Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emanato una nuova ordinanza in cui vengono espresse nuove linee guida in relazione al contenimento del contagio da coronavirus.
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Un provvedimento che matura a poche ore da quello preso dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha emanato un nuovo Dcpm valido fino al prossimo 7 settembre.
Ordinanza Regione Calabria coronavirus: le disposizioni
Molte delle disposizioni prese confermano le norme già esistenti. Resta il divieto di assembramento.
Quasi tutto fa riferimento all’ultimo Dcpm emanato da Giuseppe Conte in cui si conferma, ad esempio, l’obbligo di mascherine all’interno dei luoghi pubblici e il rispetto di regole finalizzate al mantenimento del distanziamento sociale (Almeno un metro)
Ecco tutte le decisioni:
1. E’ consentito lo svolgimento delle attività Economiche e Produttive di cui all’allegato 9 del
DPCM 7 agosto 2020, nel rispetto delle misure fissate nel documento n.
20/151/CR10a/COV19 della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, per come
integrate dall’allegato 1 dell’Ordinanza n. 58/2020, ferma restando l’opportunità di adottare
soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello
regionale e nazionale. Sono fatte salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute
inerenti le attività produttive, già richiamate nell’Ordinanza n. 51/2020;
2. Per tutte le attività, continuano ad applicarsi le misure previste nei protocolli e linee guida
nazionali, riportate in particolare, negli allegati dall’8 al 20 al DPCM 7 agosto 2020, integrati
dalle disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione della presente Ordinanza.
3. Restano efficaci e vigenti le disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 57/2020 e il relativo allegato
1 “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico”.
4. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto
obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso
delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nei
luoghi all’aperto nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano
di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle
vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili
con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. Sono confermati:
a. l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come
stabilito nelle Ordinanze n. 49/2020, n. 51/2020 e 55/2020;
b. il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla
misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero
in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al
SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i
soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali
devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico
curante;
c. il divieto di spostamento, d’ingresso e il transito nel territorio regionale alle persone che nei
quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi individuati ai sensi
dell’articolo 4 del DPCM 7 agosto 2020 e alle eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni
agli allegati di riferimento;
d. le limitazioni e le misure di cui agli articoli 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 agosto 2020, da adottarsi nei confronti delle persone fisiche provenienti da
Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 al DPCM stesso;
e. l’obbligo di isolamento fiduciario/quarantena domiciliare precauzionale con sorveglianza
sanitaria a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali
territorialmente competenti, nelle situazioni e con le modalità fissate dalla
regolamentazione regionale vigente, nonché con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 6
del DPCM 7 agosto 2020, prevedendo l’esecuzione del tampone rino-faringeo alle persone
fisiche interessate;
f. lo screening da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti
sul portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina
emergenzacovid.regione.calabria.it, inclusi coloro che abbiano espresso la volontà di
aderire in sede di censimento per l’arrivo in regione Calabria, da effettuarsi sulla base delle
evidenze acquisite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali,
nonché lo screening propedeutico alle attività di ricovero, alle pratiche anestesiologiche in
sedazione profonda e/o a procedure invasive anche non chirurgiche, secondo gli indirizzi
operativi in allegato 1 alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e
sostanziale.
6. E’ consentita la ripresa in presenza dei corsi di accompagnamento alla nascita, rispettando le
misure di distanziamento interpersonale, di igiene e con l’uso dei dispositivi di protezione
individuale, secondo gli indirizzi forniti dal competente Settore regionale;
7. È dato mandato ai Delegati del Soggetto Attuatore di cui all’Ordinanza n. 50/2020 per:
– definire, alla luce della proroga dello Stato d’emergenza a tutto il 15 ottobre 2020, una
riorganizzazione regionale dell’Unità di Crisi, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione
Regionale, da approvarsi con successiva disposizione, finalizzata a rafforzare la governance
dell’emergenza;
– rafforzare le azioni di controllo sul territorio per il puntuale rispetto delle misure anti COVID19 e l’adozione dei conseguenti provvedimenti nelle attività produttive, commerciali e nei
luoghi di lavoro, nonché per il rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento
interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti
i luoghi chiusi e all’aperto, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere
rispettata;
-garantire il coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di screening
previste a livello nazionale e per il monitoraggio delle misure finalizzate alla ripresa delle
attività scolastiche di ogni ordine e grado, in sicurezza.
8. Il mancato rispetto delle misure contenute nella presente Ordinanza, oltre che nelle ulteriori
disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge.
9. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere
rimodulate.
10. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le
violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia
commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
11. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più
grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale
Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del
regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal
comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n.
35.
12. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza
della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si
applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento
alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre
la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di
chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione
la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
13. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto
nel DPCM 7 agosto 2020 e nei relativi allegati.
14. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della
Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa
modificate.
15. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della
valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell’emanazione di
nuovi provvedimenti nazionali, ovvero a seguito approvazione di linee guida con
aggiornamenti della letteratura scientifica.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle
Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la
comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale della Giunta della Regione.
SERVIZIO DI MARIA TERESA CRINITI