Mar. Lug 16th, 2024
GIUSEPPE CONTE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Tribunale di Roma, con una sentenza del 16 dicembre 2020 – causa civile n. r.g. 4598672020, ha di fatto reso incostituzionali tutti i Dpcm. Il processo in questione trattava di uno sfratto per morosità nei confronti di un esercizio commerciale. Il locatore, tenuto in considerazione il periodo contingente e le chiusure dovute ai Dpcm governativi, è andato incontro alla società locataria, titolare di esercizio commerciale, rinunciando a parte dei canoni, proprio in virtù delle chiusure dovute al lockdown. Nonostante questo, però, la società in questione non ha saldato nemmeno le somme richieste, giustificando la propria mancanza con i mancati introiti dovuti alle limitazioni e alle chiusure.

Continua dopo la pubblicità...


futura
JonicaClima
amacalabria
Calura
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
FEDERICOPUBB
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

 

Il tribunale, esaminando la questione, ha di fatto definito illegittimi e incostituzionali i Dpcm. “Appare dunque necessario verificare se in concreto la limitazione imposta con atti provvedimentali ed atti aventi forza di legge fosse legittima“, scrive il giudice. E inoltre, “Diverse ed autorevoli sono state le opinioni di coloro che hanno rilevato la incostituzionalità dei Dpcm”“Non può ritenersi che un Dpcm possa porre limitazioni a libertà costituzionalmente garantite, non avendo valore e forza di legge”.

Il giudice si addentra poi nei motivi dell’incostituzionalità dei Dpcm, spiegando che per Costituzione lo ‘stato di emergenza nazionale’ deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, è illegittimo, visto che proprio la Costituzione prevede questa forma di emergenza solo per calamità naturali come terremoti, vasti incendi, valanghe, alluvioni e altre evenienze derivate dall’attività dell’uomo. “Ma nulla delle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D. lgs n 1/18 è riconducibile al rischio sanitario”. Di fatto, dunque, per la nostra Costituzione un’epidemia non è un motivo valido per dichiarare lo ‘stato di emergenza nazionale’.  Ma non solo, come sottolinea il giudice, “nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”. Dunque, la delibera del 31 gennaio 2020 è illegittima.

“Da ciò – prosegue il giudice – discende la illegittimità dei Dpcm che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali che oggi viene addotta quale causa eziologica dell’alterato equilibrio del sinallagma contrattuale”. I Dpcm, nella sentenza, vengono dunque considerati di dubbia costituzionalità. Secondo il giudice vi sono gli estremi per parlare di “eccesso di potere“, che non può essere giustificato con il diritto alla salute, in quanto si ledono altri diritti fondamentali. I Dpcm, infine, sono considerati “atti viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili”.

Meteoweb.eu

Print Friendly, PDF & Email