Mar. Ago 13th, 2024

In merito alla nota stampa con cui l’Amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa Jonica ha inteso precisare le proprie condotte ed i propri intendimenti futuri in relazione all’iter amministrativo relativo alla procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di agente di Polizia Municipale, categoria “C”, posizione economica “C1”  di cui n. 1 posto riservato al personale interno, oggetto di sentenza  n. 630/2016 del TAR Calabria,  sezione staccata di Reggio Calabria, si impone, doverosa, una circostanziata e documentata puntualizzazione del reale grado e livello di coinvolgimento della Giunta Municipale e del Sindaco nella questione in esame.

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In primo luogo è opportuno specificare che gli atti amministrativi oggetto di specifica impugnazione sono stati oltre 25, tutti connotati da specifici ed autonomi profili di illegittimità, tanto che a parere di chi scrive il concorso in questione si porrebbe come un unicum nel panorama dei concorsi pubblici indetti da amministrazioni del comprensorio, apparendo un crogiolo di diffuse illegittimità, difficilmente eguagliabile.

Nello specifico, per comprendere meglio le macroscopiche illegittimità commesse, si dirà che il bando di concorso in questione, pur esso impugnato, non prevedeva l’espletamento di una prova atta saggiare la conoscenza della lingua straniera  o informatica, in palese violazione del combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 che recita: “….a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche; b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l’accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso”. La mancata previsione di tale prova determina l’annullamento del concorso (T.A.R. L’Aquila (Abruzzo) sez. I  02 maggio 2014 n. 388; T.A.R. Pescara (Abruzzo) sez. I  10 aprile 2012 n. 158).

Il bando di concorso, inoltre, escludeva i concorrenti interni all’ente e partecipanti alla procedura dall’effettuare la prova preselettiva del concorso, operando una riserva ed una disparità di trattamento tra concorrenti, con violazione delle norme a presidio del carattere ontologicamente unitario della procedura concorsuale, tale da determinare anch’esso l’annullamento del concorso (vedi: Cons. St., sez. V, 26 agosto 2009; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2004 n. 2797 n. 5080; TAR Piemonte sez. II 14/11/2009 n. 2490.

Non risponde al vero quanto scritto dall’Amministrazione (nella nota stampa oggetto di confutazione) circa il fatto che l’Organo Politico nella procedura concorsuale de qua si sia “astenuto dall’assumere iniziative su ambiti non di propria competenza”.

La Giunta Municipale, infatti, proprio in violazione dei propri poteri, ha, con più atti, nominato addirittura i componenti della Commissione Esaminatrice, cioè di coloro che hanno determinato, con la loro condotta illegittima, l’esclusione delle ricorrenti dal concorso, annullata dal TAR con la sentenza in commento (vedi: 1) delibera G.M. n. 108 del 18.06.2014, pubblicata in data 26.06.2014, avente ad oggetto: “Nomina commissione d’esame per ilConcorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di numero due posti a tempo pieno ed indeterminato di anti di polizia municipale (Cat. C – posizione economica C1) di cui un posto riservato al personale interno all’Ente”; 2) deliberazione n. 173 del 05.09.2014 avente ad oggetto: “Surroga di un componente e nuova nomina della Commissione d’esame per il “Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di numero due posti a tempo pieno ed indeterminato di anti di polizia municipale (Cat. C – posizione economica C1) di cui un posto riservato al personale interno all’Ente”; 3) deliberazione di G.M. n. 250 del 29.11.2014 con cui veniva nuovamente nominata la commissione d’esame ed anche due membri supplenti.

Non vi è certo stato quel “Rispetto rigoroso, quindi, della separazione tra indirizzo politico e attività gestionale” che il Sindaco afferma di aver mantenuto, se è vero come è vero che la Giurisprudenza è conforme nel ritenere che la nomina della commissione di esame sia atto che spetta all’organo burocratico e non a quello politico. Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5720/2011 a riguardo ha motivato: “E non vi è chi no veda come la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici non possa seriamente essere ricompresa tra gli obiettivi di natura politica assegnati alla competenza degli organi di governo, trattandosi all’evidenza di una attività di mera gestione amministrativa riservata espressamente ai Dirigenti. 8. conclusivamente, gli atti di nomina della commissione giudicatrice si appalesano illegittimi, siccome assunti in violazione dei fondamentali principi di separazione dei poteri e di alterità…”. Ed ancora, sul punto, “È illegittimo il provvedimento con il quale la Giunta comunale procede alla nomina del Presidente di una commissione concorsuale, sostituendosi alla dirigenza alla quale l’art. 107, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 espressamente assegna, fra l’altro, la nomina dei componenti delle suddette commissioni.” (Consiglio di Stato sez. V 10/12/2012 Numero: 6277; cfr anche: T.A.R.  Catanzaro (Calabria)  sez. I, 06/06/2012 N. 538; Tar Campania, Napoli, sez. V, 20 luglio 2006 n. 7637; T.A.R. Puglia sezione di Bari – II sezione – n. 5777/2004).

Né vale a riguardo richiamare il tentativo di difesa offerto in sede giudiziaria dall’Organo Politico che ha riferito di aver nominato la Commissione (su una fantomatica e acclarata inesistente) proposta dell’Organo Burocratico: sia perché non esiste nessuna determinazione di “proposta” emanata da organo burocratico dell’Ente, sia perché la riferita proposta, ove mai vera, essendo stato riferito in atti come proveniente dal Comandante della P.L., che nel frangente era anche Presidente della Commissione d’Esame, avrebbe certamente integrato ben più gravi fattispecie penali che per amor di pace si evita di specificare ed approfondire benchè, come forse saputo dal Sindaco, per la vicenda penderebbe procedimento di indagine a seguito di formale querela sporta dalle ricorrenti.

Riguardo a tali profili di illegittimità che, lo si ripete, sono solo relativi ad una ristretta parte di quel più lungo elenco di atti viziati che sono stati impugnati innanzi al T.A.R., non è vero quanto riferito dal Sindaco Vestito che il TAR con la sentenza in questione starebbe “…salvando una serie di atti, che pure erano stati impugnati.”.

Su tali profili di illegittimità, che mi si consenta di definire macroscopici, il T.A.R. non si è proprio pronunciato avendo ritenuto, con motivazione certamente condivisibile, che l’oggetto di tutela, per le ricorrenti, è rappresentato dal “…conseguimento del bene della vita rappresentato dall’utile collocazione nella conclusiva graduatoria della procedura selettiva de qua in modo tale da poter ottenere la nomina ad uno dei posti messi a concorso. […] Elemento, quest’ultimo, il cui soddisfacimento non troverebbe – diversamente – omogenei profili di attuazione, in caso di caducazione dell’intera procedura selettiva, atteso che il rifacimento della stessa, come osservato, non si colloca su un versante di obbligata attuazione del giudicato…”.

Come dire, il concorso andrebbe annullato ma poi l’Amministrazione lo ribandisce ?

In quest’ottica, poco opportuna appare la precisazione, superflua peraltro, dell’Amministrazione con cui fa presagire che l’Organo Burocratico nei prossimi giorni deciderà se ricorrere in appello, atteso che il Consiglio di Stato, potrebbe ben riformare la sentenza del TAR così come, proprio alla luce degli atti impugnati, delle motivazioni sopra esposte e delle stratificate pronunce dallo stesso emesse, potrebbe pure decidere di annullare l’intero concorso invece che rifare le prove e, in questo caso, mi esimo dal commentare il bel risultato che l’Amministrazione otterrebbe !

Infine mi sia consentito specificare che se l’Organo Politico, nel rispetto dei poteri di indirizzo e controllo che gli spettano (questi si !), avesse tenuto in debita considerazione l’istanza del 28.11.2014, presentata dalle ricorrenti allo stesso  Sindaco ed al Presidente della Commissione d’Esame, con cui chiedevano il riesame in autotutela del provvedimento di esclusione dalle prove concorsuali (per intenderci quello annullato dal TAR), certamente il ricorso al TAR non sarebbe stato promosso e oggi l’Ente avrebbe avuto non solo due vincitori del concorso ma certamente due nuovi dipendenti comunali che, ovviamente, potevano anche essere gli stessi attuali ex vincitori, per i quali, mi sia consentito, come già è stato riferito dal sottoscritto ad altri organi di stampa, provo sincero dispiacere per la condizione in cui sono stati relegati dal comportamento frettoloso della Commissione d’Esame che non ha inteso attendere l’esito del ricorso ma si è precipitata nel concluderlo in appena dieci giorni, violando ogni possibile norma concorsuale.

Certo di aver offerto inconfutabili elementi di chiarificazione, scevri da ogni possibile spirito di polemica, mi attendo che nei prossimi giorni l’Amministrazione, oltre che a commentare le sentenze, provveda ad adottare piò opportune decisioni.

Avv. Alberto Brugnano

 

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