Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2076/2020, depositata il 24 u.s., ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Interno nonché quello proposto ad adiuvandum dai signori Lupis Raffaele, Fazzolari Natalino (gruppo di minoranza consiliare Primavera Politica) e Laface Cosima (già consigliere di minoranza), avverso la sentenza n. 195/2019, emessa dal TAR di Reggio Calabria, con la quale è stato annullato il Decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale per la mancata approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2017.
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Il Consiglio di Stato ha dichiarato infondate le censure mosse all’impugnata sentenza dal Ministero dell’Interno ed, in particolare modo, le argomentazioni giuridiche prospettate dai signori Lupis, Fazzolari e Laface.
Significativo il richiamo motivazionale operato nella sentenza allorché i Supremi Giudici scrivono: “Ebbene, prima di affrontare i profili di merito della controversia, deve rilevarsi l’inammissibilità delle deduzioni degli interventori ad opponendum nel giudizio di primo grado, i quali lamentano che il TAR ha erroneamente escluso i profili di inammissibilità del ricorso introduttivo: invero, a fronte delle chiare e precise statuizioni recate sul punto dalla sentenza appellata, sarebbe stato onere dei suddetti impugnarla nelle forme di rito”.
Si osserva, ancora, che il Consiglio di Stato non si è pronunciato sulle ulteriori questioni sollevate dai signori Lupis, Fazzolari e Laface perché inconcludenti e non oggetto di giudizio di prime cure, e, in ogni caso, alcune già respinte in altra sede, sia dalla Prefettura di Reggio Calabria che dallo stesso Ministero dell’Interno.
Tra tutte le questioni infondate, la più stravagante tra quelle riproposte innanzi al Consiglio di Stato, dagli interventori ad opponendum, risulta essere, senza alcun dubbio, quella secondo la quale la Giunta Comunale, nell’iter procedimentale per l’approvazione del rendiconto di gestione, avrebbe addirittura leso l’unitarietà dell’ordinamento giuridico!!
Questione che era stata dagli stessi sollevata in precedenza, con giudizio autonomo, innanzi al Ministero dell’Interno ed anche da quest’ultimo archiviata per manifesta infondatezza!
Il Consiglio di Stato ha rimarcato, in via definitiva, che la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale promossa dalla Prefettura e, più volte, sollecitata dal gruppo di minoranza “Primavera Politica”, anche con comunicazioni lesive della dignità dei componenti l’amministrazione comunale, è stata illegittima.
La politica non è improvvisazione, né può essere diretta ad offendere la dignità personale degli amministratori in carica, elevandosi a “risolutore eletto” di ogni problematica.
Le motivazioni della sentenza dovrebbero fare riflettere il sig. Lupis sul fallimento dell’azione politica e giuridica sino ad oggi promossa.
La buona fede dell’operato politico dell’amministrazione comunale è stata rimarcata, per l’ennesima volta, dal Consiglio di Stato, con buona pace del gruppo di minoranza.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale escono da questa esperienza più determinati e sicuri di avere agito nel rispetto della legge, nonostante gli sforzi del capogruppo della minoranza “PrimaVera Politica” di minarne la credibilità nonché l’onestà politica e personale, che persevera nel pubblicare, sui social, gravi e diffamanti insinuazioni sull’amministrazione comunale con ricostruzioni ingannevoli e distorte di fatti, al fine di fuorviare il giudizio dei cittadini e far apparire l’operato dell’amministrazione contrario alla legge.
Il Sindaco
F. to Vincenzo Loiero