Mar. Lug 16th, 2024

Nessuna illegittimità nella delibera con la quale nell’aprile 2018 il Csm ha nominato Giovanni Bombardieri quale Procuratore capo di Reggio Calabria. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’ex Procuratore capo di Lucera, oggi Pg in Corte di Cassazione, Domenico Angelo Raffaele Seccia, per censurare, tra l’altro, il giudizio comparativo svolto dall’organo di autogoverno della magistratura. Preliminarmente il Tar ha respinto l’eccezione d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, relativa al successivo trasferimento del ricorrente alla Corte di Cassazione, nonché confermato la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il Csm conferisce gli Uffici semidirettivi e direttivi.

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Rispondendo alle censure proposte, i giudici hanno ritenuto che “la delibera impugnata ha ampiamente motivato, nella comparazione tra i due candidati, le ragioni della prevalenza accordata” a Bombardieri, in particolare soffermandosi “sull’apprezzamento dei risultati ottenuti dal dott. Bombardieri nell’esercizio delle funzioni di Procuratore Aggiunto di Catanzaro”. Nella comparazione, poi, “non è stata espressa una giustificata preferenza del controinteressato in ragione della attività investigativa relativa alla criminalità ‘ndranghetistica, in quanto la delibera, pur rilevando le ottime doti mostrate dal ricorrente nella attività di contrasto alla criminalità di tipo mafioso, ha fondato la prevalenza del dott. Bombardieri in ragione di più variegata conoscenza del fenomeno mafioso, avendo egli trattato nella sua esperienza professionale ‘ogni forma di criminalità ordinaria e organizzata; di tipo comune e di tipo qualificato (‘ndranghetista e camorrista)’”. Quanto alle attività svolte nell’ambito della DDA, inoltre, “la delibera ha tenuto conto delle esperienze maturate da entrambi i candidati ma ha ritenuto, nell’esercizio della sua discrezionalità, che dovesse prevalere l’esperienza pluriennale investigativa maturata dal dott. Bombardieri nel contrasto ai fenomeni criminali di tipo ‘ndranghetista, nella sua qualità di Procuratore Aggiunto della Procura di Catanzaro e, prima, come applicato alla Procura di Locri, alla DDA di Reggio Calabria e alla stessa Procura generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria”. In una frase, per il Tar “la comparazione risulta scevra da elementi di illogicità”. Con riferimento, poi, alla censura riferita alla mancata esplicitazione delle ragioni della prevalenza di Bombardieri rispetto a Seccia, i giudici hanno osservato che, per ciascuno dei tre parametri previsti dalla normativa, “nella delibera ai dà conto, seppur succintamente, delle ragioni della prevalenza del dott. Bombardieri, che risultano adeguatamente esplicitate”.

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