Mar. Lug 16th, 2024

Il 5 marzo 2020, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione (Presidente MOGINI Stefano, Relatore SILVESTRI Pietro), ha depositato le motivazioni di annullamento afferenti al procedimento penale convenzionalmente denominato Confine 2 (troncone abbreviato). In particolare, accogliendo le argomentazioni difensive degli Avv. Giuseppe Gervasi del Foro di Locri, Avv. Vincenzo Cicino del Foro di Catanzaro e Avv. Alfredo Arcorace del Foro di Locri, ha annullato con rinvio sulla esistenza dell’associazione mafiosa contestata e sulla partecipazione ad essa dei ricorrenti (DEMASI Roberto, LEOTTA Antonio e SORGIOVANNI Maurizio). In specie, la Corte di Cassazione ha statuito che “la fama criminale che rende manifesto il metodo deve cioè essere riconducibile impersonalmente al gruppo; un’associazione per delinquere che tra i suoi partecipi annoveri un soggetto di riconosciuta fama criminale non diventa per ciò solo un’associazione di tipo mafioso”, definendo la motivazione della Corte di Appello di Reggio Calabria “sbrigativa” e “sostanzialmente fondata su un compendio probatorio che, per come rappresentato, appare liquido ed instabile”.
La nuova Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria dovrà valutare “sulla base dei principi indicati, se nel presente processo sia configurabile un reato associativo e, eventualmente, se i fatti siano riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 416 bis cod. pen.”.
La motivazione annullata aveva ritenuto mafioso un gruppo: “a) di cui, secondo la stessa prospettazione accusatoria, avrebbero sostanzialmente fatto parte, oltre a Ruga, tre persone (De Masi, Sorgiovanni e Leotta); b) la cui diretta derivazione dall’associazione mafiosa accertata sul piano giudiziario fino al 1993, è stata affermata sulla base di alcune conversazioni tra soggetti terzi e su dichiarazioni di collaboratori sganciate tuttavia dal periodo in cui i fatti oggetto del processo si sarebbero verificati; c) la cui operatività dal 2011 al 2014 sarebbe stata del tutto autonoma, slegata e scissa da rapporti con altri gruppi mafiosi, con altri soggetti di gruppi di territori limitrofi, da riunioni operative mafiose, da contatti con realtà esterne; d) la cui mafiosità è stata fatta discendere esclusivamente dalla fama criminale di uno solo dei suoi appartenenti, già condannato per associazione mafiosa, e dalla referenza a questi degli altri odierni imputati, ma non dalla fama in sé dello sparuto gruppo di persone, che a Ruga si sarebbero accompagnate per “servirlo”; e) la cui organizzazione non avrebbe previsto nessuna divisione di ruoli, di compiti di concreta operatività criminale; f) il cui oggetto del programma criminale non è dato comprendere, nel senso che, al di là degli specifici, sparuti, episodi, di cui pure si dirà, non è chiaro cosa in concreto avrebbe fatto l’associazione mafiosa in questione, quali sarebbero state le attività criminali che costituivano l’oggetto del programma criminoso, quali i reati in concreto commessi in funzione del raggiungimento delle finalità perseguite; g) che, in particolare, in quattro anni di operatività non avrebbe sostanzialmente commesso reati fine, atteso che per gli stessi episodi criminosi valorizzati in chiave accusatoria (aggressione ai cittadini rumeni- minaccia a Capone), è stata esclusa, come si dirà, la circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa; h) rispetto al quale non vi sono intercettazioni di conversazioni che illumino l’operatività diffusa del gruppo, il suo carattere sistemico”.
Raggiunto telefonicamente, l’Avv. Giuseppe Gervasi del Foro di Locri ha affermato: “Siamo soddisfatti per il risultato conseguito. Eravamo convinti, sin dall’inizio, della debolezza del costrutto accusatorio in relazione alla formulazione del capo inerente al delitto di associazione mafiosa. Già dal primo grado di giudizio, abbiamo sostenuto che il “metodo mafioso” riveste un ruolo centrale nell’economia della fattispecie incriminatrice e reca un’ineludibile consistenza oggettiva da accertare processualmente. Sebbene trattasi di reato di pericolo, è necessario chiarire il senso dell’affermazione “avvalersi della forza di intimidazione” nonché dimostrare la concretezza e l’attuale operatività di un presunto sodalizio”.

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