Sab. Lug 27th, 2024

Il legale dei residenti: gli atti del Comune contrastano con le decisioni del Tar

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Lo avevamo anticipato da queste pagine, il 23 ottobre scorso, che l’ordinanza 16/2019 del responsabile dell’area tecnica Francesco Carpinelli avrebbe avuto inevitabili ripercussioni giudiziarie tra privati ed ente comunale. L’ordinanza, condivisa dalla commissione straordinaria, in breve ribadisce il divieto di transito del sottopasso della ferrovia a Galati di Brancaleone e comunica l’avvio del procedimento di annullamento delle concessioni edilizie del villaggio “Beach Front”, per accertate gravi irregolarità edilizie ed urbanistiche.

La replica giunge dall’avvocato Consuelo Squillaci, difensore dei proprietari del complesso turistico residenziale “Beach Front 1 – Corallo Nero” che così risponde alla determina della commissione straordinaria di Brancaleone: «Il 7 dicembre 2018 era stata emessa una ordinanza comunale che prevedeva la chiusura del sottopasso ferroviario e all’accesso ai fondi limitrofi di “Capo Spartivento Village” e “Beach Front”. Avverso la predetta ordinanza è stata proposta impugnazione principale dal “Capo Spartivento Village”, coadiuvata dai proprietari di “Beach Front I” e con sentenza del luglio 2019 il Tar di Reggio stabilì che il sottopasso ferroviario era carrabile in forza della convenzione del 1992 stipulata fra la “Capo Spartivento Village” e le Fs. Successivamente – continua l’avv. Squillaci – il 16 ottobre 2019, il Comune di Brancaleone emetteva una nuova ordinanza amministrativa (n. 16/2019) affermando l’inagibilità del sottopasso ferroviario giacché la sua trasformazione da pedonale a carraio non era mai stata assentita dall’ente comunale e che pertanto era irregolare anche per assenza dei permessi gravanti sugli altri enti, quali Anas, Capitaneria di porto etc…, contestualmente dichiarando l’inagibilità delle abitazioni ricadenti nel tratto tra il demanio marittimo e la tratta ferroviaria della località Galati, con particolare riferimento ai villaggi “Capo Spartivento” e “Front Beach” inibendone l’utilizzo per i proprietari».

Dalla ricostruzione dei fatti l’avvocato Squillaci passa alle contestazioni: «La trasformazione da pedonale a carraio è stata corredata da tutti i permessi, conformi alla realizzazione del sottopasso con le disposizioni della convenzione del 1992. Il nuovo provvedimento di chiusura del sottopasso – sostiene l’avvocato – è illegittimo, innanzitutto essendo in netto disaccordo con una sentenza del Tar che ancora non è stata né impugnata né riformata e pertanto pienamente valida ed efficace, ed infine l’ordinanza è priva di un accertamento tecnico che ne dichiari la inadeguatezza strutturale e conseguentemente la sua inagibilità, fondata quindi solo su un presupposto formale e non sostanziale». Andando invece sull’inagibilità degli immobili l’affondo dell’avv. Squillaci è perentorio: «La commissione sul punto si è resa vaga affermando un generico dovere di rispetto della legalità e della sicurezza dei cittadini, tuttavia l’ordinanza che non si esita a definire di contenuto persecutorio non rappresenta altro che la duplicazione del precedente atto rispetto al quale il Tar Calabria si è già pronunciato con sentenza favorevole alla carrabilità e quindi all’accessibilità alle abitazioni».

Andando invece alle affermazioni della commissione straordinaria il 29 ottobre scorso in occasione dell’incontro con i cittadini, e cioè che la Cassazione si sarebbe già pronunciata sull’annullabilità dei titoli edilizi relativi al complesso turistico “Beach Front 1 – Corallo Nero” e “Gioiello del Mare”, l’avv. Squillaci replica decisamente: «Ci si permetta di precisare che la Cassazione nulla ha disposto circa il complesso turistico “Beach Front” che non è mai stato oggetto di alcun provvedimento di sequestro per irregolarità urbanistico-edilizia e che l’accennata sentenza della Cassazione semmai riguarderebbe altro progetto e cioè quello relativo al “Gioiello del Mare” a monte della Ss 106. Inoltre vi è una sentenza di archiviazione resa dal Tribunale di Locri (8 giugno 2011) anch’essa disattesa dall’azione amministrativa della commissione, che intraprendeva comunque l’avvio del procedimento ex art. 7 di annullamento del titolo edilizio del complesso turistico “Beach Front” fondando il procedimento sulle stesse ragioni che avevano condotto la Procura di Locri a disporre la archiviazione».

C’è in vista una ferrea opposizione ai provvedimenti del Comune: «I miei assistiti, molti dei quali ancora non hanno ricevuto alcuna notifica, si sono difesi mediante controdeduzioni a mia firma precisando che si riservano di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti giacché le edificazioni sono conformi ai titoli edilizi adottati e che i predetti sono atti resi dall’ente comunale e non da terzi estranei ovvero costruiti in autonomia dal privato».

(fonte gazzetta del sud)

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