Mar. Lug 16th, 2024

Il Tar della Toscana conferma lo stop al provvedimento della Prefettura di Prato. L’azienda chiede al Tribunale la nomina di un controllore giudiziario per far decadere gli effetti dell’informativa antimafia. E la Dda di Firenze accoglie la domanda

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Il Tar della Toscana, in udienza collegiale, ha confermato la sospensiva cautelare dell’interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Prato a carico di Ristorart, azienda che gestisce la ristorazione nella Cittadella regionale. Non è bastato, alla prefettura toscana, il “soccorso” dell’Ufficio del governo di Catanzaro e, neppure, della New Generation srl, società che si è costituita «ad opponendum», cioè contro Ristorart nel procedimento. New Generation è la società arrivata seconda nella gara d’appalto che ha assegnato il servizio al gruppo calabro-toscano e spera di tornare in pista in caso di uno scivolone amministrativo dei concorrenti (in realtà, però, se dovesse verificarsi una circostanza del genere, la procedura di gara dovrebbe ripartire da capo).
Non cambia nulla dunque, nella gestione del servizio. La conferma della sospensiva ribadisce la decisione adottata dal presidente del Tar con il decreto 467 del 2018 e respinge la tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale la Prefettura avrebbe in istruttoria misure per salvaguardare i livelli occupazionali. La tutela dei posti di lavori era uno dei motivi per i quali la giustizia amministrativa ha sospeso gli effetti dell’interdittiva: anche in questo step il Tar ritiene che questa tutela possa essere svolta dalla ditta oggetto del provvedimento. L’ordinanza accoglie, dunque, le richieste di Ristorart (difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Mauro Giovannelli) ignorando le tesi contrarie che chiedevano la revoca della sospensiva.
Tra le richieste dell’azienda c’era anche «un rinvio della trattazione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento gravato». Questo per via della fissazione di un’udienza davanti al Tribunale ordinario di Firenze per l’assunzione dei provvedimenti di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo numero 159 del 2011. Fuori dai tecnicismi: Ristorart ha chiesto al Tribunale di Firenze la nomina di un controllore giudiziario. L’azienda schiuderebbe così le “porte” a ogni tipo di verifica, aprendo un canale diretto con il giudice delegato al caso e il pubblico ministero, ai quali il controllore dovrebbe relazionare sulle attività. In caso di accoglimento della richiesta da parte del Tribunale, verrebbero meno gli effetti dell’interdittiva e l’azienda tornerebbe “in bonis”. È per questo che Ristorart ha chiesto il rinvio. I giudici non hanno ancora deciso (hanno 30 giorni di tempo), ma il primo passo – che si è consumato mercoledì – appare già significativo: la Procura distrettuale antimafia di Firenze, presente con il sostituto procuratore Eligio Paolini, ha espresso parere favorevole alla domanda della società. Un caso praticamente unico nel panorama giudiziario italiano.

 

L’INTERDITTIVA POI SOSPESA La Prefettura di Prato, guidata da Rosalba Scialla, aveva emesso l’interdittiva nello scorso mese di luglio ritenendo che sussistano «elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi» della società. Ristorart Toscana srl ha, poi, fatto ricorso al Tar ottenendo la sospensione dell’atto e quindi la naturale prosecuzione delle sue attività economiche in attesa del processo amministrativo di merito. Il ricorso ha fatto leva pure sulla circostanza che, nell’assegnazione del subappalto alla ditta coinvolta nelle indagini Ristorart Toscana srl – secondo quanto emerge – aveva chiesto, e ottenuto, autorizzazione dalla prefettura di Crotone. Inoltre la stessa azienda pratese, nell’assegnare in esterno parte del lavoro, aveva considerato anche che la ditta subappaltatrice svolgeva già incarichi presso enti istituzionali fra cui in particolare la questura di Crotone. Nel decreto del Tar Toscana che dispone la sospensiva del provvedimento, i giudici amministrativi rilevano che la ditta ricorrente «ha in corso contratti con pubbliche amministrazioni e che la sospensione della loro efficacia provocherebbe un danno di eccezionale gravità, con riflessi anche sui dipendenti» e hanno accolto «in parte l’istanza per l’effetto sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui inibisce la prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento».

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