Gio. Nov 7th, 2024

L’ex sindaco Pietro Fuda non si rassegna a quella che ritiene sia stata una decisione sbagliata, lo scioglimento del Consiglio comunale di Siderno per “infiltrazioni mafiose”. E annuncia di aver presentato ricorso al Consiglio di Stato e di essere pronto a ricandidarsi sperando che venga fissata al più presto la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Siderno.

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Fuda non manca di aprire una specie di polemica anche sulla decisione negativa del Tar Lazio affermando che «il Presidente del Tar Lazio che ha presieduto le uniche due udienze collegiali per Siderno non ha firmato la sentenza. Si è rifiutato. La sentenza risulta firmata da un facente funzioni (di Foggia, provincia di origine del Prefetto che ha disposto lo scioglimento, che non ha partecipato a nessuna seduta). Sono stati cambiati – aggiunge – tre relatori. Non era mia intenzione presentare ricorso al Consiglio di Stato, ma mi hanno consigliato di farlo perché potessero restare scritte, in un documento ufficiale, le idiozie (travisamento dei fatti) che possono essere contenute in sentenze che comunque segnano la vita di una comunità».

Il ricorso oltre che dall’ex sindaco è firmato dagli ex presidente del consiglio comunale, Paolo Fragomeni, dagli ex assessori Maria Cecilia Gerace, Gianni Lanzafame, Ercole Macrì, Luigi Guttà e Anna Maria Romeo, e dagli ex consiglieri comunali Maria Francesca Diano, Giuseppe Figliomeni, Gianluca Leonardo, Vincenzo Meleca, Giuseppe Oppedisano, Agostino Baggetta e Rita Commisso.

Il ricorso di secondo grado, presentato dagli avvocati Crescenzio Santuoti e Raffaele Ruocco, contenuto in ben 51 pagine, insisterà nella richiesta di annullamento del Dpr di scioglimento del Consiglio comunale di Siderno «poiché adottato in violazione dei criteri di concretezza, univocità e rilevanza». Vi si fa presente che sin dal ricorso di primo grado gli appellanti hanno preso specifica posizione su ogni singola circostanza addotta dalle Amministrazioni resistenti nei provvedimenti impugnati, dimostrando come queste ultime fossero in realtà basate su dati neutri, inveritieri, inadeguati e inconsistenti, frutto di travisamento dei fatti per grave difetto di istruttoria. Nel ricorso si lamenta in via prioritaria la mancanza assoluta di un contraddittorio, con conseguenze pregiudizievoli anche in ottica processuale, «rendendo la tutela giurisdizionale uno strumento del tutto inutile», con ogni conseguente violazione di vari articoli della Costituzione. Si entra, inoltre, nel merito di ognuna delle contestazioni che hanno portato allo scioglimento del Consiglio e in conclusione si chiede che il Consiglio di Stato «voglia rimettere, in via preliminare alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità indicate, sospendendo il giudizio attesa l’impossibilità di definire lo stesso indipendentemente dalla risoluzione delle indicate questioni di legittimità costituzionale rilevanti e manifestamente fondate; e in via cautelare, «sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, o comunque adottare la misura ritenuta più idonea al fine di soddisfare le esigenze cautelari degli appellanti, anche mediante la fissazione dell’udienza di merito in tempi ragionevoli». Nel merito, «riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello esposti e, per l’effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dagli appellanti n primo grado di giudizio».

ARISTIDE BAVA

SERVIZIO DI GIUSEPPE MAZZAFERRO