Sab. Lug 27th, 2024

Arriva la sentenza sulla partita (saltata) con l’Hellas Verona. Secondo il Giudice sportivo la società sapeva già dal 13 agosto che il campo non sarebbe stato praticabile per il match dell’1 settembre. E poi avrebbe provato a giustificarsi: colpa degli insetti

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Cosenza sconfitto 0-3 a tavolino. È arrivata venerdì mattina la sentenza del Giudice sportivo in merito alla gara dello scorso 1 settembre tra i rossoblu e l’Hellas Verona, non disputata a causa delle condizioni del terreno di gioco dello stadio San Vito-Marulla. Secondo il Giudice, che ha deciso di sanzionare i lupi anche con 3mila euro di multa, «la gara in oggetto non si è disputata per responsabilità diretta della Soc. Cosenza».
Letto il rapporto dell’arbitro, il reclamo della società veronese e le controdeduzioni del Cosenza, per il giudice risulta «indubbia l’impraticabilità del terreno di giuoco» perché come risulta dal rapporto del direttore di gara «non sussistevano le condizioni per garantire l’incolumità fisica dei partecipanti all’incontro». Le condizioni del terreno di gioco erano inoltre «a conoscenza della Soc. Cosenza», che avrebbe adottato una «condotta a dir poco avventata e poco diligente».
Il Cosenza Calcio «con il proprio comportamento – si legge nella sentenza – ha, altresì, violato i doveri di lealtà e correttezza nei confronti della Società ospitata, perché, pur pienamente consapevole sia dell’inadeguatezza del terreno di giuoco dello Stadio “San Vito – Gigi Marulla” fin dal 5 luglio 2018, sia dell’impossibilità di completare i lavori di rifacimento entro il 1° settembre 2018 (data della gara Cosenza – Hellas Verona), non si è efficacemente adoperata per evitare alla Soc. Hellas Verona e ai propri tifosi di sostenere inutili costi di trasferta, pur avendo la possibilità di rinviare la data della gara o di disputare la gara presso lo Stadio di Benevento».
Il giudice infine rileva che «le giustificazioni della Soc. Cosenza (…) che attribuiscono “la causa scatenante di questi improvvisi cedimenti del manto erboso (…) alla presenza di insetti terricoli (in particolare nottue) che ne hanno inficiato l’attecchimento, poiché gli stessi si sono nutriti del manto erboso” appaiono inverosimili e poco credibili, stante la tardività di detta giustificazione, peraltro né indicata, né rilevata nei precedenti accertamenti e sopralluoghi svolti nel corso dei mesi (luglio e agosto) precedenti la data della gara».
La società bruzia annuncia che farà appello contro la decisione del Giudice sportivo.

 

I DETTAGLI Nella sentenza vengono richiamati alcuni documenti che secondo il Giudice sportivo dimostrano la responsabilità diretta del Cosenza Calcio nella vicenda. Innanzitutto c’è una relazione redatta al San Vito-Marulla il 13 agosto 2018 e sottoscritta da Giovanni Castelli (Responsabile terreni di gioco della Lega di B), da Andrea De Poli (in rappresentanza della società bruzia) e dal geometra Filippo Natale, rappresentante dell’impresa appaltatrice. La relazione dice che «i lavori (sono, ndr) iniziati e consegnabili salvo cause forza maggiore, verosimilmente al 3/4 settembre, con necessità di altre due settimane per la (…) funzionalità della superficie di giuoco». La società, rileva il Giudice, era quindi consapevole del fatto che i lavori di rifacimento del terreno si sarebbero conclusi non prima del 3 o 4 settembre e che addirittura sarebbe stato necessario aspettare altre due settimane perché il campo fosse praticabile.
Poi c’è una e-mail del 21 agosto 2018 con cui il Cosenza informava l’Hellas Verona e la Lega di B della possibile «variazione di campo da gioco» comunicando di aver «ricevuto la concessione scritta da parte del Benevento Calcio per giocare allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento» e di essere in attesa del «nullaosta della Prefettura di Benevento, della Questura di Benevento e del Comune di Benevento». E infine in un’altra relazione del 3 settembre il Responsabile terreni di gioco della Lega ha attestato che il rifacimento del campo «si è concluso la mattina stessa del giorno della gara» e che comunque «non ha raggiunto, in tutta la sua superficie, la necessaria condizione di praticabilità, soprattutto in ordine alla sicurezza per gli atleti».

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