Mar. Ago 6th, 2024

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, presidente Giulio Sarno e
relatore Antonio Minchella, all’udienza del 23 marzo 2018, con due distinte sentenze, ha annullato le
due ordinanze del Tribunale di Reggio Calabria – con rinvio allo stesso Tribunale per un nuovo esame
– che rispettivamente avevano rigettato le richieste di riesame avanzate da Rosario Barbaro (difeso
dagli avvocati Armando Veneto e Luca Maio) e da Rocco Trimboli (difeso dall’avvocato Giovanni Aricò),
avverso l’ordinanza del gip di Reggio Calabria con cui era stata applicata la custodia cautelare in
carcere, con l’accusa per Barbaro di essere stato il mandante dell’omicidio aggravato di Pasquale
Marando, avvenuto in Platì all’incirca nel gennaio 2002, e con l’accusa per Trimboli di essere stato
concorrente nello stesso omicidio. Per entrambi con l’aggravante di aver commesso l’omicidio con
metodo mafioso, con premeditazione e per avvantaggiare una cosca mafiosa.
L’omicidio sarebbe stato attuato a colpi di pistola all’interno di un’abitazione di Platì, dove Marando,
all’epoca latitante, era stato attirato per partecipare ad una riunione che sancisse un chiarimento con i
Trimboli. Sulla morte di Pasquale Marando hanno riferito diversi collaboratori di giustizia: Rocco
Marando, Rocco Varacalli, Roberto Moio, Angelo Salvatore Del Monte, Antonio Femia e Domenico
Agresta.

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Le motivazioni della Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione – le cui motivazioni sono state rese note lo scorso 27 aprile –
nell’ordinanza del Riesame non è stato approfondito il tema riguardante i rapporti tra i dichiaranti e le
loro fonti di conoscenza, non essendo precisato il contesto in cui le informazioni furono scambiate, né il
titolo sulla cui base ciò avvenne. Tale circostanza si riflette negativamente sulla valutazione di
attendibilità originaria delle fonti medesime e sulla stessa prospettazione del ruolo asseritamente
rivestito dai ricorrenti.
“La svalutazione di tale profilo, operata dal Tribunale – affermano i giudici della Suprema Corte
decidendo sul ricorso di Rosario Barbaro – non può essere condivisa: la deduzione che l’omicidio
fosse stato pianificato prima che Pasquale Marando giungesse in casa Trimboli, attirato nella relativa
trappola, non appare, allo stato, ineccepibile, poiché dai racconti emerge un incontro nel corso del
quale sarebbe stato sancito un patto di concordia con una stretta di mano; tuttavia, la tesi dell’anteriore
premeditazione non si sposa affatto con il resto del racconto dal quale emerge la possibilità che la
decisione omicidiaria sia frutto di determinazione successiva, maturata nelle molte ore che separarono
la fine della cena ed il delitto, posto che nello stesso capo d’imputazione si postula che Rosario
Barbaro abbia istigato Saverio Trimboli ad uccidere per l’intera notte e sino ai momenti
immediatamente, antecedenti la fase esecutiva”.
Conclusioni analoghe per la decisione della Cassazione sul ricorso di Rocco Trimboli: “La
deduzione che l’omicidio fosse stato pianificato prima che Pasquale Marando giungesse in casa
Trimboli, attirato nella relativa trappola, non appare, allo stato, ineccepibile; infatti, dai racconti sembra
emergere la possibilità che la decisione omicidiaria sia stata frutto di determinazione successiva,
maturata nelle molte ore che separarono la fine della cena ed il delitto, posto che nello stesso capo
d’imputazione si postula che Rosario Barbaro abbia istigato (per l’intera notte e sino ai momenti
immediatamente antecedenti la fase esecutiva) Saverio Trimboli ad uccidere la vittima. Ed allora il
passaggio motivazionale mostra una sua illogicità se si considera che l’ipotizzata responsabilità del
ricorrente è tutta fondata sulla ritenuta premeditazione del delitto, decisa antecedentemente all’incontro
avvenuto nella casa di Trimboli Rocco, che viene appunto accusato di avere fornito la casa per
l’esecuzione nella consapevolezza di una già assunta decisione omicidiaria: al contrario, se fosse
insussistente una premeditazione, il concorso del ricorrente nell’omicidio assumerebbe diverso aspetto
o forse si prospetterebbe come insussistente”.
Fabio Papali

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