Lo scorso 13 marzo, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza con la quale il Tribunale della libertà di Reggio Calabria aveva confermato gli arresti domiciliari nei confronti di Raylen Palamara. In accoglimento delle doglianze difensive articolate nei motivi di ricorso e poi discusse oralmente dall’avv. Pier Paolo Emanuele, legale di fiducia del giovane ragazzo di Africo, la Suprema Corte ha dunque disposto il riesame del provvedimento cautelare suddetto. Il Palamara si trova oggi sotto processo dinanzi al Tribunale monocratico di Reggio Calabria, avendo scelto di esser giudicato con il rito ordinario, con la contestazione di avere detenuto 100 grammi circa di marijuana in concorso con un altro soggetto, il quale ha scelto invece di essere giudicato con il rito abbreviato. A sostegno del ricorso per cassazione, l’avv. Emanuele ha dedotto la inesistenza di un quadro indiziario tale da giustificare la detenzione, in capo al suo assistito, dell’intero quantitativo di stupefacente sequestrato nell’occasione e ciò in considerazione della carenza di una prova affidabile in merito alla esistenza di un reale accordo tra i due protagonisti della vicenda avente ad oggetto la cessione della droga, sostenendo pertanto la tesi della detenzione per uso personale del modico quantitativo trovato effettivamente indosso al Palamara e quindi della connivenza non punibile con riguardo allo restante stupefacente trovato sull’autovettura o indosso all’altro soggetto coinvolto nella vicenda. Tutto ciò ferma restando, in ogni caso, la critica rivolta dal legale in punto di esigenze cautelari o comunque circa la esistenza di esigenze cautelari in concreto tali da giustificare una misura così gravosa come gli arresti domiciliari. In attesa della motivazione da parte della Cassazione e del conseguente nuovo giudizio dinanzi al Tribunale del riesame, il processo a carico del Palamara prosegue, pur essendo chiamato adesso a confrontarsi con una pronuncia di annullamento proveniente dal Giudice di legittimità.Strettoweb.com