Lun. Set 2nd, 2024
TAR LAZIO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

E’ questo l’importante principio di diritto stabilito dal Tar del Lazio in fase cautelare e confermato dal Consiglio di Stato. Il tutto in pieno accoglimento del ricorso proposto dall’Avv. Domenico Zito per una giovane donna taurianovese, aspirante allieva finanziera.
La ventiseienne aveva brillantemente superato tutte le selezioni e, mentre era in attesa di essere convocata per il corso di addestramento, si è vista recapitare un provvedimento di esclusione per difetto delle qualità morali motivato con l’esistenza di qualche congiunto con precedenti penali e di polizia.
E’ stato quindi proposto ricorso da parte del legale di fiducia, il quale ha ricostruito l’impianto normativo vigente, anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale intervenute sul punto, ribadendo come le disposizioni facciano ormai riferimento soltanto ai precedenti relativi allo stesso candidato e non ai suoi congiunti, evidenziando come sia necessario arginare la discrezionalità amministrativa in un contesto così delicato.
L’Avv. Zito ha poi chiarito la natura di questi precedenti dei congiunti della ricorrente, ha dimostrato l’assoluta mancanza di pregiudizi a carico della medesima, l’assenza di rapporti di convivenza tra la stessa e questi suoi congiunti gravati da qualche problema giudiziario ed ha infine rilevato l’eccellente stato di servizio della sua assistita in altra importante istituzione nazionale.
Il Tar del Lazio, facendo proprie le tesi difensive sopra richiamate, ha accolto la domanda cautelare sulla base dei seguenti elementi: “la mera circostanza che il candidato abbia parenti – peraltro non conviventi – gravati da precedenti di polizia e penali non possa, di per sé sola, fondare una valutazione di mancanza del requisito della condotta incensurabile in capo al candidato, pena un’inammissibile discriminazione dei candidati in ragione del contesto familiare. Ritenuto, quanto al periculum in mora, meritevole di tutela l’interesse di parte ricorrente alla prosecuzione dell’iter selettivo, anche ai fini dell’ammissione al corso di formazione…Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto: a) sospende il provvedimento impugnato, ai fini della prosecuzione dell’iter selettivo”.
Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare al Consiglio di Stato, che è stato rigettato.
Dal punto di vista cautelare, quindi, la ricorrente è risultata vittoriosa in entrambi i gradi di giudizio delle massime autorità giudiziarie amministrative. Il merito si deciderà a fine novembre.
Questo il commento dell’Avv. Zito: “Sono particolarmente soddisfatto del risultato sin qui ottenuto perché è stato affermato un principio di grande civiltà giuridica, in quanto sarebbe veramente ingiusto escludere una persona che ha una condotta immacolata per problematiche o responsabilità altrui, specie in un caso come quello presente nel quale l’interessata aveva sempre tenuto uno stile di vita improntato allo studio ed al lavoro. Sono fiducioso di ottenere un risultato positivo anche nel merito, per poter far iniziare il corso all’aspirante allieva finanziera, da sempre desiderosa di entrare in questa nobile istituzione”.

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