Mar. Lug 16th, 2024

Irrilevante la misura che aveva colpito un’altra società del titolare

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Il Tar di Reggio Calabria, con una importante sentenza depositata nei giorni scorsi, si è espresso sul delicato tema delle ammissioni ed esclusioni dalle gare d’appalto, con riferimento ai pericoli di infiltrazione della criminalità organizzata.

La vicenda riguarda l’esclusione di una ditta da parte della Stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria da una gara d’appalto bandita dal Comune di Siderno, sull’assunto che l’amministratore della società in questione fosse anche socio di maggioranza nonché amministratore di un’altra società già colpita da informazione interdittiva antimafia.

Accogliendo il ricorso proposto dall’avv. Domenico Maria Lupis del Foro di Locri, il Tar di Reggio Calabria ha chiarito che l’esclusione dalla gara d’appalto possa essere disposta solo sul presupposto che la Società partecipante alla gara o uno dei soggetti identificati sia destinataria di una informazione interdittiva adottata dalla Prefettura territorialmente competente. La circostanza che l’Amministratore e socio unico della società partecipante alla gara sia anche amministratore e socio di maggioranza di altra società già colpita da informazione interdittiva non è sufficiente ai fini dell’esclusione, poiché la causa di esclusione opera unicamente allorquando i soggetti individuati dal legislatore siano direttamente colpiti da informazione interdittiva.

In questa circostanza, come rilevato dal legale, poiché l’amministratore non risultava interdetto, né la società interdetta risultava essere socia della ditta partecipante alla gara, l’esclusione era illegittima, poiché diversamente opinando, si andrebbe a configurare un’inammissibile estensione automatica degli effetti della misura interdittiva adottata nei confronti di un singolo operatore economico, nei confronti dell’amministratore o dei soci, in assenza di un espresso provvedimento interdittivo adottato dalla competente Prefettura. E in effetti, ha chiarito il Tar di Reggio Calabria che la valutazione circa la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa rientra nell’esclusiva competenza dell’autorità prefettizia, a cui la stazione appaltante non può surrogarsi o sovrapporsi.

Scrivono i giudici: «Non è condivisibile il rilievo secondo cui la riconducibilità delle due società allo stesso legale rappresentante renda doverosa da parte della stazione appaltante una valutazione negativa nei confronti della società che, pur non direttamente colpita dal provvedimento interdittivo, sia riferibile alle stesse persone fisiche. Una simile lettura delle disposizioni assunte a fondamento della disposta esclusione della ricorrente dalla procedura di gara comporterebbe, invero, una inammissibile automatica estensione degli effetti della misura interdittiva adottata nei confronti di un operatore economico ai suoi soci e amministratori e alle diverse società di cui gli stessi risultassero essere, come nel caso di specie, amministratori e soci, in mancanza di un espresso provvedimento interdittivo adottato nei loro confronti dalla Prefettura. La valutazione circa la sussistenza in capo a tali diverse società del rischio di infiltrazione mafiosa rientra, invero, nella esclusiva competenza dell’autorità prefettizia cui la stazione appaltante non può surrogarsi».


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