Mar. Lug 16th, 2024

Da un articolo pubblicato nei giorni scorsi sulla stampa locale, è emerso che l’Amministrazione comunale stia ancora attendendo il pronunciamento del TAR,  relativo al ricorso presentato lo scorso anno contro lo scellerato provvedimento di Poste Italiane volto a ridurre di due giorni l’apertura dell’Ufficio Postale di Bivongi, in atto dal 7 settembre 2015.   Non ci risulta che tale affermazione sia stata rettificata o smentita e quindi, i cittadini, tra le varie azioni che l’Amministrazione ha promesso di mettere in campo, attendono fiduciosi anche il pronunciamento del TAR,  affinché l’Ufficio Postale possa riprendere il servizio di sei giorni a settimana.  Peccato, però, che il TAR competente si sia già pronunciato e non da poco tempo.  A seguito di udienza del 24 febbraio scorso, infatti, il TAR Calabria – Sezione di Reggio Calabria, con la sentenza n.246/2016 ha rigettato il ricorso (n.849/2015) del Comune di Bivongi.  Come mai il Sindaco non ha informato i cittadini ed il Consiglio comunale di tale atto? Eppure, da febbraio ad oggi ha rilasciato decine di interviste a giornali e ad emittenti televisive locali. Come mai il ricorso è stato proposto oltre i termini di legge fissato in sessanta giorni?  Il TAR ha condannato il comune al pagamento di 1.500 euro di spese a favore di Poste Italiane e del Ministero dello Sviluppo Economico,  per un totale di 3.000 euro che vanno sommate alle parcelle dei legali per la difesa.  Il ricorso, infatti, è stato dichiarato “IRRICEVIBILE” e questa tardiva presentazione graverà sul bilancio comunale e quindi sui cittadini contribuenti.  Nel frattempo, Poste Italiane, nel riassetto organizzativo dei servizi. ha disposto, a decorrere dalla prossima settimana , l’apertura della filiale di Bivongi nella giornata di sabato, essendo che vi presta servizio un solo operatore con un’ingente mole di lavoro.  Va, inoltre, detto che parecchi comuni hanno  vinto il ricorso al TAR  presentando il ricorso nei termini di legge  ed altri ancora hanno ottenuto il ripristino delle giornate di apertura con una semplice mediazione tra le parti.

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                                                                                         I Consiglieri comunali di “Bivongi al Futuro”

                                                                                                    Ivan Leotta,   Emanuele Valenti

00246/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00849/2015 REG.RIC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 849 del 2015, proposto dal Comune di Bivongi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Mollica ed Antonio Cutugno, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Arghillà n. 62 – Villa S. Giuseppe, presso lo studio dell’avv. Giacomo Falcone;

contro

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, Carlo Mirabile, Marco Filippetto e Salvatore De Luca, elettivamente domiciliata presso l’Area Affari Legali Territoriali di Poste Italiane – Dislocazione di Reggio Calabria, in Reggio Calabria, alla via Miraglia n. 14;

nei confronti di

– Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con domicilio eletto presso quest’ultima, in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15
– Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.
– Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante

per l’annullamento

– dei provvedimenti con i quali è stata disposta la chiusura dell’Ufficio postale di Bivongi per due giorni alla settimana, prevista a partire dal 7 settembre 2015, comunicata da Poste Italiane S.p.A. – Area territoriale Sud Filiale di Reggio Calabria, con raccomandata del 2 luglio 2015, pervenuta il 7 luglio 2015;

– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Assume la ricorrente Amministrazione comunale l’illegittimità delle gravate determinazioni assunte da Poste Italiane S.p.A. – mercé le quali è stata disposta la chiusura dell’Ufficio postale sito nel predetto Comune per le giornate di martedì e giovedì – sulla base dei seguenti motivi:

1) Illegittimità. Violazione di legge. Contrarietà a norme contrattuali (artt. 3 e 10 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261; Direttive 97/67/CE e 2008/6/CE; D.Lgs. 31 marzo 2011 n. 58; Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 ottobre 2008; Contratto di programma 2009-2011; artt. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 35, 47 della Costituzione; art. 3 della legge 241/1990). Carenza di concertazione e partecipazione, arbitrarietà, erroneità, mancanza, insufficienza della motivazione.

Nel rilevare come la motivazione del gravato provvedimento risieda nella diseconomicità, da Poste Italiane evidenziata, del mantenimento del servizio con l’attuale articolazione territoriale, esclude parte ricorrente come tale assunto sia munito di adeguato riscontro dimostrativo.

2) Violazione di legge e disposizioni contrattuali (artt. 3 e 10 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261; Direttive 97/67/CE e 2008/6/CE; D.Lgs. 31 marzo 2011 n. 58; Contratto di programma 2009-2011.

Illustra parte ricorrente i contenuti e le finalità preordinate all’erogazione del Servizio postale universale, per come erogato da Poste Italiane sulla base di apposita convenzione intercorsa con il Ministero dello Sviluppo Economico; escludendo che la limitazione nell’espletamento del servizio di che trattasi possa essere effettuata sulla base di mere ragioni di carattere economico.

3) Violazione di legge. Motivazione apparente/mancante/erronea. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e del D.M. 7 ottobre 2008. Violazione del Contratto di programma. Carenza di concertazione e partecipazione. Arbitrarietà.

Esclude parte ricorrente che i criteri insiti nella distanza chilometrica della popolazione insediata in un ambito territoriale rispetto alla ubicazione del più vicino Ufficio postale siano, ex se, sufficienti al fine di determinarne la dislocazione, segnatamente in aree caratterizzate da peculiarità geografiche ed orografiche.

Viene, inoltre, denunziata la carenza di alcuna informazione preventiva della popolazione interessata, nonché di concertazione con gli Enti territoriali esponenziali.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Poste Italiane, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la tardività del gravame, in quanto rivolto avverso atto (la nota del 2 luglio 2015) meramente confermativo della precedente determinazione del 5 febbraio 2015; ha, quindi, sostenuto la carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo ai fini della delibazione della presente controversia; e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Si è, inoltre, costituito il giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva (con riveniente richiesta di estromissione dal giudizio); e, quanto alle dedotte doglianze, sostenendone l’infondatezza.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione respinta con ordinanza n. 297, pronunziata nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2015.

DIRITTO

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 febbraio 2016.

È fondata l’eccezione di tardività del gravame, dalla difesa di Poste Italiane sollevata con memoria di costituzione in giudizio depositata in data 12 novembre 2015.

Come documentalmente comprovato dalla resistente, l’impugnata nota del 2 luglio 2015 è stata ricevuta dal Comune di Bivongi alla data del successivo 3 luglio 2015.

Il ricorso è stato, infatti, notificato nei confronti di Poste Italiane il 5 ottobre 2015; ed è stato, quindi, tardivamente proposto rispetto al termine decadenziale di giorni sessanta ex art. 29 c.p.a., in esso pur computata la sospensione feriale intercorrente fra i 1° ed il 31 agosto ai sensi dell’art. 16 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014 n. 162).

Nel dare, conseguentemente, atto dell’irricevibilità del gravame, dispone conclusivamente il Collegio di porre le spese di lite a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il Comune di Bivongi, nella persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Poste Italiane S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico, in ragione di € 1.500,00 (euro mille e cinquecento) per ciascuna delle anzidette parti; nulla per le spese relativamente alle altre controparti, intimate ma non costituitesi in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Angela Fontana, Referendario

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Il 25/02/2016DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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