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La presidente della Regione, Jole Santelli, posa nel suo ufficio della Cittadella regionale di Catanzaro, 17 febbraio 2020. ANSA/SALVATORE MONTEVERDE

di TERESA ALOI

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“Il radicamento dell’emergenza in particolari aree del territorio rispetto ad altre, giustifica certamente l’intervento anche della regione di volta in volta interessata, ma non attribuisce a questa, per sussidiarietà, il ruolo primario. Ciò che potrebbe apparire utile o opportuno per un determinato territorio, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico, potrebbe infatti rivelarsi pregiudizievole per il restante territorio nazionale”.

Parte da qui il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri – l’Avvocatura dello Stato è rappresentata dall’avvocato Alfonso Mezzotero – contro l’ordinanza del presidente della Regione Calabria che consentiva la somministrazione ai tavoli all’aperto a bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie e agriturismi. Una misura estensiva rispetto a quelle previste dall’ultimo Dpcm del 26 aprile scorso entrato in vigore oggi.

I TRE MOTIVI DELL’IMPUGNATIVA AL TAR CALABRIA- “L’approccio al problema- si legge nel ricorso – anche nelle sue differenziazioni territoriali, deve essere in via primaria complessivo, unitario e, quindi, rimesso allo Stato. Il ruolo delle regioni è, in questo contesto, integrativo. La regione, quale ente titolare del servizio sanitario operante nel suo territorio e quale ente esponenziale degli interessi economici radicati nel suo territorio, dovrà perciò intervenire con misure che si pongano in coerenza con i provvedimenti statali”. Tre i motivi alla base del provvedimento la cui decisione è attesa nelle prossime ore. E considerata l’urgenza, sicuramente sarà deciso con un decreto presidenziale nell’attesa della fissazione dell’udienza di discussione della domanda cautelare. Carenza di potere per incompetenza assoluta. Motivazione inesistente, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e violazione dei principi di precauzione e proporzionalità. E infine eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione.

DANNI INCALCOLABILI PER LA POPOLAZIONE- Tutto per arrivare a spiegare “che l’allentamento delle misure di contenimento del contagio rischia di provocare danni incalcolabili per la popolazione (non solo calabrese, ma dell’intero paese) in termini di pregiudizi per la salute collettiva, ancor più alla luce delle note difficoltà di tenuta del sistema sanitario calabrese”.

COME POTEVA ESSERE LEGITTIMA L’ORDINANZA DELLA SANTELLI SECONDO L’AVVOCATURA DELLO STATO- Affinché fosse legittima l’ordinanza della Santelli doveva rispettare tre condizioni. Essere “ulteriormente restrittiva”, quindi disporre misure più rigide rispetto alla normativa nazionale. Motivabili con un sopravvenuto “aggravamento del rischio sanitario”. Invece, l’ordinanza regionale, al contrario, giustificava l’allentamento “ulteriore” in questo modo: “un valore del Rapporto di replicazione (Rt) con daily time lag a 5 giorni, pari a 0,63; in generale, valori inferiori ad 1 indicano che la diffusione dell’infezione procede verso la regressione”. Inoltre, la decisione della Santelli doveva essere “interinale”, ossia fra un Dpcm e l’altro e non, come è accaduto in questo fra l’adozione del Dpcm del 26 aprile che entrava in vigore a partire dal 4 maggio.

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