Dom. Lug 28th, 2024

Di seguito i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di Serie D dello scorso week end.

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GARE DEL 16/9/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PALMESE A.S.D. – CITTA’ DI MESSINA S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla US PALMESE 1912 A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S.
Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto, avrebbero preso parte alla gara senza averne titolo ben 10 calciatori del sodalizio avversario. In particolare, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserati per la US PALMESE 1912 A.S.D. i calciatori:
1. LA VILLA SIMONE, schierato con il n. 2;
2. BRUNO ANGELO MASSIMO schierato con il n. 5;
3. COLICA DANILO MARIO, schierato con il n. 7;
4. BONADIO DAVIDE, schierato con il n. 10;
5. BASILE DAVID ATTILIO, schierato con il n. 11;
6. PIRAS MARCO, presente in distinta con il n. 13, non effettivamente impiegato;
7. BARRESE RUBEN, presente in distinta con il n. 14, non effettivamente impiegato;
8. CUTRI’ ANTONIO presente in distinta con il n. 15, non effettivamente impiegato;
9. CUDICHIMO COSTANTINO, schierato con il n. 16,
10. PASCARELLA SALVATORE, schierato con il n. 17.
– Letta la dichiarazione del 27 settembre 2018 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che tutti i calciatori summenzionati erano regolarmente tesserati per il S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. e impiegabili nella gara in oggetto, ad eccezione di CUTRI’ ANTONIO, il cui tesseramento decorre dal 16 settembre 2019 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 39, comma 5 NOIF, poteva essere impiegato solo a partire dal giorno successivo.
– Rilevato che ai sensi dell’art. 17, comma 5, la posizione irregolare dei calciatori di riserva [] determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano utilizzati nella gara stessa.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-0;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L.
4) di condannare la S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. al pagamento delle spese in favore della US PALMESE 1912 A.S.D., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, C.G.S.
CONI, e dell’art. 16, comma 5, C.G.S. FIGC.

 

 

GARE DEL 7/10/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 500,00 CITTA’ DI GELA A R.L.
Per indebito ingresso sul terreno di gioco di una persona non identificata che, al termine della gara, avvicinava un calciatore avversario e lo spingeva.

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 24/10/2018
CUVATO UMBERTO (CITTA’ DI GELA A R.L.)
Per avere, al termine della gara, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli frase offensiva.

A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CHIANESE MAURO (PORTICI 1906 A R.L.)
Per comportamento non regolamentare, allontanato.


Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la quinta giornata di Promozione giocata nello scorso weekend:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 6/10/2018
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
€ 250,00 AFRICO
€ 250,00 VILLESE ACCADEMY

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRUZZANITI BRUNO (AFRICO)
MOLLICA ANDREA (AFRICO)
MOLLICA VITTORIO (AFRICO)
VAZZANA ANTONIO (AURORA REGGIO)

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 7/10/2018
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
€ 200,00 COMPRENSORIO ARCHI CALCIO

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 17/10/2018
LAPIANA FRANCO (BORGIA 2007)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE
SAVIANO COSIMO DAMIANO (COMPRENSORIO ARCHI CALCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RUSSO MARCO (CASSANO SYBARIS)
GARGIULO CIOCCA STEFANO (CITTA AMANTEA 1927)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BORDINO DANIELE (BORGIA 2007)
COSCARELLI FRANCESCO (BRUTIUM COSENZA)
D AGOSTINO GIOVANNI (COMPRENSORIO ARCHI CALCIO)
FICARA EMANUELE (COMPRENSORIO ARCHI CALCIO)
MARULLA GIOVANNI (GIOIOSA JONICA ASD)
SANGARE IBRAHIM (ROMBIOLESE)

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