Gio. Ago 15th, 2024

Il Tar di Catanzaro con sentenza n. 1139 del 30 agosto 2023, emessa a seguito della riunione di due distinti ricorsi aventi nrg 1331-2022 e 1357-2022 ha annullato due provvedimenti interdittivi emessi dalla Prefettura di Vibo Valentia ai sensi del codice antimafia,  nei confronti della Impresa F.I.G. e della ditta individuale M.P., entrambe con sede in Tropea e difese dall’avvocato Giacomo Carbone del foro Catanzaro, ribadendo il principio secondo il quale in sede di riesame di interdittiva, a seguito di controllo giudiziario positivo, l’Amministrazione è tenuta a motivare il provvedimento negativo, con censure ultronee rispetto a quelle precedenti il controllo. In sostanza, la Prefettura, nell’emettere l’interdittiva si era limitata a reiterare le precedenti motivazioni di un precedente provvedimento senza tenere conto dell’esperito controllo giudiziario positivo ai sensi dell’art. 34 bis codice antimafia. Il Tar,  accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Carbone, ha ribadito che, se, per un verso, “l’esito positivo del controllo giudiziario non implichi di per sé solo il crisma della neutralizzazione del condizionamento mafioso nell’attività d’impresa, per come accertato nell’informativa interdittiva, sotto distinto profilo tale esito positivo non può, in fase di riesame della determinazione antimafia, essere ignorato dall’autorità prefettizia laddove la stessa autorità ritenga perdurante il pericolo di condizionamento malavitoso, poiché l’attestazione dell’elisione del tentativo di infiltrazione mafiosa giunge in esito ad un rigoroso percorso di verifica dell’attività di impresa, compiuto mediante l’applicazione di misure di self cleaning e sottoposto al vaglio stringente dell’organo giurisdizionale penale in composizione collegiale ex art. 34-bis D. Lgs. n. 159/2011, in quanto  non risulta rispondente ad una corretta impostazione dei rapporti tra i diversi poteri concorrenti nella gestione della situazione dell’impresa ‘occasionalmente’ agevolatrice il provvedimento prefettizio che, nel ribadire la misura interdittiva dopo l’esito positivo del controllo, si basasse su una lettura dei contatti tra l’impresa e la criminalità organizzata meramente reiterativa di quella già posta a fondamento della precedente informazione antimafia, senza corredarla di elementi nuovi”. Il Tar ha disposto l’oscuramento dei nomi dei ricorrenti per motivi di privacy.

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