L’adozione del DCA n. 27 del 12.02.2021 della Regione Calabria in merito all’adozione del Bilancio di esercizio per l’anno 2019 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria pone in essere l’attuazione della normativa in merito alla decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
A tal fine appare doveroso citare alcuni decreti normativi e in particolare richiamare:
1.l’art. 52, comma 4, letterad), della legge finanziaria 2003 che impone alle regioni l’adozione di provvedimenti diretti a prevedere,ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c), deldecreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ladecadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi dimancato raggiungimento dell’equilibrio economico delleaziende sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.
2.Il testo dell’art. 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni: < 7-bis. L’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesse.>>.
3. Il testo dell’art. 1, commi 534 e 535 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016):
<<534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all’articolo 19, comma 2,lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all’ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.
<<535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.>>.
Ciò premesso la scrivente organizzazione sindacale chiede di conoscere quali provvedimenti codesta struttura commissariale e gli organi in indirizzo intendono adottare al fine della corretta applicazione delle procedure sopra citate per porre fine alla fallimentare gestione commissariale dell’ASP di Reggio Calabria e avviare fin da subito le procedure selettive atte ad individuare le figura professionali da assegnare per il risanamento economico-finanziario e gestionale all’Ente.
Il Segretario Territoriale
Nicola Simone
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