occorre esaminare preliminarmente le eccezioni formulate a verbale dalle difese
nel corso dell’udienza pubblica.
In particolare l’avv. Commisso, per i ricorrenti, ha contestato la tardività della
produzione documentale fatta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’avv.
Vizzari ha replicato, chiedendo che, in via eccezionale, la produzione documentale
venga dichiarata ammissibile, considerando che trattasi di documentazione
formatasi successivamente al termine di 40 giorni previsti per il tempestivo
deposito.
Precisato che il rilievo di parte ricorrente non può che concernere la produzione del
N. 00375/2022 REG.RIC.
21 febbraio 2023 (ore 21:56), ritiene il Collegio che il rilievo di tardività del
deposito documentale, cui consegue la sua inutilizzabilità, sia fondato.
I termini fissati dall’art. 73 c.p.a. sono posti a presidio dell’effettività del
contraddittorio e, per tale ragione, ritenuti perentori.
Vero è che ai sensi dell’art. 54 c.p.a. la presentazione tardiva di documenti “può
essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando
comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali
atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente
difficile”. Ma l’autorizzazione al deposito tardivo deve appunto tenere conto di una
difficoltà estrema che la parte istante può avere incontrato nel rispetto del termine
di legge e deve comunque assicurare il pieno rispetto del diritto delle controparti al
contraddittorio ed è, quindi, pur sempre eccezionale.
Pertanto, se è vero, come la parte resistente prospetta, che si tratta di documenti
formati successivamente al termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza (il
più risalente è del 13 gennaio, gli altri recano la data del 31 gennaio, 8, 9 e 16
febbraio), va evidenziato che il loro deposito è avvenuto comunque molto tempo
dopo la loro formazione, ossia il 21 febbraio 2023, a ridosso dell’udienza, senza
che siano state fornite giustificazioni al riguardo, così vanificando totalmente il
diritto di difesa delle controparti. Si tratta, peraltro, di documentazione non a
supporto di difese, eccezioni o domande già svolte, ma – come poi è emerso nel
corso della discussione orale – di atti volti alla formulazione di eccezioni nuove.
In altri termini, se la circostanza che i documenti tardivamente prodotti siano venuti
ad esistenza in un tempo successivo a quello fissato dal codice per la loro
produzione può, in linea generale, costituire una valida ragione per consentirne
eccezionalmente la loro produzione tardiva, principi basilari di correttezza e lealtà
processuale impongono che comunque la loro produzione, benché tardiva, avvenga
in tempi ragionevoli rispetto alla loro formazione e non “a sorpresa” poche ore
prima della celebrazione dell’udienza pubblica di merito, specie se si tratta di
N. 00375/2022 REG.RIC.
documenti che preludono alla formulazione di difese ed eccezioni nuove, frustrando
una tale modalità anche la mera possibilità per la controparte di valutarne
adeguatamente la rilevanza.
Ciò chiarito, l’inutilizzabilità della summenzionata produzione documentale, che
consegue al suo deposito tardivo, rende irrilevante l’esame della eccezione di
improcedibilità e inammissibilità del ricorso formulata in udienza dalla difesa della
parte resistente. La produzione documentale, tempestivamente effettuata il 10
gennaio 2023, con le quali la Città metropolitana ha invitato enti e associazioni a
comunicare i nominativi dei propri rappresentanti da designare per il rinnovo dei
Comitati non determina, infatti, alcun effetto sulla procedibilità del gravame. - Nel merito il ricorso è fondato.
Lamenta parte ricorrente, con le prime due censure, che per ragioni di connessione
oggettiva e logica possono anche essere esaminate congiuntamente, che il
provvedimento impugnato non contiene una trasparente ed esaustiva motivazione in
ordine al disposto scioglimento e commissariamento, mancando persino il
riferimento all’istruttoria espletata per pervenire all’adozione del medesimo e ad
una norma che legittimi l’esercizio del potere di scioglimento e commissariamento.
Vi sarebbe solo un mero riferimento a più disposizioni normative, la cui
applicabilità al caso in esame è peraltro assai dubbia, senza alcuna
contestualizzazione rispetto alla concreta dinamica gestionale dell’ATC RC2. - Ritiene il Collegio che le due censure colgano nel segno.
8.1. In effetti il decreto impugnato consta di richiami a varie disposizioni
normative, tra cui in particolare la l.reg. n. 9/1996 (art. 13, commi 5 e 6), nonché
allo Statuto degli organi del Comitato di Gestione, al Regolamento di attuazione
degli ambiti territoriali di caccia e Statuto tipo degli organi di gestione n. 11 del 16
settembre 2010 e in particolare all’art.14 sulla “Rendicontazione”. A tali richiami
seguono una serie di constatazioni sull’andamento del Comitato RC2 molto
generiche e non chiaramente correlate alle disposizioni prima evocate.
Dato atto che “da tempo le attività del Comitato di Gestione sono state oggetto di
N. 00375/2022 REG.RIC.
verifiche da parte di questo Ente a seguito di segnalazioni ricevute da associazioni
venatorie e singoli associati” e “che, stante la complessità delle valutazioni, è stato
richiesto parere al dirigente dell’Avvocatura di questo Ente il quale con PEC del
13 aprile u.s. ha rilevato, tra l’altro, la necessità di disporre il commissariamento
del Comitato di Gestione per mancanza del quorum strutturale”, sì che il Comitato
sarebbe attualmente “nell’impossibilità di funzionamento per dimissioni e revoca
dei componenti in numero tale da realizzare l’ipotesi di cui all’art. 2 c. 4 del
Regolamento Regionale di attuazione degli ambiti territoriali di caccia e dell’art. 3
c. 2 dello Statuto tipo degli organi di gestione”, il decreto riporta la circostanza che
“con precedente email il dirigente dell’UOA Avvocatura ha sottolineato che il
presidente dell’ATC, ai sensi dell’art. 3 c. 5 dello Statuto degli Organi di Gestione,
deve sempre informare immediatamente il Sindaco, ove si tratti di deliberazioni
invalide (come mancanza quorum strutturale o funzionale) non proseguendo le
attività e dichiarando l’impossibilità di funzionamento essendo principale la
competenza del Sindaco che agisce con decreto”.
Aggiunge il decreto che “l’Ente deve essere sempre in grado di vigilare e
controllare sia su aspetti di composizione che funzionali, non essendo altro gli
ambiti che strutture associative senza fini di lucro, quindi senza personalità
giuridica propria (art.13, comma 4 L. 9/96)” e che “il Comitato di gestione in
quanto organismo di diritto pubblico è tenuto oltre che all’osservanza del codice
degli appalti anche all’osservanza del numero legale di “costituzione” costante”.
8.2. Correttamente parte ricorrente evidenzia, col primo motivo, che l’unica
disposizione normativa ove è dato rinvenire una legittimazione giuridica
all’eventuale esercizio del potere di comminare decadenza e contestuale nomina di
Commissario Straordinario da parte della Provincia è l’art. 14 del Regolamento
Regionale 11/2010 in tema di rendicontazione.
Ma il provvedimento impugnato, pur richiamando l’art. 14, non dà atto della
ricorrenza e sussistenza della fattispecie con esso tipizzata ai fini di una eventuale
N. 00375/2022 REG.RIC.
decadenza del Comitato e contestuale nomina di Commissario, che risiederebbe,
invece, nel:
a) previo accertamento del mancato rispetto della tempistica in tema di
approvazione del Bilancio consuntivo al 30 aprile di ogni anno;
b) previo esperimento dell’invito a presentare, entro i successivi quindici giorni, la
documentazione in caso di inadempienza;
c) eventuale sospensione dell’erogazione dei finanziamenti in corso;
d) esercizio dei poteri di intervento del Presidente della Provincia, con conseguente
decadenza e commissariamento dell’Ambito, solo decorsi ulteriori trenta giorni
senza che il Comitato abbia adempiuto ai propri compiti.
E neppure la nota prot. 24908 del 5 aprile 2022 della Città Metropolitana di Reggio
Calabria – Settore 8 Agricoltura Caccia e Pesca prospetta l’eventuale avvio di un
procedimento amministrativo secondo quanto disciplinato dal citato art. 14, comma
3, limitandosi a imporre una sospensione dell’attività per essere in corso un’analisi
della “regolarità della documentazione agli atti del Settore”, ma senza ulteriori
specificazioni e senza che di questa documentazione si dia poi contezza nel decreto
di scioglimento.
8.3. Neppure le difese dell’amministrazione sul punto sono persuasive.
Non convince il richiamo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il potere
di commissariamento sia implicito nella funzione di vigilanza esercitata, risultando
strumentale al fine di assicurare la continuità di gestione ed il regolare
funzionamento dell’ente vigilato.
La drasticità dell’intervenuto risolutorio confligge con fondamentali libertà
costituzionali, prima fra tutte la libertà di associazione, e richiede, quindi, un
espresso fondamento normativo.
Lo stesso precedente di questo TAR (sentenza n. 286 del 17 aprile 2012) richiamato
dalla difesa della Città metropolitana, conferma integralmente, invece di smentire,
l’assunto ricorsuale, avendo quella sentenza deciso un caso in cui lo scioglimento
(pur annullato per vizio di incompetenza, in quanto deciso dalla Giunta, invece che
N. 00375/2022 REG.RIC.
dal Presidente dell’allora Provincia) era stato disposto proprio in applicazione del
richiamato art. 14 e all’esito della vigilanza della Provincia sull’attività contabile.
8.3.1. Ma pur a voler solo in astratto condividere l’orientamento surriferito, se
come si dice in ricorso il potere di disporre lo scioglimento ed il commissariamento
è insito nel potere di vigilanza e sarebbe una modalità di estrinsecazione del primo,
ancorché quella più estrema, ne discenderebbe comunque la necessità di un suo
esercizio appunto quale extrema ratio e solo una volta esaurite, nell’ottica di una
leale cooperazione, tutte le altre facoltà connesse all’uso dei poteri di vigilanza
funzionali a preservare l’ente vigilato e a garantirne il regolare funzionamento.
Nel caso di specie si accenna solo al fatto che da tempo le attività del Comitato di
Gestione sarebbero oggetto di verifiche, ma non se ne esplicita il contenuto e non si
dà atto di altre forme di intervento, pervenendosi direttamente, senza operazioni
intermedie (pur sollecitate dall’ATC, ad esempio, con nota prot. n. 154 del 22
febbraio 2022 con cui si chiedeva la sostituzione del componente dimissionario),
allo scioglimento con commissariamento. - Quanto alla carenza di motivazione, è vero che gli stessi ricorrenti sottolineano
come l’atto impugnato accenni alla riscontrata impossibilità di funzionamento
dell’organo direttivo dell’ATC RC 2 per dimissioni e revoca di alcuni componenti,
ma è pur vero che il riferimento è estremamente vago, tanto che solo in memoria,
ad esempio, la Città metropolitana dà atto del numero dei componenti mancanti (9
su 18) ed esterna l’esegesi della disposizione che si sarebbe intesa applicare (l’art.
2, comma 4, del Regolamento Regionale n. 11/2010, nella parte in cui dispone che
il Comitato si intende validamente insediato con la “nomina di almeno undici
membri”, estesa al caso delle dimissioni, con operazioni che i ricorrenti però
contestano, facendo presente che la disposizione riguarda l’ambito esplicativo del
potere di nomina presidenziale del Comitato e disciplina, con previsione di
chiusura, il differente caso in cui venga acclarata una “impossibilità” di nomina di
tutti i componenti).
N. 00375/2022 REG.RIC. - Il provvedimento impugnato, in definitiva, elenca una serie di disposizioni e
accenna a verifiche e impossibilità di funzionamento senza specificarne oggetto e
contenuti e senza porre una chiara correlazione, in termini di puntuale violazione,
con le norme richiamate e soprattutto con l’art. 14 Reg. reg. 11/2010, l’unica
disposizione che prevede, in relazione ad inadempienze in tema di rendicontazione
il potere di scioglimento del Comitato e la nomina di un Commissario.
Dall’accoglimento del ricorso principale discende l’accoglimento del ricorso per
motivi aggiunti avverso il successivo decreto di nomina del Commissario. - Per tutte le ragioni che precedono il ricorso, principale e per motivi aggiunti,
vanno accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti con essi
impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio
Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, principale e per motivi
aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i
provvedimenti impugnati.
Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle
spese della lite che liquida in € 1.500,00, oltre refusione del contributo unificato e
accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio
2023 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
N. 00375/2022 REG.RIC.
Caterina Criscenti
IL SEGRETARI