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La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito dal 1° luglio 2018 il divieto di pagamento dello stipendio in contanti. La nuova norma servirà a combattere forme elusive dei rapporti di lavoro.

Cosa prevede e a chi si applica la norma e le sanzioni previste per i trasgressori:

comma 910: A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia

aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

  1. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato

impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a

ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale,

del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

comma 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

comma 912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

comma 913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro (sanzione non diffibabile pertanto pari a 1.666,67 euro corrispondente ad un terzo del massimo).

comma 914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2018.

 

Vivendo felicemente nella nostra terra locridea, voglio in questa sede soffermarmi solo su due punti.

  • Firma della busta busta paga e prova del pagamento:

Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante. Le due norme sono correlate, infatti se in precedenza la firma della busta paga poteva in alcuni casi avere valenza di quietanza ora non vi potranno essere più dubbi. Questo perchè la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.

Vi potrebbe essere “ribadisco vi potrebbe” infatti qualche datore di lavoro che pretenderà di avere indietro una parte del pagamento direttamente dal lavoratore in contanti. Tuttavia è chiaro che con il pagamento tracciato il lavoratore sarà pienamente consapevole del fatto che la sua retribuzione è inferiore a quella realmente spettante accettando, con questo comportamento, la condizione di servitore. Potrà altrimenti agire di conseguenza contro il datore di lavoro o committente che attua questo malsano sistema configurandosi, qualora provato, il reato di ESTORSIONE.

  • Comunicazione idonea a promovuovere la conoscenza e la corretta attuazione:

Al momento che scrivo, e sono trascorsi oltre tre mesi per come previsto dal comma 914, non ho contezza di alcuna convenzione stipulata tra Governo e Associazioni Lavoratori e datori di Lavoro, Abi e Poste Italiane Spa tantomeno della predisposizione di campagne informative sponsorizzate sui mezzi di comunicazione da parte della collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Mef e, tanto per essere trasparenti, non sono a conoscenza di contributi elargiti agli organi di informazione ai quali questa comunicazione è inoltrata pertanto i 100.000 euro… cu si futtiu pardon, dove son stati smarriti ???

In conclusione la norma, a mio modesto parere è legittima ma, in un paese veramente civile, non ce ne sarebbe stato bisogno in quanto il lavoro deve essere dignitosamente retribuito a prescindere.

Quanto all’obbligo della idonea informazione sulla corretta attuazione della norma stabilito dal comma 914, confidando nella pubblicazione del presente comunicato da parte degli organi di informazione ai quali questo è trasmesso “senza alcuna convenzione e senza che questi percepiscano contributi dallo Stato” al fine di cominciare ad informare adeguatamente i Datori di Lavoro locali che si troveranno per la gran parte, inutile fare gli ipocriti, a fare i conti con questa normativa che ribadisco, a mio personale parere, fa parte dei diritti fondamentali del Cittadino, mi auguro che l’attuale Governo stabilisca immediatamente la proroga della decorrenza dell’obbligo in quanto non è stato rispettato quanto previsto dal suddetto comma impegnandosi ad attivarsi velocemente per le Convenzioni e gli Accordi previsti dal comma 914 cosa che, Gentilonimente, avrebbe dovuto fare il precedente Governo entro il 31/03/2018 ma, principalmente, per dare seria e concreta informazione ai Cittadini Datori di lavoro.

 

Luigi Errigo

Consulente del lavoro

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