Mer. Lug 17th, 2024

Analisi della Corte dei conti sull’attività di Palazzo Campanella. “Bocciate” le norme sui vaccini negli asili nido, Consorzi di bonifica e Agenzia per la ricerca. Lacune nella Finanziaria per il 2018

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Cinque leggi regionali su 54 presentano una copertura finanziaria «incompleta». È quanto emerge dall’annuale relazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa della Regione Calabria, con riferimento all’esercizio 2017. In particolare, la relazione della magistratura contabile, che è stata deliberata lo scorso 3 ottobre, rileva la «incompleta copertura finanziaria in ragione della lacunosità della relazione tecnica» con riferimento alla legge regionale 6 del 2017 – “Introduzione vaccino obbligatorio per i bambini degli asili nido” – perché la relazione tecnica – si legge nel documento della Corte dei Conti – è «mancante di quegli elementi necessari a dimostrare la neutralità finanziaria della disposizione, nel caso di specie l’analisi della potenziale variazione del bacino d’utenza dei vaccini obbligatori, illustrandone la consistenza o l’irrilevanza».
Con la stessa motivazione – «incompleta copertura finanziaria in ragione della lacunosità della relazione tecnica» – la magistratura contabile valuta, poi, la legge regionale 8 del 2017 – sulla liquidazione della Fondazione Field, e «incompleta copertura finanziaria» – secondo la Corte dei Conti – si registra nella legge regionale 13 del 2017 in tema di ordinamento dei Consorzi di bonifica. «Incompleta copertura finanziaria» – si legge ancora nella relazione della Sezione di controllo della magistratura contabile – presenta anche la legge regionale 28 del 2017 28 in tema di avvio delle attività dell’Agenzia per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, perché il testo dispone un finanziamento «assicurato attraverso economie di bilancio e fondi da utilizzare in sede di manovra finanziaria» ma «non sembra prudente – scrive la Corte dei Conti – utilizzare fondi straordinari per garantire il funzionamento di un ente attualmente operante».
Infine, «lacunosa e insufficiente copertura finanziaria» viene segnalata dalla Corte dei Conti con riferimento alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 del 2017, “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2018)”: nella delibera si evidenzia che «la legge in argomento contiene 20 articoli contenenti disposizioni di diversa natura, che integrano o modificano leggi regionali esistenti», che «alla proposta di legge risulta allegata una relazione priva di una qualunque stima dei possibili effetti finanziari derivanti dalla nuova disciplina», e che «il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria non si e’ espresso sul disegno di legge regionale». Secondo la magistratura contabile, invece le restanti 49 leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2017 presentano una «corretta» copertura finanziaria, anche se si deve precisare che lo scorso anno, complessivamente, il Consiglio regionale ha approvato 57 leggi, ma tre di queste – il Rendiconto generale relativo all’esercizio 2016, la Legge di stabilita’ regionale 2918 e il Bilancio di previsione 2018-2020 – non sono state prese in esame nella relazione perché oggetto di valutazioni specifiche da parte della magistratura contabile calabrese. Non ci sono problemi di coperture per la legge regionale 44 del 2017, relativa all’Assestamento di bilancio, che tuttavia – sostiene la Corte dei Conti – «è stato approvato ben oltre il termine di legge fissato al 31 luglio dall’articolo 50 del decreto legislativo 118 del 2011». Altre criticità riscontrate dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti riguardano «alcune leggi regionali del 2017 (in tutto 9) che prevedono una copertura finanziaria della spesa senza far riferimento a uno specifico capitolo di spesa ma con la semplice indicazione di un programma di spesa», cosa che «implica il rischio di formazione di debiti fuori bilancio, perché il capitolo di bilancio potrebbe non essere capiente al momento di realizzazione della spesa».
Inoltre – rimarca la magistratura contabile – in due delle 12 leggi di riconoscimento di debiti fuori bilancio approvate nel 2017 «si rileva l’anticipazione della fase dell’impegno rispetto a quella della copertura: questa modalità di gestione della spesa non può ritenersi legittima».

 
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