Mer. Lug 17th, 2024

Il massimo organo della giustizia amministrativa chiede a Palazzo dei Marescialli di rivalutare la pratica tenendo conto di alcune indicazioni

Continua dopo la pubblicità...


futura
JonicaClima
amacalabria
Calura
MCDONALDAPP
InnovusTelemia
stylearredamentiNEW
E120917A-0A80-457A-9EEE-035CEFEE319A
FEDERICOPUBB
CompagniaDellaBellezza00
previous arrow
next arrow

Il Consiglio di Stato insiste e va oltre la clamorosa gaffe riportata nero su bianco nella sentenza con la quale ha annullato la nomina di Giovanni Bombardieri a procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. I giudici di Palazzo Spada vanno avanti per la loro strada e imperterriti chiedono che il Consiglio superiore della magistratura si adegui e ottemperi all’annullamento disposto in accoglimento del ricorso proposto da Raffaele Seccia, ex procuratore della Repubblica di Lucera (Foggia) ed attuale sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Con questa decisione la sezione VII, informa una nota, “ha dettato i criteri definitivi per il Csm e ha completato le statuizioni esecutive della prima sentenza di ottemperanza”. In caso di inerzia del Csm nei successivi 30 giorni, sarà il vicepresidente di Palazzo dei marescialli, Fabio Pinelli, nel ruolo di commissario ad acta, a dover intervenire. Sono stati dichiarati, inoltre, inammissibili i ricorsi presentati contro la precedente sentenza di ottemperanza ed è stata respinta l’istanza di sospensione. La nomina di Bombardieri a Procuratore di Reggio, venne deliberata dal Csm nel 2018 e poi confermata all’unanimità nel 2022 dopo l’annullamento da parte del Consiglio di Stato.

Cosa chiede il Consiglio di Stato

Nel nuovo giudizio il massimo organo della giustizia amministrativa rinvia di nuovo la pratica al Consiglio Superiore della Magistratura, fissando dei paletti precisi. In particolare la comparazione dei profili – quelli dei magistrati Giovanni Bombardieri e Domenico Angelo Raffaele Seccia – dovrà passare dalle prove dichiarative fornite dai candidati. La valutazione della quinta commissione, deputata a individuare i magistrati più idonei per gli incarichi direttivi e semi-direttivi, dovrà essenzialmente fare questo tipo di valutazione. Il Csm, dunque, dovrà tenere conto di queste indicazioni: deve valutare l’esperienza del ricorrente nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., ai sensi dell’art. 32, lett. b), t.u. dirigenza giudiziaria; ii) non può far prevalere il controinteressato, relativamente al suddetto indicatore, per il solo fatto della maggiore conoscenza del fenomeno criminale ‘ndranghetista; iii) deve valutare le esperienze direttive del ricorrente, rilevanti ai sensi art. 18, lett. a), t.u. dirigenza giudiziaria, e i relativi risultati; iv) deve considerare che il controinteressato è privo di esperienze direttive; v) non può considerare la maggiore consistenza organica di un ufficio come criterio o dato che possa consentire una valutazione di prevalenza o equivalenza delle funzioni semidirettive ivi svolte, rispetto alla valutazione delle funzioni direttive svolte in un ufficio di minore consistenza; vi) deve motivare dettagliatamente sulla comparazione relativa alle capacità relazionali, organizzative e informatiche dei candidati; vii) deve considerare come dato definitivamente acclarato che il ricorrente vanta l’attività di coordinamento investigativo; viii) deve considerare che analogo riconoscimento non è allo stato oggetto di un dato parimenti acclarato in capo al controinteressato; ix) deve considerare come dato definitivamente acclarato che il controinteressato ha menzionato nella autorelazione quattro provvedimenti relativi a reati di cui all’art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen.; x) deve tenere conto di tutti i dati e i documenti che sono definitivamente acquisiti alla procedura e cristallizzati al momento della presentazione delle domande dei candidati, e che devono essere oggetto di valutazione obbligatoria secondo la legge, il regolamento o l’atto amministrativo di auto-vincolo vigenti al momento dell’indizione della procedura comparativa; xi) deve valutare tutti gli atti già acquisiti nel procedimento, sia quelli generali di organizzazione degli uffici (i progetti organizzativi), sia quelli particolari o individuali (provvedimenti di delega o di assegnazione) alla luce dei principi di effettività e materialità, motivando le ragioni specifiche per le quali, sulla base del progetto, della delega o dell’assegnazione, l’esperienza concretamente svolta dal magistrato può dirsi connaturata ed afferente alla trattazione dei procedimenti ex art. 51, comma 3-bis c.p.p.; xii) alla stessa stregua valuta tutti i provvedimenti redatti in relazione ai suddetti procedimenti e il profilo del coordinamento investigativo per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p., sulla base della documentazione definitivamente acquisita alla procedura e oggetto di valutazione obbligatoria; xiii) nell’esaminare le autorelazioni dei magistrati non potrà limitarsi a desumere la sussistenza dei dati dichiarati, ma dovrà confrontarli con la documentazione fornita dai candidati a supporto delle proprie candidature, verificando l’idoneità di tale documentazione a comprovare quanto dichiarato e rinnovando il giudizio comparativo.

Il ricorso del Csm in Cassazione

Il Csm che, nel frattempo si è “rinnovato”, nella sua nuova composizione si è anche rivolto alla Cassazione ravvisando nel verdetto impugnato, un eccesso di potere giurisdizionale. Una procedura piuttosto rara dettata anche dalle polemiche scaturite per via della clamorosa “svista” del Consiglio di Stato che in un passo della seconda sentenza di annullamento scriveva testualmente: “Per superare la carenza documentale la delibera (del Consiglio Superiore, ndc), attribuisce allo stesso (Giovanni Bombardieri, ndc) un’esperienza in tutti gli uffici in cui lo stesso ha prestato servizio nell’ultimo ventennio… supponendola erroneamente in uffici di Procura in cui non è mai stato assegnato, nemmeno in applicazione (Reggio Calabria) o a quella in cui ha ricoperto l’incarico di aggiunto (Catanzaro) in un gruppo che, peraltro, si occupava di reati di criminalità comune”.

La clamorosa “svista” del Consiglio di Stato

Una conclusione quella dei giudici amministrativi censurata da diversi magistrati calabresi, da testimoni di giustizia e familiari di vittime della ‘ndrangheta, che hanno potuto personalmente constatare l’attività di Bombardieri, portata avanti nei sei anni in cui (2012-2018) ha ricoperto la funzione di procuratore aggiunto della Dda di Catanzaro, coordinando numerose inchieste antimafia e non solo di criminalità comune. Significative, su tutte, le dichiarazioni dell’attuale procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli, già procuratore aggiunto di Catanzaro: “Prima di questa sentenza del Consiglio di Stato ero convinto di aver coordinato la Dda di Catanzaro, assieme al collega Bombardieri. Evidentemente ho la memoria offuscata”. 

calabria 7

Print Friendly, PDF & Email